F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 47/TFN – SD del 16 Settembre 2025 (motivazioni) – Benjamin Lee Rosenzweig e Sebastiano Stella – Reg. Prot. 17-19/TFN-SD
Decisione/0047/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0017/TFNSD/2025-2026
Registro procedimenti n. 0019/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Giammaria Camici - Componente (Relatore)
Roberto Pellegrini – Componente
Francesca Paola Rinaldi – Componente
Ermando Bozza - Componente aggiunto (Relatore)
Claudio Sottoriva - Componente aggiunto
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sui deferimenti, preliminarmente riuniti, proposti dal Procuratore Federale n. 3087/94pf25-26/GC/pe e n. 3101/96pf25-26/GC/pe depositati il 31 luglio 2025 nei confronti dei sigg.ri Rosenzweig Benjamin Lee, Stella Sebastiano nonché nei confronti della società US Triestina Calcio 1918 Srl, la seguente
DECISIONE
I deferimenti
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3087/94pf25-26/GC/pe depositato il 31 luglio 2025 nei confronti di:
1) ROSENZWEIG Benjamin Lee, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025. Segnatamente, per non aver provveduto: - al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; - al versamento delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; - al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025;
b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;
c. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
2) STELLA Sebastiano, all’epoca dei fatti amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l., per rispondere:
a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025. Segnatamente per non aver provveduto: - al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025; - al versamento delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; - al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025;
b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;
c. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
3) U.S. Triestina Calcio 1918 Srl per rispondere:
a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, Presidente dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sebastiano Stella, amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 5), 6) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto; con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17.3.2025, nonché nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1076pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 213/TFNSD2024-2025 del 3.6.2025, parzialmente riformata con decisione n. 118/CFA-2024-2025 del 24.6.2025 della Corte Federale d’Appello.
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 3101/96pf25-26/GC/pe depositato il 31 luglio 2025 nei confronti di:
1) sig. ROSENZWEIG Benjamin Lee, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:
a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025.
Segnatamente, per non aver provveduto:
- al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025;
b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;
c. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
2) sig. STELLA Sebastiano, all’epoca dei fatti amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l.:
a. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 5), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi INPS riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati rispettivamente per la mensilità di aprile 2025 e di maggio 2025. Segnatamente per non aver provveduto: - al versamento di quota parte delle ritenute Irpef relative agli emolumenti dovuti per la mensilità di aprile 2025;
- al versamento delle ritenute Irpef relative agli accordi di incentivo all’esodo dovuti per la mensilità di aprile 2025; - al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti per la mensilità di maggio 2025;
b. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 6), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento delle ritenute Irpef relative ai compensi dovuti ai tesserati a titolo di indennità di trasferta per la mensilità di aprile 2025;
c. della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI), punto 1) lett. e) delle NOIF e dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punto 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine del 1° luglio 2025, al versamento dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti alle altre figure professionali per la mensilità di maggio 2025;
3) società U.S. TRIESTINA CALCIO 1918 s.r.l.:
a. a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Benjamin Lee Rosenzweig, presidente dotato di poteri di rappresentanza, e dal sig. Sebastiano Stella, amministratore delegato e consigliere dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;
b. a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, titolo I) par. IX), lett. A) punti 5), 6) e 7), che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. VI) punto 1) lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto;
con richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condanna della società U.S. Triestina Calcio 1918 s.r.l. alle sanzioni irrogate nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 756pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 167/TFNSD-2024-2025 del 17.3.2025, nonché nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 1076pf24-25, definito con decisione del Tribunale Federale Nazionale n. 213/TFNSD-20242025 del 3.6.2025, parzialmente riformata con decisione n. 118/CFA-2024-2025 del 24.6.2025 della Corte Federale d’Appello.
Gli accordi ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e i sigg.ri Rosenzweig Benjamin Lee e Stella Sebastiano hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv. Enrico Liberati e Cristina Fanetti in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Mattia Grassani in rappresentanza dei deferiti, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:
- per il sig. Rosenzweig Benjamin Lee, mesi 8 (otto) e giorni 20 (venti) di inibizione;
- per il sig. Stella Sebastiano, mesi 8 (otto) e giorni 20 (venti) di inibizione;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Ermando Bozza
Depositato in data 16 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai