F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 50/TFN – SD del 18 Settembre 2025 (motivazioni) – Pro Sesto 1913 SSD Srl – Reg. Prot. 38/TFN-SD
Decisione/0050/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0038/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti - Presidente
Paolo Clarizia - Componente
Andrea Giordano - Componente
Giuseppe Rotondo - Componente (Relatore)
Angelo Venturini - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4165/1013pf2425/GC/PG/ep del 8 agosto 2025, depositato l’11 agosto 2025, nei confronti del sig. Jacopo Musciolà e della società Pro Sesto 1913 SSD Srl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 4165/1013pf24-25/GC/PG/ep del 8 agosto 2025, depositato l’11 agosto 2025, nei confronti di:
1) sig. Jacopo Musciolà, all’epoca dei fatti Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l., della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codoce di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 37 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per aver omesso, in qualità di Amministratore Unico e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di chiedere – o di verificare che fosse stata richiesta – alla L.N.D.- Dipartimento Interregionale l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e svolgimento dell’allenamento congiunto tra la società dallo stesso rappresentata e la società Città di Varese S.r.l. svoltosi in data 15.3.2025 presso il centro sportivo “Le Bustecche” di Varese;
2) società Pro Sesto 1913 S.s.d. S.r.l. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del C.G.S., alla quale apparteneva, al momento della commissione dei fatti, il sig. Jacopo Musciolà quale Amministratore Unico dotato dei poteri di rappresentanza della società.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e la società Pro Sesto 1913 SSD Srl hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Debora Bandoni e Andrea Sterlicchio De Carli in rappresentanza della Procura Federale e l'Avv. Marco Scagliola in rappresentanza della società Pro Sesto 1913 SSD Srl, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica alla società Pro Sesto 1913 SSD Srl la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta società.
Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità dell’accordo dichiarato efficace, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.
Così deciso nella Camera di consiglio del 18 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giuseppe Rotondo Roberto Proietti
Depositato in data 18 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai