F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 65/TFN – SD del 2 Ottobre 2025 (motivazioni) – Maurizio Giorgerini – 13/TFNSD
Decisione/0065/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0013/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composta dai Sigg.ri:
Amedeo Citarella – Presidente
Valentina Aragona - Componente (Relatore)
Serena Callipari – Componente
Monica Coscia – Componente
Claudio Croce – Componente
Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2066/928pf24-25/GC/PM/mg del 21 luglio 2025, depositato il 24 luglio 2025, nei confronti del sig. Maurizio Giorgerini, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 21 luglio 2025, la Procura Federale ha deferito il sig. Maurizio Giorgerini, all’epoca dei fatti osservatore arbitrale appartenente alla Sezione A.I.A. di Piombino, per rispondere:
- della violazione dell’art. 42, commi 1, 2 e 3, lettere a), b) e c), del Regolamento A.I.A., per essersi indebitamente qualificato, in assenza di una designazione ufficiale, come osservatore arbitrale in occasione della gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro del 23/02/2025, valida per il campionato di Seconda Categoria, ottenendo senza avervi diritto, a fine gara, l’accesso allo spogliatoio dell’arbitro, al fine di interloquire con il medesimo in relazione ai fatti occorsi durante il predetto incontro, al quale aveva preso parte anche il proprio figlio minorenne M.G., iscritto nella distinta di gara della società U.S.D. Porto Azzurro con il numero 12; - della violazione dell’art. 42, comma 1, del Regolamento A.I.A., per avere dapprima strattonato senza conseguenze fisiche e successivamente offeso il dirigente della società Monteverdi 2006 sig.ra Angela Catoni, in occasione della sua indebita presenza, a fine gara, all’interno del recinto di gioco dell’impianto sportivo dove era appena terminato l’incontro Monteverdi 2006 – Porto Azzurro del 23/02/2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria.
La fase istruttoria
La Procura Federale, in data 27.3.2025, ha iscritto il procedimento disciplinare al n. 928 PF 24-25, avente ad oggetto: “Presunti comportamenti antiregolamentari posti in essere dall’Osservatore Arbitrale Maurizio Giorgerini e dall’Arbitro Effettivo Michel Tobia Grimaldi sul finire della partita A.S.D. Monteverdi 2006 – Porto Azzurro del 23.02.2005”.
La Procura Federale ha istruito il procedimento assumendo la documentazione rilevante ossia: - segnalazione indirizzata alla Procura Federale in data 28.02.2025 dal Presidente del C.R.A. Toscana, con allegato esposto della società A.S.D. Monteverdi 2006 datato 24.02.2025 e dichiarazione del direttore di gara Michel Tobia Grimaldi in data 25.02.2025; - referto arbitrale, completo di distinte di gara e supplemento di rapporto, relativo alla gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro, disputata in data 23.02.2025, valevole per il campionato di Seconda Categoria; - fogli censimento A.S.D. Monteverdi 2006 stag. sport. 2024-2025; - fogli censimento A.S.D. Porto Azzurro stag. sport. 2024-2025; - Comunicato Ufficiale C.R. Toscana n. 58 del 27.02.2025 (in particolare, pagg. 3326 e segg.); - Comunicato Ufficiale C.R. Toscana n. 61 del 13.03.2025 (in particolare, pagg. 3575 – 3576); - Comunicato Ufficiale C.R. Toscana n. 67 del 27.03.2025 (in particolare, pagg. 3862 - 3864); - scheda tecnica O.A. GIORGERINI MAURIZIO; - scheda tecnica A.E. GRIMALDI TOBIA MICHEL; - verbale di audizione del sig. Sergio Anselmi, Presidente della società A.S.D. Monteverdi 2006, del 01.04.2025; - verbale di audizione del sig. Nicola Vasetti, Vice Presidente della società A.S.D. Monteverdi 2006, del 01.04.2025; - verbale di audizione della sig.ra Angela Catoni, dirigente della società A.S.D. Monteverdi 2006, del 01.04.2025; - verbale di audizione del sig. Carlo Giannoni, dirigente della società A.S.D. Monteverdi 2006, del 01.04.2025; - verbale di audizione del sig. Grimaldi Tobia Michel, arbitro effettivo, del 05.04.2025; verbale di audizione del sig. Giorgerini Maurizio, del 09.04.2025.
All’esito delle indagini, l’Ufficio requirente ha adottato il provvedimento di cui all’art. 123 CGS a mezzo del quale ha comunicato l’avvenuta Conclusione delle Indagini all’incolpato.
Successivamente, la Procura Federale ha provveduto ad inviare la notifica del deferimento, il cui capo di incolpazione è stato sopra riportato, e il Presidente del Tribunale ha fissato l’udienza per il giorno 5 agosto 2025.
La fase predibattimentale
Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive o altra documentazione.
Il dibattimento
All’udienza del 5 agosto 2025, il Tribunale, rilevato che le notifiche dell'atto di deferimento e dell'avviso di fissazione dell'udienza, entrambe inviate a mezzo posta al deferito, risultavano non consegnate in tempo utile rispetto al termine di comparizione previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, rinviava la trattazione del procedimento all'udienza del 22 settembre 2025.
All’udienza del 22 settembre 2025, è comparso l’Avv. Veronica Ottaviani in rappresentanza della Procura Federale. È, altresì, comparso il sig. Maurizio Giorgerini. L'Avv. Ottaviani, si è riportata integralmente ai contenuti dell'atto di deferimento, argomentando riguardo alle condotte contestate al sig. Giorgerini e ha chiesto irrogarsi nei confronti del deferito la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione.
Il sig. Giorgerini ha respinto le accuse di offese e percosse contestate, sottolineando di essere intervenuto semplicemente per difendere il figlio, aggiungendo di essere in possesso di materiale video a supporto delle proprie dichiarazioni.
La decisione
Il presente procedimento trae origine dalla nota del 28.02.2025 con la quale il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Toscana ha segnalato che l’osservatore arbitrale Maurizio Giorgerini, in occasione della gara Monteverdi 2006 – Porto Azzurro del 23.02.2025, valida per il campionato di Seconda Categoria, avrebbe speso indebitamente la propria qualifica di osservatore arbitrale al fine di introdursi nel recinto di gioco dell’impianto sportivo e di accedere allo spogliatoio dell’arbitro della gara, sig. Michel Tobia Grimaldi.
A tal riguardo il sig. Nicola Vasetti, Vice Presidente della società Monteverdi 2006, in sede di audizione dinanzi alla Procura Federale ha precisato: “A due minuti circa dalla fine quando in campo era nata una rissa tra giocatori ed i dirigenti delle due squadre mi sono recato verso gli spogliatoi ed ho notato questa persona che ho saputo chiamarsi Giogerini. Alché io sono intervenuto per sapere chi fosse e cosa facesse vicino agli spogliatoi in quanto non era autorizzato e lui mi ha risposto “si qualifichi perché non so lei cosa mi rappresenta” Io gli ho detto che ero un dirigente del Monteverdi in distinta di gara e l’ho inviato ad uscire. Lui oltre a non uscire è andato verso il direttore di gara urlando verso di me ed altri chiedendo i nostri dati perché ha detto che ce l’avrebbe fatta pagare”.
Rilevante risulta, altresì, la dichiarazione del direttore di gara, sig. Grimaldi, il quale, in sede di audizione ha affermato: “Il sig. Giorgerini una volta entrato con me allo spogliatoio destinato al direttore di gara ha iniziato a descrivere tematiche attinenti esclusivamente alla direzione di gara che non rientravano nella sua competenza non essendo stato designato come O.A. ufficiale. Pertanto, poiché dallo stesso non ho neppure ricevuto alcun supporto morale e psicologico dopo avermi precisato che era lì in quanto suo figlio era il secondo portiere del Porto azzurro l’ho invitato a lasciare i locali adibiti a spogliatoio ed una volta uscito ne ho perso le tracce”.
Infine, lo stesso sig. Giorgerini ha ammesso di aver assistito alla gara, pur non essendo designato ufficialmente solo poiché il proprio figlio era incluso nella distinta di gara della società Porto Azzurro ed era presente in panchina come secondo portiere con la maglia n. 12.
Risulta, quindi, provata l’indebita presenza del deferito sul terreno di gioco, ove si è introdotto, seppure non designato, mostrando la propria tessera federale e spendendo la propria qualifica di osservatore arbitrale.
È altresì emerso che il sig. Giorgerini ha strattonato la dirigente della società Monteverdi 2006 sig.ra Catoni Angela, insultandola. Tale ricostruzione trova riscontro non solo nelle dichiarazioni della stessa sig.ra Catoni, ma anche in talune parziali ammissioni del deferito che, in sede di audizione, riferendosi alla condotta posta in essere nei riguardi della sig.ra Catoni, ha precisato: “a quel punto ricordo di averla presa per il giacchetto del Monteverdi che indossava ed in modo sicuramente molto lieve l’ho spostata dalla mia visuale per vedere dove fosse mio figlio”. Ha anche riferito, inoltre, che “nel frattempo gli animi si erano placati ed io, dopo aver visto mio figlio con lo zigomo sanguinante, ho chiesto scusa alla signora Catoni stringendole la mano”.
Alla luce dell’attività istruttoria espletata e sopra richiamata risultano, quindi, comprovate le condotte contestate al sig. Giorgerini ed è indubbia la loro rilevanza disciplinare.
Difatti, l’art. 42 Regolamento AIA impone, tra l’altro, agli arbitri di svolgere le proprie funzioni con lealtà in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, nonché a comportarsi con i colleghi e in ogni rapporto comunque riferibile alla attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità, rispettando lo Statuto e le altre norme federali, nonché ogni altra direttiva e disposizione emanata dagli organi federali.
Tali comportamenti, come espressamente previsto dalla norma, sono richiesti e dovuti anche al di fuori di ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva e nei rapporti con colleghi e terzi, che devono essere sempre improntati “ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale, a difesa della credibilità ed immagine dell’AIA e del loro ruolo arbitrale” (comma 3, lett. c).
Nel caso di specie, tale disposizione risulta violata dalle condotte sopra descritte del deferito che, non solo ha fatto ingresso nel terreno di gioco sfruttando la sua qualifica di arbitro per perseguire scopi personali legati alla partecipazione del figlio alla partita, ma ha anche insultato e strattonato una dirigente.
Sul punto si precisa, peraltro, che quanto riferito dal sig. Giorgerini durante l’udienza in merito a un presunto video che proverebbe come il figlio sia stato percosso durante la partita in questione, non trova alcun riscontro nelle prove acquisite né detto video è stato fornito alla Procura nei termini previsti dal Codice di Giustizia.
Quanto alla sanzione da irrogare, il Collegio ritiene che la stessa debba rispondere ai canoni di afflittività, proporzionalità e ragionevolezza richiesti dall’art. 44, comma 5, CGS ampiamente e diffusamente esplicitati da CFA - S.U. n. 110-2022/2023, “onde poter svolgere la funzione propria di prevenzione sociale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita”.
Ne consegue che deve essere “necessariamente proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo”.
In ragione, pertanto, dei doveri che l’ordinamento esige da un arbitro, tenuto conto della posizione che questi assume nell’ambito del sistema sportivo, per tale motivo destinatario di maggiori oneri, rispetto ad ogni altro soggetto dell’ordinamento, “delle clausole generali di lealtà, correttezza e probità” (Decisione n. 118/CFA/2022-2023), sanzione congrua, in adesione alla richiesta della procura federale, è quella della di mesi 12 (dodici) di sospensione.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga al sig. Maurizio Giorgerini la sanzione di mesi 12 (dodici) di sospensione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Valentina Aragona Amedeo Citarella
Depositato in data 2 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai