F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 62/TFN – SD del 30 Settembre 2025 (motivazioni) – Ricorso della società ASD Roma 1927 Futsal – Reg. Prot. 63/TFN-SD

 

Decisione/0062/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0063/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Antonella Arpini - Componente (Relatore)

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Francesca Paola Rinaldi - Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 25 settembre 2025, sul ricorso ex art. 30 CGS CONI proposto dalla società ASD Roma 1927 Futsal avverso il C.U. n. 45 del 19 settembre 2025 pubblicato dalla Divisione Calcio a 5 nel quale vengono fissate le giornate del campionato di Serie A di Calcio a 5 per i giorni 26 settembre e 3 ottobre 2025, la seguente

DECISIONE

Il ricorso della AS Roma 1927 Futsal

Con ricorso ex art. 30 CGS CONI, depositato in data 19 settembre 2025, la AS Roma 1927 Futsal adiva il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, per chiedere l’annullamento del Comunicato Ufficiale n. 45 del 19.9.25 (erroneamente datato 19.10.25, ma pubblicato in data 19.9.25) della Divisione Calcio a 5 recante la programmazione delle gare di campionato di Serie A di Calcio a 5 del 26 settembre e 3 ottobre 2025.

A sostegno del ricorso, la AS Roma 1927 Futsal deduceva di  aver richiesto alla Divisione Calcio a 5, con pec dell’11.9.25,  di valutare il rinvio delle prime due gare di campionato, attesa la convocazione di due calciatori nella nazionale italiana Under 19 per gli  Europei di Futsal, in programma dal 25.9 al 5.10.25 in Moldavia, nonché di altri due calciatori convocati dalla nazionale spagnola; successivamente a tale richiesta anche un altro calciatore della rosa, Antonino Isgrò, veniva convocato dalla nazionale maggiore ove incorreva in un infortunio in occasione del ritiro.

Con pec dell’11.9.25, la richiesta di rinvio veniva disattesa “ non avendo la Serie A obblighi di impiego di giocatori appartenenti a determinate categorie di età”.

In data 12.9.25, la società inviava nuova pec, rimasta inevasa, con la quale, nel contestare la motivazione addotta per il denegato rinvio, ricordava come, ai sensi del CU n. 1 2025/2026, per le  squadre di Serie A, fosse previsto l’obbligo “di impiegare almeno 7 giocatori formati in Italia o formati nel Club”, pena la perdita della gara; alla luce di tale stringente obbligo, si imponeva pertanto il rinvio delle due gare essendo  stati convocati dalla nazionale italiana ben 3 giocatori “formati” .

Si evidenziava altresì nel ricorso che, in data 11.9.25 (di fatto contestualmente al diniego del rinvio formulato dalla società), la Divisione Calcio a 5, con CU n. 30, programmava due giornate di recupero per le prime due gare di campionato di Serie A2 Elite in favore delle squadre “che avessero calciatori convocati per il Campionato Europeo della Nazionale Under 19”.

Rilevando un’evidente disparità di trattamento tra due Categorie appartenenti alla stessa Divisione, la società, in data 15.9.25, nel riportarsi alla precedente corrispondenza (di cui l’ultima restata inevasa), inviava nuova pec, con la quale reiterava la richiesta di rinvio delle prime due gare di campionato.

Anche tale missiva restava senza riscontro.

Successivamente, in data 19.09.25, con il CU n. 45 impugnato (erroneamente datato 19.10.2025), la Divisione calcio a 5 formalizzava la programmazione delle prime due gare di campionato per il 26 settembre e 3 ottobre 2025.

Con il ricorso di cui al presente procedimento la società, nel sottolineare il mancato riscontro della Divisione alle ripetute richieste di  “rivalutare il primo diniego alla luce del Comunicato n. 30 dell’11 settembre che di fatto crea una non equa valutazione e decisione per gli stessi motivi addotti (assenza di giocatori nella STESSA COMPETIZIONE EUROPEA)”, lamentava l’illegittimità della decisione della Divisione Calcio a 5 “fatta con DUE PESI E DUE MISURE” laddove non ha consentito il rinvio delle prime due gare di campionato, come invece concesso alle squadre militanti in Serie A2 Elite.

La costituzione della Divisione Calcio a 5 e le controdeduzioni della ricorrente

In data 24 settembre 2025, si costituiva in giudizio la Divisione Calcio a 5, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Lubrano e Maria Burattini.

Preliminarmente, con la memoria versata in atti, la Divisione Calcio a 5 deduceva l’inammissibilità del ricorso, sia perché il provvedimento gravato, il CU n. 45 del 19.9.25, sarebbe privo di contenuto decisorio e di valenza provvedimentale, sia per la carenza di interesse determinata dall’avvenuta acquiescenza al provvedimento di diniego, mai impugnato.

Secondo l’impostazione della convenuta, l’unico atto amministrativo formale, potenzialmente lesivo degli interessi della società, sarebbe “l’atto di rigetto alla richiesta di rinvio”, essendo il Comunicato impugnato un atto meramente esecutivo di calendarizzazione delle gare già precedentemente stabilite, senza statuire alcunché in ordine alla valutazione su eventuali rinvii. Deduceva altresì la convenuta un ulteriore profilo di inammissibilità determinato dall’avvenuta acquiescenza al provvedimento formale di rigetto.

Nel merito, la Divisione eccepiva l’infondatezza del ricorso, essendo l’atto impugnato “pienamente ragionevole, proporzionato e non discriminatorio” per le seguenti motivazioni:

- Prevalenza dell’interesse generale alla regolarità dei campionati;

- Assenza di normativa derogatoria specifica che preveda il rinvio delle gare per convocazioni alle Nazionali giovanili; - Assenza di discriminazione e rispetto del principio di eguaglianza sostanziale.

In buona sostanza nella memoria di costituzione si precisava come, al fine di preservare l’interesse generale alla regolarità dei Campionati, la normativa federale ed internazionale  non abbia previsto il rinvio delle gare, “misura eccezionale di extrema ratio”, in occasione delle convocazioni dei calciatori presso le selezioni nazionali, neanche laddove vi sia una concomitanza con rilevanti manifestazioni internazionali, limitandosi “a disciplinare le modalità di rilascio dei calciatori da parte del club e i relativi termini temporali, senza prevedere in alcun punto l’automatica sospensione o il rinvio delle competizioni nazionali in caso di convocazioni, men che meno per rappresentative giovanili”.

Sotto il profilo del lamentato carattere discriminatorio del provvedimento, rispetto a quanto statuito nei confronti delle società di Serie A2 Elite, la convenuta àncora la differenziazione alla “disciplina regolamentare applicabile alle due categorie” che prevede, esclusivamente per il Campionato di Serie A2 Elite l’obbligo di impiegare almeno due giocatori under 23.

Nel rispetto del termine assegnato dal Tribunale, la  AS Roma 1927 Futsal faceva pervenire alla Segreteria del Tribunale stesso e alla difesa della Divisione, tramite posta elettronica certificata e non quindi tramite il portale del processo sportivo telematico, delle “Controdeduzioni alla costituzione e risposta della Divisione Calcio a 5”, con le quali ribadiva sostanzialmente quanto già esplicitato nel ricorso introduttivo evidenziando, circa l’ammissibilità, che l’unico atto impugnabile era proprio il C.U. n. 45 con il quale si ufficializzavano, per la prima volta, le date delle gare delle quali si chiedeva il rinvio. Nel merito veniva reiterato il contenuto delle tre note inviate alla Divisione e del ricorso stesso, sottolineando l’equivalenza dell’obbligo di schierare i giocatori formati con l’obbligo di schierare gli under.

L’udienza del 21 novembre 2024

All’udienza del 25 settembre 2025 sono comparsi l’Avv. Ranieri per la ricorrente e gli Avv.ti Lubrano e Burattini, assistiti, ai fini della pratica forense, dai Dott.ri Abrignani e Sica, per la resistente.

Il Presidente dava quindi la parola all’Avv. Ranieri il quale spiegava di aver avuto un problema ad accedere al portale del Processo Sportivo Telematico per depositare le proprie controdeduzioni che, comunque, aveva scambiato con la controparte tramite pec e depositato presso la Segreteria del Tribunale nel termine da questi assegnato. Riteneva quindi di potersi riportare a tutti i propri scritti versati in atti e concludeva per l’accoglimento del ricorso.

Su invito del Presidente prendeva la parola l’Avv. Lubrano il quale dichiarava esplicitamente di non aver nulla da eccepire circa l’irrituale deposito delle controdeduzioni avversarie e replicava brevemente al contenuto delle stesse richiamando sostanzialmente quanto già in precedenza scritto e soffermandosi, in particolare, riguardo al merito, sulla differente regolamentazione del campionati di Serie A e di Serie A2 Elite, sulla assoluta inesistenza della disparità di trattamento invocata dalla ricorrente, vertendosi in situazioni del tutto differenti fra loro, e sul potere discrezionale della Divisione. Insisteva quindi per l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Il Presidente dichiarava chiuso il dibattimento e il Collegio si ritirava in Camera di Consiglio.

I motivi della decisione

Ritiene preliminarmente il Collegio, in ragione del principio della ragione più liquida, di poter prescindere dalle eccezioni sollevate in rito da parte convenuta alla luce dell’accertata infondatezza del ricorso.

Le doglianze mosse dalla ricorrente hanno ad oggetto la supposta illegittimità della decisione della Divisione Calcio a 5 di non consentire alla AS Roma 1927 Futsal il rinvio delle prime due gare del campionato di Serie A, come invece concesso, laddove richiesto, alle squadre militanti in Serie A2 Elite che avessero giocatori convocati al raduno di preparazione ed al Campionato della nazionale Under 19 (dal 15 settembre al 7 ottobre 2025).

Le determinazioni della Divisione calcio a 5, secondo la ricorrente, integrerebbero una violazione del principio di equità, non avendo disciplinato uniformemente situazioni analoghe e, di fatto, sovrapponibili.

Già sotto tale profilo le argomentazioni dedotte dalla ricorrente, in ordine alla illegittimità ed alla violazione della parità di trattamento, compendiate, di fatto, nella calendarizzazione delle gare di cui al CU n. 45 impugnato, appaiono inconferenti.

Come dedotto dalla resistente e ben noto anche alla parte ricorrente, la normativa federale non prevede il rinvio della gare del campionato di Calcio a 5 in occasione di concomitanti impegni internazionali, né tantomeno la materia risulta disciplinata dai regolamenti FIFA.

Occorre comunque precisare che, seppur non normato, agli organismi federali organizzatori dei campionati residui la facoltà, per eccezionali esigenze, di concedere il rinvio delle gare; in tale contesto, laddove investiti di una richiesta di rinvio da parte di una società affiliata, dovranno riscontrarla e fornire le motivazioni delle proprie determinazioni.

Nella vicenda che ci occupa, la richiesta di rinvio della ricorrente risulta regolarmente riscontrata, ed il relativo diniego appare altresì motivato con valutazioni di natura regolamentare ed organizzativa, non sindacabili in questa sede, soprattutto laddove non appaiano, come nel caso di specie, manifestamente irragionevoli o discriminatorie.

Attesa la già precisata assenza di un riferimento normativo, anche la lamentata disparità di trattamento rispetto a quanto statuito per le gare di Serie A2 Elite non coglie nel segno. Come si evince dalla documentazione versata in atti, la Divisione Calcio a 5, con CU n. 30, ha previsto, laddove richiesto,  il rinvio delle prime due gare di campionato di Serie A2 Elite in favore delle squadre “che avessero calciatori convocati per il Campionato Europeo della Nazionale Under 19”; tale provvedimento, di natura eccezionale, non appare affatto antinomico rispetto al diniego opposto alla ricorrente, essendo fondato sull’obbligo, per tale categoria, di impiegare due calciatori under 23 ed, analogamente, il rigetto dell’istanza avanzata dalla AS Roma 1927 Futsal  è sostenuto proprio  dall’assenza di detto vincolo per le squadre di  Serie A.

Nel caso di specie, la Divisione Calcio a 5, in assenza di norme di riferimento e nell’ambito del suo potere discrezionale, ha ancorato i provvedimenti di cui si lamenta l’iniquità sulla diversa disciplina regolamentare applicabile alle due categorie; tale valutazione, nei limiti del sindacato di questo Tribunale, essendo fondata su motivazioni certamente non irragionevoli, né illogiche, deve ritenersi pienamente legittima, con conseguente rigetto del ricorso. Spese compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso.

Così deciso nella Camera di consiglio del 25 settembre 2025.

 

I RELATORI                                                          IL PRESIDENTE

Antonella Arpini                                                     Carlo Sica

Giammaria Camici

 

 

Depositato in data 30 settembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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