F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 38/TFN – SD del 10 Settembre 2025 (motivazioni) – Mattia Giovanni Rizzini – Reg. Prot. 25/TFN-SD
Decisione/0038/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0025/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Gianfranco Marcello – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Nicola Ruggiero - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3352/1010pf24-25/GC/PM/mg del 1 agosto 2025, depositato il 4 agosto 2025, nei confronti del sig. Mattia Giovanni Rizzini, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con l’atto indicato in epigrafe, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale il sig. RIZZINI Mattia Giovanni, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo appartenente alla Sez. A.I.A. di Cremona, per rispondere della: “violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. m), del regolamento A.I.A., per avere, in data 10.03.2025, indebitamente divulgato al sig. F. F., soggetto tesserato per la società Canottieri Baldesio, di essere stato designato a dirigere la gara Canottieri Baldesio – Esperia Calcio, programmata per il successivo 15.03.2025 e valevole per il campionato Juniores Provinciali, in violazione delle previsioni regolamentari che sanciscono il divieto di comunicare a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici”.
Fase istruttoria
Con nota del 19 marzo 2025, il Presidente della Sezione A.I.A. di Cremona segnalava, per quanto di competenza della Procura Federale, che l’arbitro effettivo Mattia Rizzini, subito dopo avere ricevuto la designazione a dirigere la gara Canottieri Baldesio – Esperia Calcio, programmata per il 15 marzo 2025 e valevole per il campionato Juniores Provinciali, aveva divulgato indebitamente a terzi tale designazione, facendo sì che le società interessate venissero a conoscenza della stessa ante tempus. Sulla scorta di tale segnalazione, venivano auditi sia il Presidente della Sezione A.I.A. di Cremona, sig. Massimiliano ARCAINI (in data 22 aprile 2025), che l’arbitro Mattia Giovanni RIZZINI (in data 15 maggio 2025).
Quest’ultimo, in particolare, ammetteva di avere inoltrato, in data 10 marzo 2025, uno screenshot della suddetta designazione, appena ricevuta, al proprio compagno di classe, sig. F. F., calciatore minorenne tesserato per la società Canottieri Baldesio. Il predetto RIZZINI, all’esito della notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, non produceva memoria difensiva né formulava richiesta di audizione.
Nell’atto di deferimento, la Procura Federale indicava i verbali delle già richiamate audizioni, unitamente alla segnalazione del 19 marzo 2025, quali atti dotati di particolare valenza dimostrativa.
Il dibattimento
All’odierna udienza del 4 settembre 2025, è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Alessandro D’Oria, il quale si è riportato all’atto di deferimento e ha concluso domandando l’irrogazione, nei confronti del sig. RIZZINI Mattia Giovanni, della sanzione di mesi 1 (uno) di sospensione. Il sig. RIZZINI Mattia Giovanni non è comparso.
La decisione
In relazione al presente procedimento, in base agli atti di causa, risulta acclarata la responsabilità dell’incolpato RIZZINI Mattia Giovanni per l’indebita divulgazione a terzi della designazione a dirigere la gara Canottieri Baldesio – Esperia Calcio, programmata per il 15 marzo 2025.
Nello specifico, il predetto Rizzini, in sede di audizione innanzi alla Procura Federale, ha ammesso l’inoltro ad un compagno di classe di uno screenshot della designazione (presente nel fascicolo di causa), dichiarando testualmente “..Ricordo che lunedì 10 marzo 2025, mentre attendevo il bus dopo la mattinata passata a scuola, ricevo via mail la designazione per la gara Canottieri Baldesio – Esperia Calcio del campionato di Juniores provinciali b che avrei dovuto arbitrare il sabato seguente 15 marzo 2025. A questo punto inoltro lo screenshot della designazione al mio compagno di classe F.F., tesserato per la società Canottieri Baldesio, il quale durante la mattinata passata in classe mi aveva chiesto dove avessi arbitrato il weed end prossimo.
(..) La sera di lunedì 10 marzo ricevo un messaggio whatsapp dal precedete presidente della sezione AIA di Cremona Sig. Marinoni Gian Mario il quale mi chiedeva se avessi condiviso la designazione ricevuta. Rispondevo in modo affermativo comunicandogli di averla condivisa con il mio compagno di classe F. Il Marinomi mi rispondeva a sua volta dicendo che non avrei dovuto comunicare la designazione con nessuno essendo un’informazione riservata. Il giorno successivo, martedì 11 marzo, chiedo al mio compagno di classe F. se aveva condiviso lo screenshot con qualcuno. Effettivamente F. mi rispondeva di aver inoltrato il mio screenshot sul gruppo della squadra Canottieri Baldesio senza sapere se fosse stato inoltrato ad altri soggetti” (così il verbale di audizione del 15 maggio 2025, anch’esso presente nel fascicolo di causa).
L’inoltro, da parte del Rizzini ed in favore del compagno di classe F.F., della designazione integra, senza dubbio alcuno, la violazione delle disposizioni del Regolamento A.I.A. indicate nell’atto di deferimento (art. 42, commi 1, 2 e 3, lett. m), con particolare riferimento al divieto di comunicare a terzi le designazioni ricevute per assolvere incarichi tecnici.
Nondimeno, in relazione alla natura e gravità della condotta dell’incolpato, anche successiva all’infrazione, tenuto conto, in particolare, della completa collaborazione prestata dall’interessato e del rammarico espresso dallo stesso per l’accaduto (rimarcate anche nella relazione finale d’indagine del Collaboratore della Procura Federale in data 30 maggio 2025), nonché della inesperienza connessa alla giovane età (art. 64, comma 1, lett. a) del Regolamento AIA), essendo il Rizzini nato il 17 giugno 2008, il Collegio ritiene di irrogare nei confronti dell’incolpato la sanzione del rimprovero.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Mattia Giovanni Rizzini la sanzione del rimprovero.
Così deciso nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Nicola Ruggiero Carlo Sica
Depositato in data 10 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai