F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 16/TFN-SVE del 26 Settembre 2025 (motivazioni) – Petrarca Calcio a 5 Srl SSD / Antenore Sport Padova – Reg. Prot. 9/TFN-SVE
Decisione/0016/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0009/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 settembre 2025, sul ricorso dalla società Petrarca Calcio a Cinque SRL SSD contro la società Antenore Sport Padova avverso la mancata corresponsione della premialità ex art. 99 NOIF in relazione al calciatore Mingardo Emilio (6986346), la seguente
DECISIONE
Con ricorso 18/08/2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, ritualmente introdotto ed inviato alla controparte, la società Petrarca Calcio a Cinque SRL SSD adiva questo Tribunale Federale Nazionale sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Mingardo Emilio ed alla stessa pertanto dovuto dalla società Antenore Sport Padova.
Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Mingardo Emilio, tesserato con vincolo biennale il 6/09/2024 dalla Antenore Sport Padova, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2011/12, 2012/13 e 2013/14 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica.
Chiedeva pertanto il riconoscimento del Premio che quantificava in euro 123,00 (centoventitre/00).
Produceva lo storico di tesseramento del calciatore vidimato dalla competente delegazione provinciale e l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi.
Non si costituiva in giudizio la Antenore Sport Padova né partecipava alla fissata udienza del 17 settembre 2025 tenutasi in videoconferenza. A tale udienza presenziava quindi solo parte ricorrente che si riportava agli atti del procedimento.
Il ricorso veniva quindi deciso da questo Tribunale.
La domanda è fondata e deve conseguentemente essere accolta.
La documentazione prodotta in merito al tesseramento del calciatore prova la sussistenza dei requisiti per il maturare del premio a favore della Petrarca Calcio a Cinque SRL SSD e la sua quantificazione è convalidata dall’attestazione estrapolata dalla piattaforma telematica federale così come statuito dal novellato art 99 – punto 1 ultimo comma – delle NOIF. L’importo del Premio indicato in ricorso è conforme a quello risultante dalla predetta attestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Antenore Sport Padova alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 123,00 (centoventitre/00) in favore della Petrarca Calcio a Cinque Srl SSD.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 26 settembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai