FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 112/AA del 04/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 859 pfi 24-25 adottato nei confronti della società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:
S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver un proprio tesserato, durante una gara ufficiale, colpito con un pugno all'orecchio destro un calciatore della squadra avversaria, causandogli una perforazione traumatica della membrana timpanica; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
Società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Arcangelo SESSA;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della seguente sanzione:
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.