F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0016/CSA pubblicata del 26 Settembre 2025 – società F.C. Pro Vercelli 1892 S.r.l. – calciatore Rutigliano Carlo Mattia

Decisione/0016/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0014/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Daniele Cantini - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0014/CSA/2025-2026 proposto con procedimento d'urgenza dalla società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l. in data 19.09.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, di cui al Com. Uff. n. 13/DiV del 15.09.2025,

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 24.09.2025, l’Avv. Daniele Cantini e udito l’Avv. Pietro Iovine.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l.., ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Carlo Mattia Rutigliano, dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C – Lega Pro (cfr. Com. Uff. n. 13/Div del 15.09.2025), in relazione alla gara del Campionato di Serie C, Girone A, Pro Vercelli/Virtus Verona del 13.09.2025.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto al calciatore, Sig. Carlo Mattia Rutigliano, la squalifica per due giornate effettive di gara.

Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “per avere, al 21° minuto del primo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario, in quanto lo colpiva da tergo all’altezza della caviglia senza provocargli conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, in particolare la natura del gesto, considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell’avversario e, dall’altra, la pericolosità della condotta posta in essere intervenendo alle spalle dell’avversario.”

L’odierna società reclamante, con il ricorso introduttivo, ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica irrogata dal Giudice Sportivo al proprio calciatore, Sig. Carlo Mattia Rutigliano, a una giornata effettiva di gara o, in alternativa, la commutazione di una giornata di squalifica in ammenda.

La F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo ingiustificata e sproporzionata rispetto alla dinamica del fatto contestato, che andrebbe riqualificato alla stregua di una “condotta meramente antisportiva”.

Il gesto del calciatore, sebbene censurabile sul piano giuridico-sportivo, non aveva alcun intento lesivo dell’incolumità fisica dell’avversario tanto che non ha arrecato danno alcuno al giocatore della Virtus Verona, che ha ripreso il gioco senza l’intervento dei sanitari.

La parte reclamante ritiene, quindi, che la condotta tenuta nella circostanza dal proprio calciatore debba essere qualificata come meramente antisportiva, sottolineando come la giusta sanzione da applicare sia quella della squalifica per una giornata di gara. Tutto ciò, anche tenendo conto delle circostanze attenuanti di cui al combinato disposto degli artt. 13, comma 2 e 16, comma 1, del C.G.S..

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 24 settembre 2025, in videoconferenza, è comparso l’Avv. Pietro Iovine, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il ricorso è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il ricorso debba essere respinto per i motivi che seguono.

La Corte, preliminarmente, evidenzia come i rapporti degli ufficiali di gara, ex art. 61, comma 1, C.G.S., facciano “piena prova” circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione delle gare.

Ai fini della decisione della presente controversia, tenuto conto del referto dell’arbitro, preciso e puntuale, la condotta tenuta nella circostanza dal tesserato della società F.C. Pro Vercelli 1892 s.r.l., deve essere qualificata come condotta gravemente antisportiva e, come tale, sanzionata ex art. 39 C.G.S., con la squalifica per due giornate effettive di gara.

Infatti, per giurisprudenza consolidata, la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, durante un’azione di gioco, che viola gravemente le regole dell’agonismo e dell’etica sportiva, eccedendo i limiti consentiti.

Passando ad esaminare la condotta oggetto di giudizio, sulla base di quanto refertato dal Giudice di Gara, occorre evidenziare come il comportamento del calciatore, Sig. Carlo Mattia Rutigliano, risulti di significativa gravità, trattandosi di intervento da tergo all’altezza della caviglia, con uso di forza eccessiva, che ha messo a rischio l’incolumità fisica dell’avversario. A nulla rileva la circostanza che non vi siano state lesioni e/o il fatto che il calciatore abbia ripreso a giocare senza conseguenze ed intervento dei sanitari, fermo restando che tale ipotesi sarebbe stata valutata ai fini dell’irrogazione di una sanzione ancora più grave.

Il Collegio non ritiene di dare ingresso all’applicazione delle circostanze attenuanti richiesta dalla società reclamante, non rilevandone i presupposti.

Alla stregua di quanto precede, la condotta del calciatore della società reclamante deve ritenersi gravemente antisportiva, ex art. 39 C.G.S., con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Daniele Cantini                                                      Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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