F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 41/TFN – SD del 12 Settembre 2025 (motivazioni) – Pietro Meucci, Vincenzo Del Prete e ASD Tigre Casalnuovo – Reg. Prot. 246/TFN-SD

Decisione/0041/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0246/TFNSD/2024-2025

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Gaetano Berretta – Componente

Gianfranco Marcello – Componente

Roberto Pellegrini - Componente (Relatore)

Nicola Ruggiero – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 4 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 30871/732pf2425/GC/PM/fm del 19 giugno 2025, depositato il 20 giugno 2025, nei confronti dei sigg.ri Pietro Meucci e Vincenzo Del Prete, nonché nei confronti della società ASD Tigre Casalnuovo, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 19 giugno 2025 il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Pietro MEUCCI, all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo associato alla Sezione AIA di Nola, per rispondere della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3 lett. i) del Regolamento dell’AIA, per aver omesso, in occasione della gara Cales Sporting Club -Tigre Casalnuovo dell’11.1.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5, Serie C2, girone A, di verificare correttamente che vi fosse corrispondenza tra i numeri di maglia indossati dai calcettisti tesserati per la società A.S.D. Tigre Casalnuovo con quelli riportati nella propria distinta di gara. Corrispondenza risultata non corretta con riferimento ai calcettisti Fabio Riemma e Raffaele Mezzogori;

2. il sig. Vincenzo DEL PRETE, all’epoca dei fatti consigliere con qualifica di presidente onorario della società A.S.D. Tigre Casalnuovo, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in occasione della gara Cales Sporting Club -Tigre Casalnuovo dell’11.1.2025, valevole per il campionato di Calcio a 5, Serie C2, girone A, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Tigre Casalnuovo nella quale il calcettista Fabio Riemma risulta depennato e il calcettista Raffaele Mezzogori non risulta indicato, sebbene entrambi presenti in campo, attestando in tal modo in maniera non veridica la mancata partecipazione degli stessi alla citata gara;

3. la società A.S.D. Tigre Casalnuovo per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal sig. Vincenzo Del Prete, così come decritti nel precedente capo di incolpazione;

La fase istruttoria

La Procura Federale acquisiva, in sede di istruttoria, i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa dell’illecito.

1. Segnalazione del presidente della società ASD Cales Sporting Club avente ad oggetto presunte irregolarità in ordine al contenuto del referto arbitrale della gara Cales Sporting Club - Tigre Casalnuovo, disputatasi il giorno 11 gennaio 2025, con allegati n. 2 video riferibili al citato incontro;

2. Foglio censimento della società ASD Cales Sporting Club per la stagione sportiva 2024-2025;

3. Foglio censimento della società ASD Tigre Casalnuovo per la stagione sportiva 2024-2025;

4. Referto arbitrale e distinte di gara dell’incontro Cales Sporting Club - Tigre Casalnuovo disputatasi il giorno 11 gennaio 2025;

5. Verbale di audizione del 12.3.2025 e del 14.4.2025 del sig. Vincenzo Del Prete, Presidente onorario della società ASD Tigre Casalnuovo;

6. Verbale di audizione del 4.4.2025 del sig. Pietro Meucci, Arbitro Effettivo della Sezione AIA di Nola;

7. Verbale di audizione del 14.4.2025 del sig. Fabio Riemma, calcettista tesserato per la società ASD Tigre Casalnuovo;

8. Convocazione del sig. Raffaele Mezzogori, per il giorno 14 aprile 2025;

9. Distinta di gara della società ASD Tigre Casalnuovo relativa all’incontro ASD Cales Sporting Club – ASD Tigre Casalnuovo dell’11.1.2025;

10. Rapporto ammoniti/espulsi allegato al referto arbitrale dell’incontro Cales Sporting Club - Tigre Casalnuovo, disputatosi l’11.1.2025.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava l’udienza del 15 luglio 2025 per la discussione del deferimento.

A seguito di istanza documentata del sig. Meucci, impegnato nella medesima data in una visita medica, il procedimento veniva rinviato, con Ordinanza del 15 luglio 2025, all’udienza del 4 settembre 2025. I deferiti non facevano comunque pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

 All’udienza del 4 settembre 2025, in sede di discussione era presente l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale, che si riportava integralmente al contenuto dell’atto di deferimento, richiedendo pertanto l’applicazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Pietro Meucci mesi 4 (quattro) di sospensione;

- nei confronti del sig. Vincenzo Del Prete mesi 4 (quattro) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Tigre Casalnuovo, 600 (seicento) euro di ammenda.

Era inoltre presente il sig. Pietro Meucci, sia personalmente che rappresentato dal proprio difensore Avv. Gennaro Zuccaro. Nessuno era invece presente per gli altri deferiti. L’Avv. Zuccaro contestava gli addebiti e sottolineava come l’arbitro, sig. Meucci, avesse regolarmente effettuato i controlli ad inizio gara, venendo poi incolpevolmente tratto in inganno dal comportamento scorretto dei due calciatori che si erano scambiati la maglia, concludeva pertanto per il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene doversi ravvisare la responsabilità dei deferiti.

Risulta documentato dagli atti esaminati, e per la verità ammesso anche dagli stessi deferiti, che in occasione della gara Cales Sporting Club - Tigre Casalnuovo dell’11.1.2025 valevole per il campionato di Calcio a 5, Serie C2, girone A, l’atleta Fabio Riemma abbia partecipato alla gara con la maglia n. 21, invece che con la n. 6 indicata nella distinta consegnata all’arbitro, e che il calcettista Raffaele Mezzogori sia sceso in campo con la maglia n. 17 e non con la 13 come indicato nella detta distinta.

Dall’esame degli atti non vi è poi alcuna evidenza dell’asserito scambio di maglia tra i calciatori Fabio Riemma e Raffaele Mezzogori nel corso della partita dopo il riconoscimento iniziale.

Invero sia il calcettista Riemma, che il Presidente Del Prete hanno escluso che nell’incontro in esame vi fosse stato uno scambio di maglia nel corso della gara ovvero tra il primo ed il secondo tempo. Il Riemma ha infatti confermato che “nel momento in cui l’arbitro effettuava l’identificazione dei calcettisti negli spogliatoi già indossavo la maglia n. 21 … ho disputato l’intera gara con lo stesso numero di maglia” (audizione del 14.4.2025); il Del Prete, dal canto suo, ha precisato che ogni atleta “ha in dotazione un’unica e sola maglia di gara, con il numero assegnato, lo stesso viene indicato in distinta” (audizione del 12.3.2025).

Risulta pertanto abbastanza evidente come nel caso di specie vi sia stata l’erronea indicazione iniziale dei numeri di maglia nella distinta di gara redatta della ASD Tigre Casalnuovo e consegnata prima della partita all’arbitro Meucci; tale circostanza è stata in verità ammessa dallo stesso Presidente del Prete che ha riferito come “solo dopo la visione del video ho preso contezza che Mezzogori e Riemma prendevano parte alla suddetta gara con numeri di maglia diversi da quelli indicati in distinta, se i due mi avessero informato, oppure il direttore di gara se ne fosse accorto della diversa numerazione, potevo rimediare all’errore aggiornando a penna i numeri di maglia nella distinta consegnata all’arbitro” (audizione del 14.4.2025).

Appare dunque ragionevole ritenere che l’erronea indicazione dei numeri di maglia dei calcettisti riportata in distinta abbia tratto in inganno anche l’arbitro Meucci, ciò è dimostrato anche dal fatto che il medesimo arbitro abbia poi annotato nel rapportino di gara l’espulsione del calcettista Mezzogori Raffaele con il numero 17, quello realmente indossato nel corso della gara (anche se nel riportare le due ammonizioni precedenti del Mezzogori sono evidenti le correzioni a penna tra i numeri 17 e 13), mentre nel referto “finale” alla voce “espulsione calciatori” il Mezzogori è invece nuovamente indicato con il numero 13 (quello erroneamente riportato in distinta).

La distinta di gara, predisposta in precedenza dalla ASD Tigre Casalnuovo, non riportava dunque il corretto abbinamento tra gli atleti e la numerazione poi in effetti utilizzata, ma – come specificato dallo stesso deferito – riportava tutti gli atleti a disposizione con la numerazione a loro assegnata ad inizio stagione, salvo poi eliminare a penna, poco prima della gara, quelli che non potevano prenderne parte (Marzullo ed Esposito).

Durante la fase di riconoscimento dell’identità degli atleti l’arbitro Meucci non si è dunque avveduto dell’erronea indicazione della numerazione delle maglie da gioco così mancando di osservare, in tale fase, la dovuta diligenza ed attenzione al fine di redigere gli atti di gara nel modo più veritiero e corretto possibile, evitando anche eventuali erronee indicazioni della numerazione assegnata ai tesserati da parte dei sodalizi sportivi pure se ininfluenti sull’esito della gara.

Alla luce di quanto esaminato deve ravvisarsi la responsabilità dei deferiti per la violazione delle norme contestate: quella del Presidente Del Prete per aver erroneamente compilato la distinta di gara consegnata all’arbitro; quella della Società ASD Tigre Casalnuovo ai sensi dell’art. 6, comma 1, CGS; nonché quella del medesimo arbitro sig. Meucci per non aver proceduto con la dovuta attenzione alla verifica della numerazione assegnata agli atleti Riemma e Mezzogori.

Attesa la tenuità dei fatti contestati, che non hanno comunque in alcun modo influito sul risultato e sul corretto svolgimento della gara, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Pietro Meucci, mesi 2 (due) di sospensione;

- al sig. Vincenzo Del Prete, mesi 2 (due) di inibizione;

- alla società ASD Tigre Casalnuovo, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 4 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Roberto Pellegrini                                                                   Carlo Sica

 

 Depositato in data 12 settembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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