F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN – SD del 25 Settembre 2025 (motivazioni) – Rafel Montero Torrejon – Reg. Prot. 37/TFN-SD

Decisione/0059/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0037/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Valentina Ramella - Vice Presidente

Giammaria Camici – Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 16 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3737/1029pf24- 25/GC/DP/ff del 5 agosto 2025, depositato il 7 agosto 2025, nei confronti del sig. Rafael Montero Torrejon, la seguente

DECISIONE

Con atto del 7 agosto 2025, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

- il sig. Rafael Montero Torrejon, all’epoca dei fatti tesserato come allenatore della società A.S.D. Gear Piazza Armerina, nella stagione sportiva 2023-2024, e della società A.S.D. Marsala Futsal 2012, nella stagione sportiva 2024-2025, per rispondere:

1. della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto del 2024, mediante programma di messaggistica istantanea Whatsapp (e nell’ambito del gruppo denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, allenati in tale annata dal predetto tecnico), condotto una costante, reiterata e sistematica opera di denigrazione della società A.S.D. Gear Piazza Armerina, nel suo complesso, e di specifici tesserati e dirigenti della stessa (in particolare, il suo Presidente Gaetano Guccio, il direttore generale Edmondo Festone – indicato anche solo come Eddy -, il direttore tecnico Francesco Rizzo – indicato anche solo come Mister Elettro - e l’allenatore Marcello Magalhaes – indicato anche solo come Mago -), mediante ripetute espressioni irriguardose ed offensive (ivi inclusi gli appellativi di “infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto” e “coglioni”), rivolte sia ai sopra elencati tesserati e dirigenti maggiorenni, che ai calciatori minorenni facenti parte del menzionato gruppo Whatsapp, variamente sospettati di avere supportato l’attività della società di appartenenza A.S.D. Gear Piazza Armerina e/o di avere divulgato alla stessa il contenuto delle conversazioni (cfr. allegati 16, 17, 18, 19, 20, 21, 28, 29, 30, 31, 36, 38, 45, 46, 49B, 49C, 53, 57, 64B, 67, 70, 81, 82, 83, 86 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina);

con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettera L), del C.G.S., per avere commesso i fatti tramite il mezzo di diffusione costituito dal menzionato gruppo Whatsapp “La Banda di Piazza”, attraverso il quale sono state veicolate le suddette dichiarazioni lesive della figura e dell’autorità dei predetti tesserati della società A.S.D. Gear Piazza Armerina;

2. della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024), in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, nel mese di settembre 2024, creato un nuovo gruppo Whatsapp, denominato “La Banda Infame”, al quale venivano aggiunti circa dieci calciatori minorenni precedentemente tesserati nella stagione sportiva 20232024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, già facenti parte anche del gruppo Whatsapp “La Banda di Piazza”, nell’ambito del quale proseguiva (almeno fino al 23 settembre 2024) l’opera di costante, reiterata e sistematica denigrazione della società A.S.D. Gear Piazza Armerina, nel suo complesso, e di specifici tesserati e dirigenti della stessa (in particolare, il suo Presidente Gaetano Guccio, il direttore generale Edmondo Festone – indicato anche solo come Eddy -, il direttore tecnico Francesco Rizzo – indicato anche solo come Mister Elettro - e l’allenatore Marcello Magalhaes – indicato anche solo come Mago -), rivolgendo altresì numerosi insulti ai membri del gruppo Whatsapp “La Banda di Piazza” non inclusi nel nuovo gruppo “La Banda Infame”, imputando agli stessi di avere reso noto alla dirigenza della società A.S.D. Gear Piazza Armerina il contenuto delle pregresse conversazioni e intimando ai soggetti inclusi nel nuovo gruppo “La Banda Infame” di non divulgare ulteriormente le conversazioni intervenute (sia sul precedente gruppo Whatsapp che sul nuovo; cfr. allegati 88, 89, 90, 92, 99 e 102 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina);

con l’aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lettere H) e I), del C.G.S., per avere posto in essere le condotte offensive e denigratorie tramite il nuovo gru po Whatsapp “La Banda Infame”, appositamente creato al fine di proseguire e aggravare la condotta disciplinarmente rilevante di cui al capo di incolpazione sub 1), tentando altresì di eliminare il rischio della divulgazione dei contenuti delle conversazioni alla società A.S.D. Gear Piazza Armerina e ai suoi tesserati;

3. della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, e dell’art. 28 bis, comma 5, del C.G.S. (entrato in vigore il 1° settembre 2024 e dunque applicabile ratione temporis alla condotta del 2 settembre 2024 di cui infra), quest’ultimo in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni (pubblicato sul Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 69/A del 27 agosto 2024), per avere, in data 13 marzo 2024, 31 maggio 2024, 7 giugno 2024, 10 giugno 2024 e 2 settembre 2024 (cfr. allegati 9, 18, 33, 38 e 84 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), inviato sul gruppo Whatsapp denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, un’immagine (c.d. sticker) raffigurante un bambino di colore, in piedi e svestito dall’addome in giù, che nel sollevarsi la maglietta con una mano si tocca le parti intime con l’altra mano, accompagnandolo altresì, in occasione dell’invio avvenuto in data 31 maggio 2024 (cfr. allegato 18 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), con un’ulteriore espressione offensiva a connotazione sessuale (“suca”); 4. della violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere, in data 23 aprile 2024, 28 maggio 2024 e 16 giugno 2024 (cfr. allegati 12A, 13 e 50 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), inviato sul gruppo Whatsapp denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, messaggi relativi alla presunta liceità dell’accesso di minorenni a centri scommesse (“[…] alcuno mi ha chiesto per privato si alla goldbet se poi entrare o anche è doping, tutti tranquilli potete entrare […]”), e all’utilizzo di sostanze stupefacenti e bevande alcoliche con finalità ricreative (“[…] Tra mezz’ora saro al palatenda con mister gino si alcuno vuole venire prima a sentire le istoria del mister e fumare canne li saremmo […]”; “[…] senza droga alcool feste e putane che cazzo faiiii hahahahah […]”), nonché per avere giustificato e incoraggiato la condotta dei calciatori minorenni presenti all’interno di un centro scommesse (con loghi del concessionario di giochi e scommesse sportive Planetwin365; cfr. video afferente all’allegato 39 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), dapprima qualificandola come “normale” perché “la gear no paga” (cfr. allegato 39 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), e successivamente irridendo i predetti tesserati minorenni, definendoli “ludopati del cazzo” (cfr. allegato 62 alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina);

4. della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S., sia in via autonoma che in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle N.O.I.F., per avere, in costanza di tesseramento come tecnico della società A.S.D. Gear Piazza Armerina, e in particolare nei mesi di maggio e giugno 2024 (cfr. allegati 25 e 49B alla segnalazione della A.S.D. Gear Piazza Armerina), anche mediante programma di messaggistica istantanea Whatsapp (e nell’ambito del gruppo denominato “La Banda di Piazza”, al quale partecipavano circa venti calciatori minorenni tesserati nella stagione sportiva 2023-2024 per la A.S.D. Gear Piazza Armerina, allenati in tale annata dal predetto tecnico), condotto la costante, reiterata e sistematica opera di denigrazione della propria società di appartenenza, già descritta nel precedente capo di incolpazione sub 1), invitando all’allontanamento dei tesserati dalla società A.S.D. Gear Piazza Armerina (asseritamente indebitata e insolvente – cfr. allegati 26 e 32 – nonché asseritamente incapace di conseguire risultati sportivi – cfr. allegati 37 e 57 -), proponendo altresì il trasferimento dei calciatori minorenni M.M.S., N.C., A.L.M.R., N.S. presso la società A.S.D. Marsala Futsal 2012, nella stagione sportiva 2024-2025, ottenendo il risultato sperato nei confronti dei calciatori minorenni N.C., A.L.M.R. e N.S.

La fase istruttoria

In data 02.04.2025 la società A.S.D. Gear Piazza Armerina trasmetteva a mezzo PEC alla Procura Federale un esposto avente ad oggetto “Denuncia violazione articoli del Codice Giustizia Sportiva (CGS) e del Regolamento Settore Tecnico, da parte del tecnico abilitato Sig. Torrejon Montero Rafael matricola 132350”, accompagnato da più di cento allegati riportanti sostanzialmente screenshot di messaggistica whatsapp nonché le chat dei gruppi whatsapp denominati “La Banda di Piazza” e “La Banda Infame” esportate in formato pdf.

Con detto esposto la società Gear denunziava la condotta tenuta dal tecnico Rafael Montero Torrejon (il quale, era stato tesserato, dal 24.08.2023 e sino al termine della stagione sportiva 2023/2024, prima con l’incarico di “Responsabile Prima Squadra” e successivamente, essendo stato sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra, quale tecnico delle squadre Under 17 e Under 19, per la società di calcio a 5 A.S.D. Gear Piazza Armerina, mentre nella stagione sportiva 2024/2025, sempre con l’incarico di “Responsabile Prima Squadra”, per la società di calcio a 5 A.S.D. Marsala Futsal 2012), negli otto mesi successivi al suo allontanamento dalla conduzione tecnica della prima squadra, e dunque tra febbraio e settembre 2024.

Secondo la Gear, in particolare, il sig. Torrejon avrebbe attuato una campagna diffamatoria, denigratoria e calunniosa nei confronti della stessa società e dei suoi dirigenti, attraverso l’uso di espressioni offensive veicolate nell’ambito di due gruppi whatsapp cui facevano parte ragazzi minorenni tesserati per la Gear, il primo denominato “La Banda di Piazza” ed il secondo, di cui facevano parte solo alcuni dei ragazzi del primo gruppo, “La Banda Infame”, creato, quest’ultimo, proprio allo scopo di evitare la divulgazione dei messaggi offensivi.

Il sig. Torrejon, inoltre, avrebbe incentivato i ragazzi, tutti minorenni, al consumo di dr ga e alcool, i vogliand li a frequenta e centri scommesse o alla pratica del gioco d’azzardo. Avrebbe, ancora, attraverso i suddetti gruppi whatsapp, condiviso immagini (stickers) aventi un contenuto pedopornografico.

Acquisita la notizia, la Procura Federale provvedeva, in data 16 aprile 2025, ad iscrivere nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 1029 pf 24-25, con oggetto “Indebita influenza e attività di circuizione compiuta dal tecnico Rafael Montero Torrejon nei confronti di diversi giovani tesserati per la A.S.D. Gear Piazza Armerina”.

Nel corso dell’attività istruttoria, la Procura provvedeva ad acquisire, oltre la segnalazione della Gear e i suoi allegati, i fogli di censimento relativi alla stagione 2024/20254 della A.S.D. Gear Piazza Armerina e della A.S.D. Marsala Futsal 2012, gli atti di tesseramento del tecnico Torrejon e di alcuni calciatori della Gear.

Sempre in via istruttoria, la Procura procedeva all’audizione del Presidente della Gear, dell’incolpato e di cinque calciatori minorenni tesserati per la stessa Gear.

In data 24 giugno 2025, la Procura Federale notificava al sig. Rafael Montero Torrejon l’avviso di conclusione delle indagini. Il 3 luglio 2025, il sig. Torrejon, a mezzo del proprio legale, Avv. Francesco Paolo Virgilio, depositava memoria difensiva e contestualmente chiedeva di definire il procedimento ex art. 126 CGS.

A seguito della mancata adesione da parte della Procura Federale alla proposta di patteggiamento, in data 7 agosto 2025, veniva notificato l’atto di deferimento.

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale, di conseguenza, fissava per la discussione l’udienza del 16 settembre 2025.

La fase predibattimentale

In data 12 settembre 2025, il sig. Rafael Montero Torrejon, a mezzo degli Avv.ti Simona Chiolo, Francesco Paolo Virgilio e Giambattista Alimonda, depositava memoria difensiva con la quale, in via preliminare, eccepiva l’illegittimità dell’acquisizione delle prove (gli screenshot di messaggistica whatsapp) da parte della Procura Federale, nonchè la nullità dell’atto di deferimento per genericità dei capi di incolpazione di cui ai nn. 2), 3) e 5), nel merito l’infondatezza delle accuse.

Il sig. Torrejon depositava, inoltre, i verbali delle indagini investigative eseguite dai propri legali, contenenti le dichiarazioni di alcuni dei ragazzi tesserati per la Gear allorquando il Torrejon era allenatore, dei genitori di uno dei suddetti ragazzi e del vice allenatore del settore giovanile.

Il dibattimento

All’udienza del 16 settembre 2025, svoltasi in videoconferenza, comparivano gli Avv.ti Enrico Liberati e Cristina Fanetti, in rappresentanza della Procura Federale, e gli Avv.ti Giambattista Alimonda Francesco Virgilio e Mauro Garau, in rappresentanza del sig. Torrejon, il quale era presente anche personalmente.

Prendeva la parola l’Avv. Liberati, il quale si riportava integralmente all'atto di deferimento, evidenziando che le contestazioni mosse a carico del deferito avevano trovato riscontro nel corso dell'attività inquirente, e chiedeva di irrogarsi la sanzione di anni 4 di squalifica.

L’Avv. Garau, nel riportarsi alla propria memoria difensiva, contestava le asserite violazioni dell'art. 28 bis CGS in relazione all'art. 4 del Regolamento Safeguarding. Sottolineava, inoltre, il tono scherzoso e privato delle chat whatsapp poste a fondamento delle accuse mosse dalla Procura Federale. Sottolineava ancora che le circostanze aggravanti contestate si escludevano a vicenda.

La decisione

1. Il deferito ha, in via preliminare, sostenuto l’illegittimità dell’acquisizione, da parte della Procura Federale, delle prove costituite dagli screenshot di messaggistica whatsapp. Secondo il deferito, in particolare, la Procura avrebbe acriticamente recepito le estrapolazioni parziali di conversazioni whatsapp fornite dalla società Gear, senza alcuna verifica tecnica della loro autenticità e senza considerare che le moderne tecnologie consentono facilmente la manipolazione degli screenshot.

L’eccezione è infondata.

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, i messaggi “whatsapp” e gli “sms” sono utilizzabili quale prova documentale e, dunque, possono essere legittimamente acquisiti in giudizio mediante la mera riproduzione fotografica, dei relativi “screenshot”. Detti messaggi, difatti, costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all’art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime (Cass. n. 1254/2025).

Ebbene, nel caso di specie, i messaggi “incriminati” pubblicati nelle chat denominate “La Banda di Piazza” e “La Banda Infame”, nonché gli stickers pubblicati sulle medesime chat, non solo sono stati espressamente riconosciuti dal sig. Torrejon, ma la loro autenticità e provenienza è stata anche confermata dagli altri partecipanti alle suddette chat.

In sede di audizione innanzi alla Procura, difatti, il sig. Torrejon ha riconosciuto di aver fatto parte delle due chat “La Banda di Piazza” e “La Banda Infame”, di aver scritto i messaggi offensivi di cui gli è stata data lettura dalla Procura Federale, di aver pubblicato gli sticke s rappresent nti un bambino he si tocca le parti intime e di ver scritto le frasi che, secondo la Gea , costituirebbero un incentivo all’uso dell’alcol o della droga ed alla frequentazione di centri scommesse.

Tali circostanze sono state, come detto, anche confermate, sempre in sede di audizione innanzi alla Procura, dagli altri tesserati facenti parte delle suddette chat.

Di qui l’infondatezza dell’eccezione.

- Sempre in via preliminare, il deferito ha eccepito la nullità dell’atto di deferimento, attesa la genericità dei capi di incolpazione e, in particolare, dei capi relativi alla contestazione della violazione dell’art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, in tal modo violando i canoni di determinatezza e tipicità delle fattispecie disciplinari contestate poste a garanzia del diritto di difesa dell’incolpato.

Anche questa eccezione è infondata.

L’art. 125, comma, 4, CGS, indica il contenuto dell’atto di deferimento. Secondo detta norma, nel suddetto atto devono essere descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate, indicate le fonti di prova acquisite nonché formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.

Nel caso di specie, la Procura ha puntualmente rispettato quanto disposto dalla norma, indicando analiticamente le fonti di prova, le norme violate, le condotte addebitate, riportando, per di più in corsivo, nei singoli capi di incolpazione non solo il contenuto dei messaggi contestati ma anche il riferimento al documento prodotto come allegato all’esposto e contenente la riproduzione del relativo screenshot.

Né, per sostenere la nullità dell’atto di deferimento, può valere la circostanza che nei capi di incolpazione 2 e 3 sarebbe stata menzionata la generica violazione dell’art. 4 del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, senza specifica contestazione in ordine alle condotte ivi contemplate.

E’, difatti, principio pacifico, sia nella giurisprudenza penale e sia in quella sportiva, quello secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa, non essendo necessaria una indicazione assolutamente dettagliata dell'imputazione stessa (Cass. 2023/2544; Decisione/0091/CFA-2022-2023).

Per ritenere la nullità del capo di incolpazione deve sussistere, in altri termini, un’impossibilità per l’incolpato di conoscere l'oggetto dell'addebito e l'attività materiale (nei suoi profili storici essenziali) in ordine alla quale viene chiamato a rispondere. Ebbene, i capi di incolpazione 2 e 3, pur non riportando espressamente l’indicazione della specifica fattispecie di abuso, violenza e discriminazione di cui all’art. 4 del succitato Regolamento FIGC contestata, individuano con assoluta precisione i fatti materiali di cui il Torrejon è chiamato a rispondere, consentendogli, pertanto, di svolgere una consapevole difesa.

E ciò a prescindere, come si vedrà in seguito, dalla configurabilità o meno, nell’ambito della condotta contestata, delle fattispecie di cui all’art. 4 del Regolamento FIGC.

- Il deferito ha chiesto, in via istruttoria, l’ammissione della prova testimoniale su una serie di circostanze.

Per principio consolidato, la giustizia sportiva è ispirata a ragioni di speditezza che mal si conciliano con l’espletamento di prove orali, se non assolutamente necessarie per assumere la decisione. Pertanto, i procedimenti in ordine alle infrazioni disciplinari si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel fascicolo della Procura e sulla base delle deduzioni difensive, ossia in forza delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale costituisce eccezione (CFA, SS.UU., n. 8/2024-2025).

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene non accoglibile la richiesta istruttoria formulata dal deferito, attesa anche l’irrilevanza dei capitoli di prova e la circostanza che gli stessi sono documentalmente provati.

2. Passando a considerare il merito, la Procura Federale, con i cinque capi di incolpazione in cui si articola l’atto di deferimento, ha contestato, in tutti i suddetti capi, la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, ossia la violazione di quelle norme che impongo ad ogni tesserato di agire con lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva e, in particolare, ai tecnici di agire con disciplina e correttezza sportiva nel rispetto di tutte le norme federali. Nei capi 2 e 3 anche la violazione dell’art. 28 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Come noto, con detto Regolamento, adottato con C.U. n. 68/A del 2024, la FIGC ha previsto un insieme di regole, procedure e misure di prevenzione volte a contrastare ogni condotta di abuso, violenza o discriminazione, comunque consumata in ogni forma, anche omissiva, e a garantire a tutti i tesserati, soprattutto minori di età, un ambiente sano, inclusivo e rispettoso del diritto alla salute e al benessere psico-fisico.

Detto Regolamento, all’art. 4, individua le condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione. Esse sono l’abuso psicologico; l’abuso fisico; la molestia sessuale; l’abuso sessuale; la negligenza; l’incuria; l’abuso di matrice religiosa; il bullismo e il cyberbullismo; i comportamenti discriminatori.

L’art. 28 bis CGS sanziona dette condotte con l’inibizione o la squalifica non inferiore a sei mesi o, nei casi più gravi, con la sanzione della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC, nonche ́,  per il settore professionistico, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00.

Alla stregua di tali principi, il Tribunale ritiene sussistere la responsabilità del sig. Rafael Montero Torrejon per le condotte contestate, nei limiti di cui innanzi.

2.1 Con i primi due c pi di inc lp zione la Procura ontesta al sig. Torrejon di aver attu t una campag a diffamat ria, de igrato ia e calunniosa nei confronti della società Gear e dei suoi dirigenti, attraverso l’uso di espressioni offensive veicolate nell’ambito di due gruppi whatsapp cui facevano parte tesserati minorenni, il primo denominato “La Banda di Piazza”, ed il secondo, denominato “La Banda Infame”, a cui partecipavano solo alcuni dei tesserati del primo gruppo, costituito con il fine di eliminare il rischio della divulgazione dei contenuti delle conversazioni.

Dagli atti di causa ed, in particolare, dagli screenshot dei due gruppi whatsapp succitati (i cui contenuti e la cui provenienza, come detto, sono stati confermati dallo stesso deferito e dagli altri partecipanti alla chat) emerge, senza ombra di dubbio, che il sig. Torrejon abbia utilizzato espressioni quali “infami”, “giuda”, “lecchini”, “falsi”, “merde”, “sbirri”, “cagasotto”, “coglioni”, “fanculo Gear”, “un solo grido, un solo allarme, Gear infame” rivolte sia alla società, sia ai suoi dirigenti e sia ai tesserati minorenni facenti parte dei gruppi whatsapp.

Ebbene, l’utilizzo di dette espressioni, oggettivamente offensive e irriguardose, da parte di un tecnico nei confronti della società per cui è tesserato e dei suoi dirigenti o tesserati, non può non configurare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché di correttezza sportiva sanciti dall’ordinamento.

Emerge, altresì, dagli atti che la creazione del secondo gruppo whatsapp sia stata effettuata proprio allo scopo di poter proseguire l’opera di denigrazione della società Gear e dei suoi tesserati, cercando nel contempo di eliminare il rischio della divulgazione dei messaggi.

Ciò trova, in particolare, conferma, non solo nella circostanza che della seconda chat faceva parte un gruppo più ristretto di calciatori rispetto ai membri della prima chat, ma anche negli stessi messaggi pubblicati dal Torrejon nella seconda chat.

Il Torrejon, difatti, il 2 settembre 2024, alle ore 11.38, scrive nella chat la Banda di Piazza: “ragazzi mi dispiace ma devo chiudere questo gruppo. Mi hanno scritto. Già sanno che stiamo parlando”.

Nella medesima data, alle ore 12.30, il Torrejon crea la seconda chat, ossia la Banda Infame, alla quale vengono invitati, come detto, solo pochi prescelti.

Il Torrejon, difatti, scrive frasi del tipo: Dimmi voi a chi dobbiamo inserire e per cortesia non far vedere il gruppo al resto di coglione infame; Buongiorno mister ti abbiamo inserito in il nostro nuovo gruppo. Perché in altro ci stava tanti infame e li abbiamo rimosso del gruppo; Fratello mio come hai visto mi fido di te e ti inserisco nel nuovo gruppo, non mi devi sbagliare e non se lo devi far vedere a nessuno; chi possiamo aggiungere più? Mohamed mi dispiace ma a quello lo torturano e parla subito.

Con riferimento ai primi due capi di incolpazione deve, dunque, ritenersi sussistente la violazione, da parte del tecnico Torrejon dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico. Né, per sostenere il contrario, può valere quanto sostenuto nella memoria difensiva dal deferito, secondo il quale, da un lato, le espressioni utilizzate non sarebbero disciplinarmente rilevanti, dal momento che non individuerebbero un soggetto passivo

specifico, e, dall’altro, le contestazioni di cui al secondo capo non sarebbero altro che una duplicazione di quelle contenute nel primo.

Con riferimento al primo rilievo, a prescindere dal fatto che secondo la giurisprudenza federale (seppur in tema dichiarazioni lesive ex art. 23 CGS), ai fini della configurazione dell’illecito, non è necessario indicare il nominativo della persona offesa, essendo sufficiente l’indicazione del ruolo o della carica che riveste il soggetto o l’ambito sportivo in cui opera la società (Decisione 67/CFA-2024-2025), ossia di elementi che lascino comprendere, anche dal contesto del discorso, il destinatario dell’offesa, nel caso di specie il Torrejon ha anche concretamente individuato il suddetto destinatario. Ad esempio egli scrive: il cagasotto di Eddy, riferendosi al direttore generale, il mago di questo cazzo, riferendosi all’allenatore, non vogliono accettare che vanno via perché loro sono una società di merda, Fanculo Gear, Gear infame, riferendosi alla Gear.

Infondato è anche il secondo rilievo, dovendo ritenersi che i due capi di incolpazioni configurino distinte ed autonome violazioni delle norme contestate, attesa la diversità dei tempi e dei destinatari delle offese (nella fattispecie i ragazzi che non facevano più parte della chat).

La Procura, sempre con riferimento ai primi due capi di incolpazione, ha anche richiesto l’applicazione dell’aggravante di cui all’art. 14, comma 1 lett. L) CGS, riguardo al primo capo, per aver commesso i fatti tramite il mezzo di diffusione costituito dal gruppo whatsapp La Banda di Piazza, e di cui all’art. 14, comma 1 lett. H) e I) CGS, riguardo al secondo capo. Con tale ultimo capo ha, inoltre, contestato la violazione dell’art. 28 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni.

Il Tribunale ritiene non configurabile nel caso di specie l’aggravante di cui alla lettera L) dell’art. 14 CGS.

Per la sussistenza di detta aggravante, difatti, è necessario che il fatto sia stato commesso a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione, ed è pacifico che un gruppo whatsapp, a prescindere dal numero degli iscritti alla chat, non costituisce un mezzo di diffusione, tendendo a realizzare uno scambio di comunicazioni che resta comunque riservato (Cass. 21.11.2024, n. 42783). Egualmente non configurabile è l’aggravante di cui alla lettera H) dell’art. 14 CGS in relazione al secondo capo di incolpazione, non potendosi ritenere che la costituzione del secondo gruppo whatsapp abbia aggravato le conseguenze dell’infrazione commessa. Sussiste, invece, l’aggravante di cui alla lettera I) della medesima norma, essendo dimostrato dai messaggi innanzi citati che il Torrejon abbia creato il secondo gruppo proprio al fine di evitare il rischio di divulgazione del contenuto dei messaggi offensivi. Quanto, infine, alla violazione dell’art. 28 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, di cui, come detto, al secondo capo di incolpazione, il Tribunale ritiene del tutto infondata tale contes zione, n n r vvisandosi, nelle ondotte descritte nel succitato c p di incolpazio e, alcuna violazio e della normativa in materia di Safeguarding.

3. A parere del Tribunale, la violazione dell’art. 28 bis, comma 5, C.G.S., in relazione all’art. 4 del Regolamento F.I.G.C. per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, nonché dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., sia in via autonoma sia in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, sussiste con riguardo alle condotte contestate con il terzo capo di incolpazione.

Come innanzi detto, l’art. 4 del suddetto Regolamento FIGC individua le condotte che costituiscono fattispecie di abuso, violenza e discriminazione.

Tra queste vi è la molestia sessuale, che va intesa come “qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico, che comporti una grave noia, fastidio o disturbo. Tali atti o comportamenti possono anche consistere nell’assumere un linguaggio del corpo inappropriato, nel rivolgere osservazioni o allusioni sessualmente esplicite, nonché richieste indesiderate o non gradite aventi connotazione sessuale, ovvero telefonate, messaggi, lettere od ogni altra forma di comunicazione a contenuto sessuale, anche con effetto intimidatorio, degradante o umiliante”.

E’ evidente, dunque, che l’aver pubblicato su un gruppo whatsapp, di cui fanno parte esclusivamente ragazzini minorenni, immagini raffiguranti bambini svestiti dall’addome in giù che si toccano le parti intime, per di più accompagnate, in una occasione, dall’espressione a contenuto sessuale “suca”, non può che configurare una ipotesi di molestia sessuale secondo l’accezione fornita dal Regolamento FIGC, e comunque la violazione dei generali principi di correttezza e probità.

Di qui la responsabilità del sig. Rafael Montero Torrejon anche in relazione al terzo capo di incolpazione.

4. E’ noto che la figura dell’allenatore, soprattutto di squadre calcistiche a cui partecipano ragazzi minorenni, deve essere vista come punto di riferimento per gli atleti e quale baluardo per la vigilanza e l’intervento nel contrasto di condotte che possono mettere a rischio l’integrità e la salute fisica e psicologica dei ragazzi che svolgono attività sportiva (Decisione n. 92/CFA/2024-2025). Compito dell’allenatore è, dunque, anche quello di adottare regole di comportamento che mirino a tutelare il benessere psicofisico degli atleti allo stesso affidati e a contrastare ogni forma di abuso.

Come recita l’art. 37 del Regolamento del settore tecnico, l’allenatore deve “essere esempio di disciplina e correttezza sportiva”. In tale contesto, deve ritenersi certamente violativa dei principi sanciti dalla suddetta norma nonché dei generali principi di correttezza e probità, a cui tutti i tesserati devono uniformarsi, la condotta tenuta dal tecnico Torrejon laddove ha postato nel gruppo whatsapp denominato “La Banda di Piazza” messaggi incentivanti l’uso di sostanze vietate o bevande alcoliche o ancora la frequentazione di centri scommesse, quali: “Ragazzi alcuno mi ha chiesto per privato si alla goldbet se poi entrare o anche è doping, tutti tranquilli potete entrare eh lo importante è portare dulci quando vincete alcuna scommessa”; “Tra mezz’ora saro al palatenda con mister gino si alcuno vuole venire prima a sentire le istoria del mister e fumare canne li saremmo”; “Si ma uguale di merda senza droga alcool feste e putane che cazzo faiiii hahahahah”.

Né, per esimere da responsabilità il sig. Torrejon, possono valere le indagini difensive prodotte dallo stesso, aventi ad oggetto le dichiarazioni di alcuni genitori degli atleti, i quali avrebbero confermato che il tecnico sarebbe stato sempre molto vigile sul comportamento tenuto dai ragazzi, facendoli addirittura sottoporre periodicamente a test antidroga.

Il Tribunale ritiene, difatti, non ammissibile la suddetta documentazione, non essendo la stessa contemplata dal Codice di Giustizia. In ogni caso, essa è del tutto irrilevante, non potendo le circostanze ivi indicate giustificare la condotta tenuta dal tecnico.

Di qui la responsabilità del sig. Torrejon.

5. Da ultimo la Procura Federale ha contestato al deferito, oltre alla violazione dell’art. 4, comma 1, anche la violazione dell’art. 32, comma 2, CGS, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 37, commi 1 e 2, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all’art. 100, comma 5, delle NOIF.

Secondo la Procura, difatti, il Torrejon avrebbe posto in essere, in costanza di tesseramento con la Gear, un’attività di proselitismo volta a portare alcuni calciatori della Gear presso la ASD Marsala Futsal 2012, società per la quale lo stesso si sarebbe tesserato nella stagione 2024-2025.

Il Tribunale ritiene che gli addebiti ascritti al deferito trovino riscontro nelle carte del procedimento.

Difatti, dagli atti di causa emerge che il Torrejon, allorquando era ancora tesserato con la Gear, si sia attivato per portare alcuni calciatori della Gear alla società ASD Marsala Futsal 2012, come poi in effetti è accaduto.

Rilevano, in particolare, a tal fine, i messaggi whatsapp prodotti, dai quali si evince che, nel mese di giugno 2024, il Torrejon scriveva: “Nico, Niko, Andrea a Marsala”; “Ragazzi se qualcuno vuole provare il stage del Marsala alle 19.30 se inizia dai veloce”. Rilevano ancora le dichiarazioni rilasciate alla Procura dagli stessi calciatori, tra i quali quelli che si sono poi effettivamente tesserati per il Marsala Futsal 2012, i quali hanno tutti confermato che il Torrejon aveva più volte chiesto loro, nel mese di giugno 2024, di tesserarsi per il Marsala.

La valenza di tali condotte è ancor più pregnante nel caso di specie, laddove si consideri che, soprattutto nel periodo in questione, il Torrejon, anche se non contestualmente, ha comunque, come innanzi visto, accompagnato le richieste volte ai calciatori di tesserarsi con il Marsala Futsal da un’opera costante di denigrazione della società con la quale gli stessi erano in quel periodo tesserati, contravvenendo in tal modo allo spirito dell’art. 40 del Regolamento del Settore Tecnico che è proprio quello di proteggere la libertà di scelta dei calciatori, specie se minori e più facilmente influenzabili ed esposti a subire suggestioni da parte del personale tecnico in ragione della relazione di fiducia che, normalmente, caratterizza il rapporto tra atleta e allenatore.

6. Quanto al profilo s nzionat rio, il Tribunale ritiene congruo irrogare al sig. Rafael M ntero Torrejo la sanzi ne di a ni due e mesi otto di squalifica.

La stessa è stata calcolata non solo tenendo conto della gravità dei fatti e della pluralità delle violazioni commesse nonchè delle relative aggravanti ove applicate, ma anche per le modalità con le quali le condotte sono state poste in essere e che hanno visto coinvolti calciatori minorenni e per ciò solo maggiormente bisognosi di specifiche tutele. A ciò si aggiunga che la violazione dell’art. 4 del Regolamento Figc è sanzionata, dall’art. 28 bis CGS, con la squalifica non inferiore a sei mesi.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Rafael Montero Torrejon la sanzione di anni 2 (due) e mesi 8 (otto) di squalifica.

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 settembre 2025.

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Francesca Paola Rinaldi                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 25 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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