F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 57/TFN – SD del 23 Settembre 2025 (motivazioni) – Federico De Paola – Reg. Prot. 12/TFN-SD

Decisione/0057/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0012/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Serena Callipari – Componente

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2169/790pf24-25/GC/mg del 22 luglio 2025, depositato il 24 luglio 2025, nei confronti del sig. Federico De Paola, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale con atto datato 22 luglio 2025 ha deferito a questo Tribunale il sig. Federico De Paola, all’epoca del fatto arbitro effettivo della sezione AIA di Busto Arsizio, al quale ha contestato la violazione degli artt. 40 comma 1 e 42 commi 1 e 2 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere, durante l’incontro ASD Accademia Inveruno – Villa Cortese del 25 gennaio 2025 valevole per il campionato Provinciale Under 16 dello stesso distretto, assegnato un tempo di durata della detta gara inferiore rispetto a quanto previsto dal regolamento e, precisamente, assegnando 35 minuti per ciascun tempo anziché i 40 minuti stabiliti; tale comportamento aveva impedito al Giudice Sportivo di omologare il risultato di gara, come da Comunicato Ufficiale n. 33 del 31 gennaio 2025 della Delegazione Distrettuale di Legnano.

Il caso era sorto da una nota della Delegazione Distrettuale di Legnano, risalente al 4 febbraio 2025, inviata alla Procura Federale con allegata segnalazione della società ASD Accademia Invertuno relativa alla gara di cui sopra, con cui si informava la Delegazione che nella partita del 25 gennaio 2025 Allievi U. 16 (sq. B), l’arbitro aveva fatto disputare tempi da 35 minuti anziché 40, sostenendo che il proprio responsabile aveva dato tale indicazione.

La fase predibattimentale

Raggiunto dalla Comunicazione di conclusione delle indagini, avvenuta il 21 maggio 2025, il sig. De Paola non ha presentato memoria difensiva, né ha formulato richiesta di audizione, sicché  la Procura Federale, all’esito della propria attività d’indagine, ha proceduto a deferire l’indagato.

Il dibattimento

All’udienza del 22 settembre 2025, tenutasi in modalità videoconferenza, si è collegata per la Procura Federale l’avv. Veronica Ottaviani, la quale, dopo aver illustrato i motivi del deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con applicazione a carico del deferito della sanzione della sospensione di mesi 2 (due).

Il De Paola non si è costituito.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Occorre premettere che il deferimento di cui trattasi era stato calendarizzato per l’udienza del 5 agosto 2025; ma in quella circostanza non si era raggiunta la prova che il deferito avesse ricevuto in tempo la notifica del deferimento ed anche dell’avviso di convocazione per la suddetta udienza, notifica che in entrambi i casi era stata effettuata a mezzo del servizio postale, sicché questo Tribunale con ordinanza di pari data, dopo aver dato atto di quanto sopra, aveva disposto il rinvio dell’udienza alla data odierna, con abbreviazione a giorni 10 dei termini di comparizione e con salvezza dei diritti di prima udienza.

Nel merito si osserva quanto segue.

Federico De Paola, escusso dalla Procura Federale (audizione del 3 aprile 2025), ha confermato la circostanza che la durata dei tempi regolamentari della gara da lui arbitrata era stata di 35 minuti a tempo; ha precisato che, avendo avuto dubbi rispetto alla durata regolamentare dei tempi della gara che doveva arbitrare, chiese telefonicamente al proprio designatore, Rosario Zinzi, alcune delucidazioni in merito; Zinzi, poiché probabilmente non aveva compreso la categoria della gara che doveva essere arbitrata, gli disse che il tempo era di 35 minuti; ha aggiunto che a fine partita i dirigenti di entrambe le squadre gli avevano fatto notare che i tempi erano stati di 35 minuti anziché di 40 e che egli aveva risposto loro che così gli era stato detto dal suo designatore e che si era attenuto alle sue indicazioni.

Lo Zinzi, anch’egli escusso dalla Procura Federale (audizione del 10 aprile 2025) ha sostanzialmente confermato quanto dichiarato dal De Paola, specificando che quest’ultimo gli aveva telefonato prima dell’inizio della gara per avere chiarimenti rispetto alla durata dei tempi regolamentari della categoria Under 16; il De Paola non gli aveva detto la categoria che stava per dirigere e che egli aveva dato per scontato erroneamente che fosse quella dei Giovanissimi, che era la categoria che il De Paola aveva diretto fino alla stagione precedente; ha infine aggiunto che il De Paola era stato a lungo infortunato e che la gara in oggetto era la seconda gara della categoria Allievi che arbitrava in assoluto, avendo sempre diretto i Giovanissimi fino alla stagione precedente.

I sigg.ri Giuseppe Muscetta e Francesco Volpato, entrambi dirigenti accompagnatori delle due squadre partecipanti alla gara, escussi dalla Procura Federale nelle audizioni del 10 e 20 marzo 2025, hanno dichiarato che a fine gara avevano raggiunto l’arbitro per fargli notare le loro perplessità in ordine al tempo di gioco e che l’arbitro aveva loro riferito che si era adeguato alle indicazioni del designatore.

Il Collaboratore della Procura Federale incaricato dell’attività istruttoria, nella relazione conclusiva del lavoro svolto, aveva dedotto che l’anomalia inerente la durata dei tempi di giuoco era stata determinata da un errore comunicativo tra l’arbitro De Paola ed il designatore Zinzi, che era avvenuto nel corso di una telefonata pre-gara, nel corso della quale non era stato esplicitato di quale categoria si trattasse; aveva altresì dedotto che l’arbitro aveva agito sulla base di una indicazione verbale non correttamente adeguata alla categoria e che, in ogni caso, non vi erano elementi tali da far presumere dolo da parte dell’arbitro, né intenzionalità nella decisione adottata, che poteva configurarsi come un errore tecnico generato da un fraintendimento.

È stata acquisita al procedimento la decisione del Giudice sportivo presso la Delegazione distrettuale di Legnano, pubblicata sul Comunicato ufficiale n. 33 del 31 gennaio 2025, che aveva riservato la decisione in merito alla gara di che trattasi, trasmettendo nel contempo tutta la documentazione alla Procura Federale per le opportune valutazioni.

In questo preciso contesto, è indubbio che l’arbitro De Paola sia incorso in un errore di natura tecnica; siffatto errore esclude la sussistenza in capo al deferito di una colpa tale da configurare un illecito disciplinare, che possa ricondursi al potere sanzionatorio di questo Tribunale, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 10 comma 5 CGS.

L’errore tecnico commesso dal De Paola appare sostanzialmente prodotto da una errata effettiva conoscenza del tipo di gara da arbitrare, che traspare dalle dichiarazioni concordanti rese dall’arbitro e dal suo designatore e che esclude la violazione dei principi dettati dagli artt. artt. 40 comma 1 e 42 commi 1 e 2 del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri, richiamati nel deferimento.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il deferito.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                            Amedeo Citarella

 

Depositato in data 23 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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