F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 43/TFN – SD del 12 Settembre 2025 (motivazioni) – Matias Nahuel Zotto e della società ASD Città di Melilli Calcio a 5 – Reg. Prot. 228/TFN-SD
Decisione/0043/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0228/TFNSD/2024-2025
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Valentino Fedeli – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Salvatore Priola - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 settembre 2025, sul deferimento Procura Federale n. 29495/823pf24-25/GC/SA/mg del 6 giugno 2025 nei confronti del sig. Matias Nahuel Zotto e della società ASD Città di Melilli Calcio a 5, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 6 giugno 2025, la Procura Federale ha deferito:
- il sig. Matias Nahuel Zotto, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società ASD Città di Melilli Calcio a 5 ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2 comma 2 del Codice di giustizia Sportiva, per la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32 comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 5 delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 31.1.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società ASD Città di Melilli C5, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere;
- la società ASD Città di Melilli Calcio a 5 per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal tesserato, sig. Matias Nahuel Zotto, come descritta nel superiore capo di incolpazione.
La fase istruttoria
La Procura Federale, in data 6.3.2025, ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 823 PF 24-25, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace del calciatore Matias Nahuel Zotto, che, all’atto di tesseramento per la società Città di Melilli Calcio a 5, attestava falsamente di non essere mai stato tesserato per alcuna Federazione estera”;
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante tra cui: - Segnalazione dell’Ufficio Tesseramento Centrale F.I.G.C. del 13.2.2025;- Attuale posizione di tesseramento del calciatore sig. Matias Nahuel Zotto; - Atti integrali del tesseramento approvato il 7.2.2025 relativi al calciatore sig. Matias Nahuel Zotto rilasciati dall’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC; -Dichiarazione del calciatore sig. Matias Nahuel Zotto datata 31.1.2025 con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere, sottoscritta dal medesimo; - Approvazione del tesseramento del calciatore sig. Matias Nahuel Zotto datata 7.2.2025 da parte della F.I.G.C.; - Provvedimento di revoca del tesseramento del calciatore sig. Matias Nahuel Zotto da parte dell’Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, datato 11.2.2025; -Comunicazione inviata tramite email dalla Federazione Argentina alla F.I.G.C. in data 10.2.2025, dalla quale emerge che il calciatore sig. Matias Nahuel Zotto è stato tesserato per il Club U.S.A.R. de la Asociacion Rosarina de Futbol, alla medesima affiliata; -Modulo di richiesta di tesseramento datato 31.1.2025 del calciatore sig. Matias Nahuel Zotto ed inviato dalla società ASD Città di Melili C5; - Fogli censimento della società ASD Città di Melilli C5, stagione sportiva 2024/2025; - Certificato di residenza relativo al calciatore sig. Matias Nahuel Zotto; -Corrispondenza intercorsa via e-mail tra l’Ufficio Tesseramento Centrale della F.I.G.C. e la Procura Federale del 26.9.2022.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta conclusione delle indagini all’incolpato.
In data 6.6.2025, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 1° luglio 2025.
La fase predibattimentale
Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.
Il dibattimento
All’udienza del 1° luglio 2025, il Tribunale, rilevato che le notifiche dell'atto di deferimento e dell'avviso di fissazione dell'udienza, entrambe inviate a mezzo raccomandata A.R. al sig. Zotto Matias Nahuel, risultavano non consegnate al deferito dal servizio postale, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 2 settembre 2025 ore 10:30, con salvezza dei diritti di prima udienza.
All’udienza del 2 settembre 2025 è comparso l’Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale. Nessuno è comparso in rappresentanza delle parti deferite.
L’Avv. D’Oria si è riportato integralmente all’atto di deferimento e ha chiesto l’irrogazione della sanzione di sei (6) giornate di squalifica per il sig. Zotto e € 1000,00 (mille) di ammenda per la società deferita.
La decisione
Il Tribunale rileva che dagli atti di indagine emerge come la Procura Federale, all’esito dell’attività istruttoria, in data 6.6.2025, abbia tentato la notifica del deferimento all’incolpato. Quest’ultima, tuttavia, non risulta andata a buon fine, essendo ritornata indietro la raccomanda con la dicitura “sconosciuto all’indirizzo”.
Ne deriva che, nonostante gli sforzi profusi dalla Procura, che ha inviato la notifica presso la residenza del sig. Zotto, lo stesso non ha avuto contezza né del deferimento né delle udienze fissate dinanzi a questo Tribunale.
Pertanto, ne consegue l'impossibilità di procedere a carico del sig. Zotto, atteso che la mancata notifica dell'atto di deferimento comporta l'insussistenza del procedimento disciplinare dinanzi questo Tribunale.
Il mancato accertamento nel merito della responsabilità del deferito, inoltre, impedisce la condanna della società per responsabilità oggettiva così come contestata nel capo di incolpazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara il non luogo a provvedere nei confronti del sig. Matias Nahuel Zotto.
Proscioglie la società ASD Città di Melilli Calcio a 5.
Così deciso nella Camera di consiglio del 2 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Carlo Sica
Depositato in data 12 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai