FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 129/AA del 10/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SAPORITI MARTINO A.S.D. FUTSAL VARESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1193 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Graziano SAPORITI, Donato MARTINO e della società A.S.D. FUTSAL VARESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

Graziano SAPORITI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Futsal Varese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale n. 29 2024/2025 del Settore Tecnico “Tesseramento e obbligatorietà tecnici” per avere lo stesso, per l’intera stagione sportiva 2024 - 2025, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato serie C1 di Calcio a 5 ad un tecnico in possesso dell’abilitazione di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, comma 1, delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone A del campionato serie C1 di Calcio a 5 al Sig. Donato Martino, nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Donato MARTINO, dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Futsal Varese all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., e dall’art. 39, lett. Lb), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, per tutta la stagione sportiva 2024 – 2025, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Futsal Varese militante nel girone A del campionato di serie C1 di Calcio a 5 pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. FUTSAL VARESE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Graziano Saporiti e Donato Martino;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Graziano SAPORITI,

Sig. Donato MARTINO,

Società A.S.D. FUTSAL VARESE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Graziano SAPORITI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Graziano SAPORITI,

4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Donato MARTINO,

€ 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FUTSAL VARESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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