FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 103/AA del 25/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANTONINI TRAPANI 1905 FC
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 77 pf 25-26 adottato nei confronti del Sig. Valerio ANTONINI, e della società TRAPANI 1905 FC, avente ad oggetto la seguente condotta:
Valerio ANTONINI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza della società Trapani 1905 F.C. S.r.l., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver lo stesso espresso pubblicamente giudizi lesivi del decoro, del prestigio e della reputazione propri dei Sig.ri Carlo Pace e Nicola Buracchio nella propria qualità entrambi di componenti dell’Ufficio di Segreteria della società Trapani 1905 F.C. S.R.L. nella s.s. 2024/2025 (segnatamente il primo ha rivestito la carica di Segretario Generale fino alla data del 01.02.2025 e il secondo quella di Segretario Sportivo fino alla data del 03.04.2025), mediante frasi ed espressioni offensive postate in data 21.06.2025 sul proprio personale account del social network X. Con l’aggravante ex art. 14, comma 1, lett. m) del Codice di Giustizia Sportiva per aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare (all’epoca dei fatti risultava in esecuzione a carico dell’ANTONINI provvedimento di mesi 6 di inibizione giusta Decisione Tribunale Federale Nazionale – Sez. Disciplinare n° 215/ 2024-2025 del 20.05.2025 confermata da successiva Decisione CFA n°120/2024 – 2025 del 20.06.2025;
TRAPANI 1905 FC, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento ascrivibile al predetto Sig. Valerio Antonini nella propria qualità, all’epoca dei fatti, di Amministratore Unico con poteri di firma e rappresentanza del Trapani 1905 F.C. S.R.L.;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Valerio ANTONINI,
Società TRAPANI 1905 FC, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Andrea Oddo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
€ 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda per il Sig. Valerio ANTONINI,
€ 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società TRAPANI 1905 FC;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.