F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 49/TFN – SD del 18 Settembre 2025 (motivazioni) – Giuseppe Colucci – Reg. Prot. 35/TFN-SD
Decisione/0049/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0035/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri
Carlo Sica – Presidente
Valentina Ramella - Vice Presidente
Valentina Aragona – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente
Valentino Fedeli - Componente (Relatore)
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3445/782pf24-25/GC/DP/ff del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti del sig. Giuseppe Colucci, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Il Procuratore Federale ed il Procuratore Federale Aggiunto, con atto del 4 agosto 2025, hanno deferito a questo Tribunale il sig. Giuseppe Colucci, all’epoca dei fatti Presidente e rappresentante legale della società ASD Football Ambivere, al quale hanno contestato le seguenti violazioni:
- art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 38 comma 4 NOIF, per aver consentito o comunque non impedito che il sig. Marco Paredi, in costanza di tesseramento per la SSD Mapello srl, svolgesse nel corso della stagione sportiva 2024-2025 attività in favore della società ASD Football Ambivere, affiancando e talora sostituendo il sig. Roberto Paredi nello svolgimento del proprio incarico di dirigente nelle categorie di base ed allenatore della categoria Primi Calci anno 2017;
- art. 4 comma 1 CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 39 comma 1 lett. G) del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 23 comma 1 NOIF, nonché dai C.U. del Settore Tecnico n. 29/2024-25 e n. 1/10.7.2024 del Settore Giovanile Scolastico, per aver consentito o comunque non impedito che il sig. Roberto Paredi svolgesse attività di allenatore della categoria Primi Calci 2017 presso la società ASD Football Ambivere nel corso della stagione sportiva 2024-25 in assenza delle prescritte qualifiche di iscrizione presso il Settore Tecnico.
Il deferimento era scaturito da una segnalazione del 4 febbraio 2025 indirizzata alla Procura Federale, a firma del sig. Mario Morella, che denunciava l’ennesima persona che sotto tesseramento di una società (la Mapello quale responsabile dell’attività di base) si presentava in tutti i suoi post anche come responsabile della attività di base della Football Ambivere Calcio, palesemente dichiarata.
In seguito a tale segnalazione, la Procura Federale, aperto il fascicolo, avviava l’attività di indagine per accertare la sussistenza della doppia attività del tecnico Marco Paredi, che, pur essendo tesserato per la società SSD Mapello, avrebbe svolto detta attività anche in favore della società Football Ambivere Calcio.
La fase predibattimentale
Il procedimento promosso dalla Procura Federale aveva coinvolto anche i sigg.ri Marco Paredi e Roberto Paredi, nonché la società summenzionata.
Raggiunti dalla notifica della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, avvenuta il 24 giugno 2025, i sigg.ri Paredi si erano avvalsi della facoltà prevista dall’art. 126 comma 1 CGS, concordando con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ridotta.
La società Football Ambivere Calcio, notificata dell’atto di deferimento a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 e 2 CGS per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal Colucci e dai Paredi, prima dell’inizio del dibattimento ha raggiunto con la Procura Federale ai sensi dell’art. 127 comma 1 l’accordo su una sanzione ridotta, che questo Tribunale ha ritenuto congrua in una alla corretta qualificazione dei fatti, dichiarandola efficace con separata decisione.
Il Colucci, ricevuta anch’egli la notifica della Comunicazione di Conclusioni delle Indagini, non ha chiesto di essere sentito, né ha presentato memorie difensive, per cui la Procura Federale ha proceduto al deferimento.
Il dibattimento
All’udienza del 16 settembre 2025, tenutasi in modalità video conferenza, si sono collegati per la Procura Federale gli avv.ti Enrico Liberati e Cristina Fanetti, i quali, illustrato il deferimento, ne hanno chiesto l’accoglimento con la sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 8 (otto).
Il sig. Giuseppe Colucci non si è costituito e non è comparso in udienza. Il Tribunale si è riservato di decidere.
La decisione
Il Colucci, escusso nel corso delle indagini dalla Procura Federale (audizione 13 maggio 2025), ha dichiarato che era a conoscenza del fatto che Marco Paredi aveva allenato nel corso della stagione sportiva 2024-2025 la squadra U17 della società Ambivere Calcio, aiutando il padre Roberto Paredi nelle attività correlate; ha aggiunto che Roberto Paredi rivestiva in realtà la funzione di prestanome del figlio Marco, affinché quest’ultimo potesse riscuotere dalla società il compenso pattuito per le sue prestazioni, che gli veniva erogato sulle coordinate bancarie riferibili al padre; ha ammesso che era a conoscenza che Marco Paredi era tesserato per la società SSD Mapello srl e che era venuto a conoscenza solo de relato che, nel corso della stagione sportiva 2024-2025, Marco Paredi in qualche occasione aveva sostituito il padre allorché quest’ultimo era assente.
Alla luce di codeste ammissioni del deferito, se da una parte appare certa la sussistenza delle violazioni che gli sono state contestate, dall’altra sembra opportuno ricondurre le due separate contestazioni, risultanti dal deferimento, nell’ambito di un’unica fattispecie, consentendo così a questo Tribunale di irrogare al Colucci la metà della sanzione chiesta dalla Procura Federale, atteso che nella sua intera quantificazione essa era stata verosimilmente riferita alla duplice distinta violazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Giuseppe Colucci la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentino Fedeli Carlo Sica
Depositato in data 18 settembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai