F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0014/CSA pubblicata del 26 Settembre 2025 – S.S.D. Barletta Calcio 1922 a R.L.

Decisione/0014/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0018/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Fabio Di Cagno – Presidente

Lorenzo D’Ascia - Vice Presidente

Maurizio Nicolosi - Componente (relatore)

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero 0018/CSA/2025-2026 proposto dalla S.S.D. Barletta Calcio 1922 a R.L. in data 18.09.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso il Dipartimento Interregionale di cui al Com. Uff. n. 18 del 16.09.2025;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 23 settembre 2025, tenutasi in modalità mista, il Dott. Maurizio Nicolosi e udito il Dirigente Dott. Emanuele Santoruvo per la reclamante.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto ritualmente notificato e depositato, con richiesta di procedura d’urgenza, la società Barletta Calcio S.S.D. 1922 a R.L., come rappresentata, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo nazionale ex C.U. n.18 del 16.09.2025 del Dipartimento Interregionale, in riferimento alla squalifica per n. 3 giornate di gara comminata al proprio tesserato Bonnin Vasquez Cayetano, espulso nel corso della gara Barletta – Fidelis Andria del 14.09.2025, valida per la 2^ giornata di andata del Campionato di Serie D – Girone H, “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto”.

Nel reclamo la società riconosce preliminarmente la correttezza della decisione arbitrale di espellere dal campo di gara il proprio giocatore, nonostante che lo stesso avesse subito continue provocazioni fisiche e verbali dall’avversario.

Sostiene nel merito che, avuto riguardo al referto del Direttore di gara, nel quale l’episodio imputato al Bonnin, avvenuto al 35’ del 2° tempo regolamentare, viene così riportato “ Dopo avere subito un fallo, quindi a gioco fermo, il calciatore cade e, nel farlo, sbraccia volontariamente colpendo l’avversario al volto con la mano aperta”, emergerebbe, in realtà, non già una condotta violenta punibile in base all’art. 38 del CGS, bensì una condotta gravemente antisportiva punibile con la sanzione minore prevista dall’art. 39, comma 1, del medesimo CGS. In tal senso, anche la regola 12 del Giuoco del Calcio annovererebbe tra i comportamenti antisportivi il colpire o il tentativo di colpire un avversario.

Richiamate diverse decisioni di questa Sezione su casi analoghi e richiesta l’audizione, a chiarimenti, del Direttore di gara, la reclamante conclude per la riduzione della squalifica a due giornate.

All’udienza del 23 settembre 2025 è stato udito il dirigente accompagnatore Dott. Emanuele Santoruvo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il referto dell’Arbitro descrive esaurientemente l’episodio occorso e, per tale ragione, non necessita di chiarimenti ulteriori da parte del medesimo Direttore di gara.

Ivi si legge difatti, con riferimento al Bonnin, che “dopo avere subito un fallo, quindi a gioco fermo, il calciatore cade e, nel farlo, sbraccia volontariamente colpendo l’avversario al volto con la mano aperta”.

L’episodio appare, nella sua dinamica, di frequente accadimento nei contrasti fra giocatori delle due squadre nel campo di giuoco, ove tuttavia, pur in presenza di un comportamento marcatamente scorretto, manca quel “quid pluris” dell’intenzionalità di arrecare un danno fisico all’avversario, anche per vigorìa eccessiva e sproporzionata, suscettibile di realizzare la fattispecie di cui all’art. 38 CGS, piuttosto che un comportamento antisportivo, seppure grave, da inquadrare nella diversa fattispecie prevista e punita dall’art. 39 CGS, come del resto sollecitato dalla stessa reclamante.

Depongono in tal senso sia la circostanza che la “sbracciata” terminata con il colpo al volto dell’avversario è avvenuta nella fase di caduta a terra del calciatore a seguito di un contrasto falloso, sia soprattutto la circostanza della “mano aperta”, certamente incompatibile con la volontà di arrecare un danno fisico (che difatti non si è manifestato) all’avversario.

In definitiva, il calciatore Bonnin ha reagito scompostamente al fallo subìto, violando così il principio di sportività (correttezza, lealtà e reciproco rispetto) che deve essere osservato in occasione della gare, senza tuttavia commettere un atto violento ai danni dell’avversario.

Richiamata altresì la recentissima decisione di questa Corte n. 0012/2025-2026, in linea con numerosi altri precedenti analoghi (in particolare, la decisione n. 009/CSA/2022-2023), il reclamo della società S.S.D. Barletta 1922 deve essere accolto e, conseguentemente, in applicazione dell’art. 39, comma 1, CGS, ridotta a 2 (due) giornate la squalifica comminata dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al calciatore Bonnin Vasquez Cayetano la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate effettive di gara.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Maurizio Nicolosi                                                   Fabio Di Cagno

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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