FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 118/AA del 08/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCILIPOTI BRANDI GORENSZACH SCHIAVO ASD OL3 ASD TORRE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1143 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Salvatore SCILIPOTI, Alessandro BRANDI, Gabriele GORENSZACH, Claudio SCHIAVO e delle società A.S.D. OL3 e A.S.D. TORRE avente ad oggetto la seguente condotta:
Salvatore SCILIPOTI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. OL3, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle NOIF, dagli artt. 26, 26bis, 26ter e 26quater del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver impiegato o, comunque, per aver consentito o non aver impedito che venisse impiegato il Sig. Brandi Alessandro quale allenatore dei portieri di fatto della prima squadra della società A.S.D. OL3, nel corso della stagione sportiva 2024 - 2025, sebbene lo stesso non fosse tesserato, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 66, commi 2bis e 2ter, delle NOIF, per aver consentito o, comunque, per non aver impedito che il Sig. Brandi Alessandro facesse ingresso nel recinto di giuoco con la squadra della società A.S.D. OL3, in occasione della gara A.S.D. OL3 – A.S.D. TORRE del 27.4.2025, valevole per il Campionato di Promozione Girone A del C.R. Friuli Venezia Giulia, sebbene lo stesso non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso;
Alessandro BRANDI, all’epoca dei fatti soggetto di cui all’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, operante all’interno e nell’interesse della società A.S.D. OL3, in violazione: a) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, al 43" del secondo tempo della gara A.S.D. OL3 – A.S.D. TORRE del 27.4.2025, valevole per il Campionato di Promozione Girone A del C.R. Friuli - Venezia Giulia, mentre si trovava all'interno del recinto di giuoco davanti alla zona di ingresso degli spogliatoi, proferito all’indirizzo del Commissario di Campo frasi offensive; b) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 23, comma 1, e 38, comma 1, delle NOIF, dagli artt. 26, 26bis, 26ter e 26quater del Regolamento del Settore Tecnico F.I.G.C., nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico F.I.G.C., per aver svolto di fatto l’attività di allenatore dei portieri della prima squadra della società A.S.D. OL3, nella stagione sportiva 2024 - 2025, sebbene non fosse tesserato, non fosse iscritto all’albo del Settore Tecnico e non fosse in possesso della prescritta abilitazione ad allenatore dei portieri; c) dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 66, commi 2bis e 2ter, delle NOIF, per aver fatto ingresso nel recinto di giuoco con la squadra della società A.S.D. OL3, in occasione della gara A.S.D. OL3 – A.S.D. TORRE del 27.4.2025, valevole per il Campionato di Promozione Girone A del C.R. Friuli Venezia Giulia, sebbene non fosse tesserato per la predetta compagine sportiva e non fosse conseguentemente in possesso di tessera valida per la stagione sportiva in corso;
Gabriele GORENSZACH, all’epoca dei fatti Allenatore UEFA B tesserato per la Società A.S.D. OL3, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara A.S.D. OL3 – A.S.D. TORRE del 27.4.2025, valevole per il Campionato di Promozione Girone A del C.R. Friuli Venezia Giulia, proferito all’indirizzo del Commissario di Campo frasi offensive;
Claudio SCHIAVO, all’epoca dei fatti Consigliere tesserato per la società A.S.D. TORRE, in dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dall’art. 37 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, al termine della gara A.S.D. OL3 – A.S.D. TORRE del 27.4.2025, valevole per il Campionato di Promozione Girone A del C.R. Friuli Venezia Giulia, proferito ad un calciatore avversario, che si trovava nei pressi dell'entrata del proprio spogliatoio, frasi minacciose, nonché per aver proferito, subito dopo, all’indirizzo del Commissario di Campo, frasi offensive; A.S.D. OL3, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati il Sig. Scilipoti Salvatore, in qualità di Presidente, e il Sig. Gorenszach Gabriele, in qualità di allenatore, nonché nell’ambito e nell’interesse della quale operava il Sig. Brandi Alessandro;
A.S.D. TORRE, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato in qualità di consigliere il Sig. Schiavo Claudio;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
Sig. Salvatore SCILIPOTI, × Sig. Alessandro BRANDI,
Sig. Gabriele GORENSZACH, × Sig. Claudio SCHIAVO,
Società A.S.D. OL3, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Salvatore Scilipoti,
Società A.S.D. TORRE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giordano De Carlo;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Salvatore SCILIPOTI,
4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro BRANDI,
2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Gabriele GORENSZACH,
3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Claudio SCHIAVO,
€ 1.000,00 (mille/00) di ammenda per la società A.S.D. OL3,
€ 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORRE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.