FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 104/AA del 25/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ASD POLISPORTIVA FUTURA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 951 pf 24-25 adottato nei confronti della società ASD POLISPORTIVA FUTURA, avente ad oggetto la seguente condotta:

ASD POLISPORTIVA FUTURA, in violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 6, commi 3 e 4, e 26, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva nonché art. 62, comma 1, delle NOIF per responsabilità conseguente agli atti e comportamenti posti in essere da un soggetto, allo stato ignoto, prima della gara tra la Polisportiva Futura e la Bulldog Capurso del 28.02.2025 valevole per la Serie A2 Elite Calcio a 5, disputata a Lazzaro, frazione del comune di Morra S. Giovanni (RC), nell’area esterna adibita a parcheggio ed adiacente alla struttura polivalente dove si sarebbe svolto l’incontro. Tale soggetto, ad oggi non ancora identificato, si è reso protagonista di un episodio di violenza nei confronti dell’allenatore della squadra ospite;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:

Società ASD POLISPORTIVA FUTURA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonino Mallamaci;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA FUTURA; si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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