FIGC – Presidente Federale – 2025-2026 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 131/AA del 11/09/2025 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MONTAQUILA ASD AURORA ALTO CASERTANO FCD CALCIO TERMOLI 1920

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 843 pf 24-25 adottato nei confronti del Sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA e delle società ASD AURORA ALTO CASERTANO e FCD CALCIO TERMOLI 1920 avente ad oggetto la seguente condotta:

Flaviano Stefano MONTAQUILA, all’epoca dei fatti Presidente e Rappresentante Legale delle società A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, in violazione: - dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di Presidente della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, consentito o comunque non impedito, che il sig. NICOLA MANCINO, dal 6 dicembre 2024 al 10 dicembre 2024, svolgesse attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO in costanza di tesseramento come allenatore per la F.C.D. CALCIO TERMOLI 1920; - dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento Settore Tecnico e all’art. 38, comma 4, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in qualità di Presidente della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO, consentito o comunque non impedito, che il sig. NICOLA MANCINO, dall’ 8 gennaio 2025 fino al termine della stagione sportiva, svolgesse attività di allenatore della prima squadra della A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO pur essendo tesserato in qualità di calciatore per la stessa nonostante avesse già svolto attività di allenatore per un’altra società nel corso della stagione sportiva, altresì figurando in modo infedele come “Massaggiatore” nelle distinte delle gare A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO – CNC SPORTING dell’8 gennaio 2025, SESTO CAMPANO - A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO dell’11 gennaio 2025, A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO – RIPAMOLISANI del 19 gennaio 2025 e BOYS VAIRANO - A.S.D. AURORA ALTO CASERTANO del 26 gennaio 2025;

ASD AURORA ALTO CASERTANO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. Nicola MANCINO, tesserato all'epoca dei fatti per la società dal 23 agosto 2024 al 26 novembre 2024 in qualità di allenatore e dall’8 gennaio 2025 fino al termine della stagione 2024-25 in qualità di calciatore, e dal sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA, così come riportato nel precedente capo di incolpazione;

FCD CALCIO TERMOLI 1920, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dal sig. NICOLA MANCINO, tesserato all'apoca dei fatti per la società come allenatore dal 28 novembre 2024 al 10 dicembre 2024;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:

Sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA,

Società ASD AURORA ALTO CASERTANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Flaviano Stefano Montaquila,

Società FCD CALCIO TERMOLI 1920, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Michele Marinelli;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:

2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Flaviano Stefano MONTAQUILA,

€ 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD AURORA ALTO CASERTANO,

€ 100,00 (ceneto/00) di ammenda per la società FCD CALCIO TERMOLI 1920;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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