F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 54/TFN – SD del 19 Settembre 2025 (motivazioni) – ASD Sant’Aniello Gragnano – Reg. Prot. 36/TFN-SD

Decisione/0054/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0036/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Valentina Aragona – Componente

Leopoldo Di Bonito - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3446/992pf24-25/GC/DP/ff del 4 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti della società ASD Sant’Aniello Gragnano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con provvedimento prot. n. 3446/992pf24-25/GC/DP/ff del 04 agosto 2025 ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Pasquale Napodano che, all’epoca dei fatti quale allenatore tesserato per la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, si e’ reso responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso in data 17 marzo 2025, il giorno successivo alla gara Real Vesuvio – A.S.D. Sant’Aniello Gragnano disputata il 16 marzo 2025 e valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, scritto ed inviato all’arbitro, che ha diretto l’incontro, un messaggio tramite il social network Instagram, in cui utilizzava un linguaggio irriguardoso e toni di dileggio nei riguardi sia della persona che della funzione dal predetto svolta.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 96 del 20.3.2025 con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Campania ha disposto la trasmissione alla Procura Federale degli atti ufficiali della gara Real Vesuvio – A.S.D. Sant’Aniello Gragnano disputata in data 16.3.2025, valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, per le determinazioni di competenza in merito ad un messaggio inviato tramite social network dal sig. Pasquale Napodano, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, all’arbitro Daniele Pacchiano che ha diretto il predetto incontro.

In particolare, con supplemento di rapporto arbitrale, il sig. Pacchiano ha comunicato di aver ricevuto, il giorno successivo alla suindicata gara, un messaggio tramite il social network Facebook dal sig. Pasquale Napodano dal seguente tenore testuale: “ti faccio i complimenti x la tua vera passione cioè palestra e ti auguro anche da arbitro di fare carriera ma vai su even sport vedi  immagine della partita di ieri e ti renderai conto il gol annullato e il gol nostro che era fuorigioco  di 5 metri e tanti altri errore ripeto vorrei vederti in seria A prrche dei ragazzi voglio solo il bene  mi ai espulso per dirti la verità dei tuoi errori va bene aspettiamo il comunicato giovedì spero che  scrivi solo la verità non come fanno tanti ragazzi come te si inventano tante cose buona giornata  ti auguro il meglio nella vita forza che con tanti sacrifici e impegno e attenzione puoi arrivare in  alto ad arbitrare …”.

Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale ha notificato la Comunicazione di Conclusione delle Indagini contestando: - al sig. Pasquale Napodano, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso in data 17 marzo 2025, il giorno successivo alla gara Real Vesuvio – A.S.D. Sant’Aniello Gragnano disputata il 16 marzo 2025 e valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, scritto ed inviato all’arbitro che aveva diretto l’incontro un messaggio tramite il social network Instagram in cui utilizzava un linguaggio irriguardoso e toni di dileggio nei riguardi sia della persona che della funzione dal predetto svolta, e così testualmente : “ti faccio i complimenti x la tua vera passione cioè palestra e ti auguro anche da arbitro di fare carriera ma vai su even sport vedi immagine della partita di ieri e ti renderai conto il gol annullato e il gol nostro che era fuorigioco di 5 metri e tanti altri errore ripeto vorrei vederti in seria A prrche dei ragazzi voglio solo il bene mi ai espulso per dirti la verità dei tuo errori va bene aspettiamo il comunicato giovedì spero che scrivi solo la verità non come fanno tanti ragazzi come te si inventano tante cose buona giornata ti auguro il meglio nella vita forza che con tanti sacrifici e impegno e attenzione puoi arrivare in alto ad arbitrare…..”;

- la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva della società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Pasquale Napodano, tecnico.

A seguito della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, il sig. Pasquale Napodano ha chiesto l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva e, acquisito il consenso del Procuratore Federale e del Procuratore Generale dello Sport, la proposta di accordo è divenuta definitiva ed efficace.

La società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano non ha compiuto alcuna attività difensiva e, a seguire, la Procura Federale ha notificato il deferimento in oggetto nei confronti della stessa.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza, nessuna attività è stata compiuta dalla deferita.

Il dibattimento

All’udienza del 11.09.2025 è comparso l'Avv. Liberati, in rappresentanza della Procura Federale, il quale si è riportato integralmente all'atto di deferimento, illustrandone i contenuti e le evidenze probatorie, chiedendo l’irrogazione, nei confronti della società deferita, della sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Per la società deferita è comparso l'Avv. Francesco Paolo De Rosa il quale ha svolto la propria difesa rappresentando che il Presidente ha avuto conoscenza dei fatti solo a seguito della contestazione della Procura Federale ed ha chiesto il proscioglimento della società

La decisione

Dal compendio probatorio acquisito è emerso che dopo la gara Real Vesuvio – A.S.D. Sant’Aniello Gragnano disputata in data 16.3.2025, valevole per il girone F del campionato di Prima Categoria, il sig. Pasquale Napodano all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, ha inviato tramite social network all’arbitro Daniele Pacchiano -  che ha diretto il predetto incontro – il messaggio già riportato in narrativa recante un linguaggio irriguardoso e un tono di dileggio nei confronti dell’Arbitro.

Il sig. Pasquale Napodano, in sede di propria audizione, ha pacificamente ammesso di aver inviato il messaggio in questione, riconoscendone il contenuto.

Tale comportamento integra la violazione dell’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico che impone ai tecnici inquadrati nell'albo e nei ruoli del Settore di tenere un contegno conforme allo Statuto e a tutte le norme federali, esempio di disciplina e correttezza sportiva ed ispirato al principio della deontologia professionale.

Il sig. Napodano ha concordato l’applicazione della sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.

Tuttavia il patteggiamento predeferimento, di cui all’articolo summenzionato, pur rimanendo nell’alveo della fase delle indagini, costituisce, per i fatti ammessi dall’incolpato, circostanza rilevante in via incidentale nel presente giudizio, con la conseguente affermazione di responsabilità oggettiva a carico della Società, che risponde, ai fini disciplinari, dell’operato del proprio tesserato.

Per la condotta del sig. Napodano risponde, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva la società A.S.D. Sant’Aniello Gragnano, presso cui era tesserato, all’epoca dei fatti, il suddetto tecnico.

Sotto il profilo sanzionatorio, esaminate tutte le circostanze del caso, il Collegio ritiene congruo irrogare la sanzione di cui al dispositivo così come richiesta dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASD Sant'Aniello Gragnano la sanzione di euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Leopoldo Di Bonito                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 19 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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