F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 56/TFN – SD del 22 Settembre 2025 (motivazioni) – Giovanni Nucci e Academy Calcio Pavia arl – Reg. Prot. 32/TFN-SD
Decisione/0056/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0032/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Giammaria Camici – Componente
Monica De Vergori – Componente
Valentino Fedeli – Componente
Daniela Nardo - Componente (Relatore)
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata l'11 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3204/1030 pf 24-25 GC/PM/mg del 31 luglio 2025, depositato in data 6 agosto 2025, nei confronti del sig. Giovanni Nucci e della società Academy Calcio Pavia arl, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
L’indagine trae origine dalla segnalazione del 20 marzo 2025 della FIGC Divisione Serie B – Femminile, con la quale è stato rappresentato che la Co.Vi.So.F. (Commissione di Vigilanza sulle società di Calcio Femminile) aveva riscontrato da parte della società SSD Academy Calcio Pavia ARL il mancato rispetto dei requisiti sportivi e organizzativi di cui al paragrafo 4, punto 2 a. 3), c) e d) del Comunicato Ufficiale 213/A del 14 maggio 2024, Serie B femminile.
In particolare, la Commissione, esaminata la documentazione pervenuta, ha rilevato che la Società, alla data del 26 agosto 2024, non aveva regolarmente tesserato l’allenatore dei Portieri, l’Operatore Sanitario ed il Preparatore Atletico.
A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 16 aprile 2025 al n. 1030 pf24-25.
Al fine di ricostruire compiutamente i fatti, la Procura ha acquisito vari documenti, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:
- Nota prot. 22368/SS 24-25 del 20.3.2025 della Divisione Serie B Femminile completa di segnalazione trasmessa dal Settore Tecnico, il 26.8.2024;
- Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024;
- Foglio censimento della società Academy Calcio Pavia ARL per la stagione sportiva 2024 – 2025.
All’esito dell’istruttoria, in data 26 giugno 2025 la Procura Federale ha notificato alla Società Academy Calcio Pavia e al Sig. Giovanni Nucci, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Academy Calcio Pavia ARL, la comunicazione di Conclusione delle Indagini.
In data 11.7.2025 la Società ha inviato alla Procura Federale una comunicazione via pec con cui ha chiesto di poter essere audita al fine di convenire con il Procuratore Federale l’applicazione della sanzione ridotta o commutata e ha, altresì, rappresentato che il Presidente Giovanni Nucci aveva rassegnato le dimissioni con pec del 3 luglio 2025 e che era stato nominato un nuovo Presidente. La Procura Federale ha positivamente riscontrato la richiesta della Società e con successiva pec del 31.7.2025 ha rilevato come, a seguito del colloquio intervenuto in merito con il Sostituto Procuratore Federale, non fosse stata formulata alcuna proposta di accordo ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
In pari data la società Academy Calcio Pavia ARL rappresentava di aver incaricato l’avv. Ursoleo per definire il patteggiamento, senza formulare, tuttavia, alcuna proposta di accordo ai sensi del predetto art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Con atto del 31 luglio 2025, la Procura Federale ha deferito:
“il sig. Giovanni Nucci, all’epoca dei fatti presidente munito dei poteri di rappresentanza della società Academy Calcio Pavia ARL la società Academy Calcio Pavia ARL per rispondere il sig. Giovanni Nucci della violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società Academy Calcio Pavia ARL, per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile, non rispettasse l’impegno a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un “allenatore dei Portieri” della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2), lettera a.3); violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società Academy Calcio Pavia ARL, per la stagione sportiva 2024 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile, non rispettasse l’impegno a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un “Operatore Sanitario” della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2), lettera c); violazione del disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società Academy Calcio Pavia ARL, per la stagione sportiva 2024 2025, nonostante quanto Procura Federale 4 dichiarato in sede di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile, non rispettasse l’impegno a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un “Preparatore Atletico” della prima squadra così come previsto dal Comunicato Ufficiale 213/A del 14.5.2024, paragrafo 4, Requisiti Sportivi e Organizzativi, punto 2), lettera d); la società Academy Calcio Pavia ARL a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante all’epoca dei fatti, sig. Giovanni Nucci”.
La fase predibattimentale
Disposta dal Presidente del Tribunale la convocazione delle parti per l’udienza dell’11 settembre 2025, non sono pervenute memorie dai deferiti. Il 10.9.2025 l’Avv. Ursoleo ha inviato una pec al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, e alla Procura Federale, rappresentando che in data 9.9.2025 la società Academy Calcio Pavia ARL aveva chiesto la sua assistenza, ma che, per impegni pregressi non meglio specificati, non avrebbe potuto partecipare e ha, dunque, chiesto un rinvio, impregiudicati i diritti di prima udienza, anche al fine di interloquire con la Procura Federale per la definizione della vicenda ex art. 127 C.G.S.
Il dibattimento
All’udienza dell’11 settembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati, per la Procura Federale, l’Avv. Veronica Ottaviani e, per la Academy Calcio Pavia ARL, il dott. Sergio Carbone nella sua qualità di socio, mentre nessuno è comparso per il sig. Giovanni Nucci.
L’Avv. Ottaviani, preliminarmente, ha formalmente eccepito che agli atti dell’Ufficio non risultasse che il dott. Carbone avesse poteri di rappresentanza della Società e si è riportata integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Giovanni Nucci, mesi 3 (tre) di inibizione;
- per la società Academy Calcio Pavia ARL, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda.
È intervenuto il sig. Carbone insistendo per l'accoglimento dell'istanza di rinvio trasmessa via pec in data 10.9.2025 dall’Avv. Ursoleo.
La decisione
Il Collegio, preliminarmente, ha ritenuto di non accogliere l’istanza di rinvio formulata dall’Avv. Ursoleo, in quanto la stessa è pervenuta via pec e non è stata ritualmente caricata sul portale della FIGC e non è corredata da apposita procura alle liti rilasciata dai deferiti in favore dell’istante e, in ogni caso, non è comprovata in alcun modo l’impossibilità di presenziare all’udienza fissata. Nel merito, il Collegio ritiene che, nel caso di specie, risulti sufficientemente provato dalla Procura Federale quanto indicato in deferimento.
L’attività di indagine versata agli atti ha, infatti, consentito di accertare le violazioni disciplinari poste in essere dai deferiti.
Il Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024 fissa gli adempimenti per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile della stagione sportiva 2024/2025.
Con riferimento ai requisiti sportivi e organizzativi, il predetto Comunicato, al paragrafo 4, punto 2, prevede che le società devono depositare entro il 21.6.2024 una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2024/2025:
a.3) l’impegno a depositare, entro il termine del 26 agosto 2024, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra;
c) l’impegno a depositare, entro il termine del 26 agosto 2024, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Operatore Sanitario della prima squadra;
d) l’impegno a depositare, entro il termine del 26 agosto 2024, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra.
Il predetto Comunicato prevede che, in caso di ammissione al campionato di competenza, l’inosservanza degli impegni assunti con la dichiarazione di cui al punto 4.2 costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 5.000.
Dalla segnalazione inviata dalla Divisione FIGC Divisione Serie B – Femminile è emerso che il Settore Tecnico della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Ufficio di Tesseramento, ha attestato (con documento versato agli atti) che alla data del 26.8.2024 la società Academy Calcio Pavia ARL aveva tesserato le figure di Responsabile Prima Squadra, Medico Sociale e Allenatore in seconda prima squadra e non anche un allenatore dei Portieri della prima squadra, un Operatore Sanitario della prima squadra e un Preparatore Atletico.
Il sig. Giovanni Nucci ha, dunque, violato il disposto di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto prescritto dal Comunicato Ufficiale n. 213/A del 14.5.2024 per avere fatto in modo che la società Academy Calcio Pavia ARL, per la stagione sportiva 2024 - 2025, nonostante quanto dichiarato in sede di ammissione al Campionato Nazionale di Serie B femminile, non abbia rispettato l’impegno a tesserare, entro il termine del 26 agosto 2024, un “allenatore dei Portieri” della prima squadra, un “Operatore Sanitario” della prima squadra, un “Preparatore Atletico” della prima squadra così come previsto dal ridetto Comunicato al paragrafo 4, punto 2), lettere a.3) c e d).
La società Academy Calcio Pavia ARL risulta sanzionabile a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte tenute dal proprio Presidente all’epoca dei fatti, sig. Giovanni Nucci.
Conseguentemente, ai fini della commisurazione della sanzione, in linea con le richieste della Procura, il Collegio ritiene congrue la sanzione dell’inibizione pari a tre mesi per il sig. Giovanni Nucci e l’ammenda di euro 15.000,00 per la società Academy Pavia
ARL.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Giovanni Nucci, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società Academy Calcio Pavia arl, euro 15.000,00 (quindicimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio dell'11 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Daniela Nardo Carlo Sica
Depositato in data 22 settembre 2025
IL SEGRETARIO
Marco Lai