FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 105/AA del 25/08/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PIZZAGALLI GHEZZI USD MISSAGLIA MARESSO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1132 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Alfio PIZZAGALLI, Antonio GHEZZI e della società ASD MISSAGLIA MARESSO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alfio PIZZAGALLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Missaglia Maresso, in violazione: - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024- 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 15 Provinciale ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; - dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F. e dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per l’intera stagione sportiva 2024 - 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato Under 15 al sig. Antonio Ghezzi, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Antonio GHEZZI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per società A.S.D. Missaglia Maresso, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. Fd), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2024 – 2025 per aver lo stesso, per l’intera stagione sportiva 2024 - 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Missaglia Maresso militante nel girone A del campionato Under 15 Provinciale pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD MISSAGLIA MARESSO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Alfio Pizzagalli ed Antonio Ghezzi all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Alfio PIZZAGALLI,

Sig. Antonio GHEZZI,

Società ASD MISSAGLIA MARESSO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alfio Pizzagalli; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alfio PIZZAGALLI,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Antonio GHEZZI,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD MISSAGLIA MARESSO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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