FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 114/AA del 05/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ESPOSITO SPARANO RUGGIU LUCCHETTI BIGARANI ASD ATLETICO CARRARA DEI MARMI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1163 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Silvio ESPOSITO, Luca SPARANO, Simone RUGGIU, Matteo LUCCHETTI, Fausto BIGARANI e della società A.S.D. ATLETICO CARRARA DEI MARMI, avente ad oggetto la seguente condotta:

Silvio ESPOSITO, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi in occasione dei seguenti incontri, tutti valevoli per il campionato di Seconda Categoria, nelle quali è indicato il nominativo del Sig. Matteo Lucchetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso: Atletico Carrara dei Marmi - Ricortola del 23.3.2025, Corsanico - Atletico Carrara dei Marmi del 16.3.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Pieve S. Paolo del 9.3.2025, Dallas Romagnano - Atletico Carrara dei Marmi del 2.3.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Filattierese del 23.2.2025, Monzone - Atletico Carrara dei Marmi del 16.2.2025, Atletico Carrara dei Marmi – Villafranchese del 9.2.2025, Filattierese - Atletico Carrara dei Marmi del 3.11.2024, Atletico Carrara dei Marmi - Monzone del 27.10.2024 e Villafranca - Atletico Carrara dei Marmi del 20.10.2024;

Luca SPARANO, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore, le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi in occasione dei seguenti incontri valevoli per il campionato Juniores Under 19 Provinciali nelle quali è indicato il nominativo del Sig. Matteo Lucchetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso: Real Forte Querceta - Atletico Carrara dei Marmi dell’1.2.2025, Ricortola - Atletico Carrara dei Marmi del 18.1.2025 e Don Bosco Fossone - Atletico Carrara dei Marmi del 16.11.2024; Simone RUGGIU, all’epoca dei fatti Dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di Dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi in occasione dell’incontro Montignoso - Atletico Carrara dei Marmi del 30.11.2024 valevole per il campionato Juniores Under 19 Provinciale, nella quale è indicato il nominativo del Sig. Matteo Lucchetti, attestando in tal modo in maniera non veridica il tesseramento dello stesso;

Matteo LUCCHETTI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato Juniores Under 19 Provinciali: Real Forte Querceta - Atletico Carrara dei Marmi dell’1.2.2025, Ricortola - Atletico Carrara dei Marmi del 18.1.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Romagnano del 4.1.2025, Serriciolo - Atletico Carrara dei Marmi del 14.12.2024, Atletico Carrara dei Marmi - San Lazzaro Lunense del 7.12.2024, Montignoso - Atletico Carrara dei Marmi del 30.11.2024 e Don Bosco Fossone - Atletico Carrara dei Marmi del 16.11.2024; nonché per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, alle seguenti gare tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Atletico Carrara dei Marmi - Ricortola del 23.3.2025, Corsanico - Atletico Carrara dei Marmi del 16.3.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Pieve S. Paolo del 9.3.2025, Dallas Romagnano - Atletico Carrara dei Marmi del 2.3.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Filattierese del 23.2.2025, Monzone - Atletico Carrara dei Marmi del 16.2.2025, Atletico Carrara dei Marmi – Villafranchese del 9.2.2025, Filattierese - Atletico Carrara dei Marmi del 3.11.2024, Atletico Carrara dei Marmi - Monzone del 27.10.2024 e Villafranca - Atletico Carrara dei Marmi del 20.10.2024;

Fausto BIGARANI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi, omesso di provvedere al tesseramento del calciatore Sig. Matteo Lucchetti nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato Juniores Under 19 Provinciali: Real Forte Querceta - Atletico Carrara dei Marmi dell’1.2.2025, Ricortola - Atletico Carrara dei Marmi del 18.1.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Romagnano del 4.1.2025, Serriciolo - Atletico Carrara dei Marmi del 14.12.2024, Atletico Carrara dei Marmi - San Lazzaro Lunense del 7.12.2024, Montignoso - Atletico Carrara dei Marmi del 30.11.2024 e Don Bosco Fossone - Atletico Carrara dei Marmi del 16.11.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, allo stesso Sig. Matteo Lucchetti la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Atletico Carrara dei Marmi ai seguenti incontri tutti valevoli per il campionato di Seconda Categoria: Atletico Carrara dei Marmi - Ricortola del 23.3.2025, Corsanico - Atletico Carrara dei Marmi del 16.3.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Pieve S. Paolo del 9.3.2025, Dallas Romagnano - Atletico Carrara dei Marmi del 2.3.2025, Atletico Carrara dei Marmi - Filattierese del 23.2.2025, Monzone - Atletico Carrara dei Marmi del 16.2.2025, Atletico Carrara dei Marmi – Villafranchese del 9.2.2025, Filattierese - Atletico Carrara dei Marmi del 3.11.2024, Atletico Carrara dei Marmi - Monzone del 27.10.2024 e Villafranca - Atletico Carrara dei Marmi del 20.10.2024; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore Sig. Matteo Lucchetti di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

A.S.D. ATLETICO CARRARA DEI MARMI, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Fausto Bigarani, Silvio Esposito, Luca Sparano e Simone Ruggiu ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Matteo Lucchetti ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Silvio ESPOSITO,

Sig. Luca SPARANO,

Sig. Simone RUGGIU,

Sig. Matteo LUCCHETTI,

Sig. Fausto BIGARANI,

Società A.S.D. ATLETICO CARRARA DEI MARMI, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fausto Bigarani;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Silvio ESPOSITO,

2 (due) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luca SPARANO,

1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Simone RUGGIU,

10 (dieci) giornate di squalifica da scontare nel campionato di competenza per il Sig. Matteo LUCCHETTI,

9 (nove) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Fausto BIGARANI,

€ 850,00 (ottocentocinquanta/00) di ammenda, 7 (sette) punti di penalizzazione da scontare nel Campionato Juniores U19 s.s. 2025/2026 e 10 (dieci) punti di penalizzazione da scontare nel campionato di Seconda Categoria s.s. 2025/2026 per la società A.S.D. ATLETICO CARRARA DEI MARMI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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