F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 15/TFN-SVE del 26 Settembre 2025 (motivazioni) – Petrarca Calcio a 5 Srl SSD / Antenore Sport Padova – Reg. Prot. 8/TFN-SVE

Decisione/0015/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0008/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2025, sul ricorso proposto dalla società Petrarca Calcio a Cinque SRL SSD contro la società Antenore Sport Padova avverso la mancata corresponsione della premialità ex art. 99 NOIF in relazione al calciatore Go Alessandro (3456625), la seguente

DECISIONE

Con ricorso 18/08/2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la società Petrarca Calcio a Cinque SRL SSD adiva questo Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Go Alessandro ed alla stessa pertanto dovuto dalla società Antenore Sport Padova.

Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Go Alessandro, tesserato con vincolo biennale il 7/09/2024 dalla Antenore Sport Padova, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica.

Chiedeva pertanto il riconoscimento del Premio che quantificava in euro 280,00 (duecentottanta/00.

Produceva lo storico di tesseramento del calciatore vidimato dalla competente delegazione provinciale e l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi.

Non si costituiva in giudizio la Antenore Sport Padova né partecipava alla fissata udienza del 17 settembre 2025 tenutasi in videoconferenza. A tale udienza presenziava quindi solo parte ricorrente che si riportava agli atti del procedimento.

Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.

La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.

La documentazione prodotta in merito al tesseramento del calciatore prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della Petrarca Calcio a Cinque SRL SSD e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale così come statuito dal novellato art 99 – punto 1 ultimo comma – delle NOIF. L’importo del Premio indicato in ricorso è conforme a quello risultante dalla predetta attestazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Antenore Sport Padova alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 280,00 (duecentottanta/00) in favore della Petrarca Calcio a Cinque Srl SSD.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                            Stanislao Chimenti

 

 

Depositato in data 26 settembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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