F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 67/TFN – SD del 3 Ottobre 2025 (motivazioni) Vincenzo Tuccillo, ASD Ecocity Futsal Genzano – 47/TFNSD)
Decisione/0067/TFNSD-2025-2026
Registro procedimenti n. 0047/TFNSD/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Gaetano Berretta – Componente
Serena Callipari - Componente (Relatore)
Nicola Ruggiero – Componente
Francesca Paola Rinaldi - Componente
Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 30 settembre 2025, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 4887/1256pf2425/GC/gb depositato il 22 agosto 2025 nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo e della società ASD Ecocity Futsal Genzano, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto del 22 agosto 2025, depositato in pari data, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare il sig. Vincenzo TUCCILLO all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, e la società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO per rispondere:
- il sig. Vincenzo TUCCILLO all’epoca dei fatti Vice Presidente della società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, della violazione dell’art. 4 del C.G.S. sia in via autonoma che in relazione all’art. 19 comma 3 del C.G.S per aver, in occasione della gara ECOCITY FUTSAL GENZANO vs META CATANIA - disputata in data 09.06.2025, valida quale gara 1 della semifinale playoff scudetto del Campionato di Serie A di Calcio a 5 della stagione sportiva 2024/2025 e terminata con la vittoria della squadra ospitante per 2-1 - acceduto all’interno del recinto di gioco, sia, prima dell’inizio della gara (con le squadre già presenti in campo, al fine di partecipare alla premiazione di uno sponsor partner della manifestazione sportiva), sia, subito dopo il termine della stessa (allorquando le due squadre e gli ufficiali di gara erano ancora presenti in campo in procinto di scambiarsi i consueti saluti finali, allo scopo di festeggiare la vittoria della propria squadra) benché al tempo gli fosse, però, precluso di potervi accedere per essere stato in precedenza raggiunto/colpito da due diversi provvedimenti disciplinari per complessivi mesi 6 di inibizione (giusti CU N.173/TFN del 08.05.2025 e CU N.186/TFN del 03.06.2025) che non aveva ancora ultimato di scontare. Con l’aggravante ex art. 14 co. 1 lett. m) del C.G.S. di aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare;
- la società A.S.D. ECOCITY FUTSAL GENZANO, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. art. 6 comma 2 e 23 comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva del sopra descritto comportamento posto in essere dal sig. Vincenzo TUCCILLO, quale all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società.
La fase istruttoria
Il procedimento disciplinare trae origine dalla comunicazione trasmessa alla Procura Federale il 9 giugno 2025 dal Presidente del Petrarca Calcio a Cinque, sig. Paolo Morlino, avente ad oggetto la segnalazione del comportamento disciplinarmente rilevante tenuto dal sig. Vincenzo Tuccillo al termine della gara Ecocity Futsal Genzano vs Meta Catania, disputata in quella data.
Il sig. Morlino denunciava la presenza in campo del Vice Presidente dell’Ecocity Futsal Genzano nonostante fosse destinatario di provvedimenti di inibizione, allegando alcuni fotogrammi nei quali lo stesso veniva ritratto mentre festeggiava la vittoria con giocatori e dirigenti della società.
Nel corso dell’attività istruttoria venivano acquisiti ulteriori atti, tra cui: le istanze di variazione organigramma presentate dalla società all’Anagrafe Federale; i C.U. n. 173/TFN dell’8 maggio 2025 e n. 186/TFN del 3 giugno 2025; gli highlights della gara estratti da YouTube; il verbale di audizione del calciatore Edoardo Di Ponto del 14 luglio 2025; il verbale di audizione del sig. Vincenzo Tuccillo del 28 luglio 2025.
All’esito, la Procura Federale notificava la Comunicazione di Conclusione Indagini, alla quale non seguiva il deposito di memorie difensive; pertanto, procedeva a emettere atto di deferimento.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale fissava per la discussione l’udienza del 23 settembre 2025.
In data 17 settembre 2025, la difesa delle parti deferite chiedeva alla Procura Federale di poter interloquire in merito alla possibilità di accedere alla misura di cui all’art. 127 Codice di Giustizia Sportiva. La Procura riscontrava negativamente, ritenendo operante la condizione ostativa di cui all’art. 18 CGS, poiché i deferiti avevano già subito una sanzione disciplinare per fatti della stessa natura nella medesima stagione sportiva (proc. n. 1241/pf/24-25, definito con decisione TFN del 4 settembre 2025, dispositivo n. 37/TFNSD-2025-2026, motivazione n. 42/TFNSD-2025-2026 del 12 settembre 2025).
Il 19 settembre 2025 venivano depositate memorie difensive.
La difesa del sig. Tuccillo, pur non contestando la ricostruzione fattuale della Procura, chiedeva che la condotta fosse ricondotta alla continuazione con episodio già sanzionato (C.U. n. 42/TFN), ovvero, in subordine, che venissero riconosciute attenuanti ex art. 13 CGS.
La società Ecocity Futsal Genzano chiedeva in via principale di accedere all’art. 127 CGS, sostenendo l’assenza di recidiva alla data del deferimento. In subordine, chiedeva il riconoscimento della continuazione con la condotta già sanzionata con C.U. n. 27 del 4 settembre 2025; in ulteriore subordine, il riconoscimento delle attenuanti, evidenziando la dismissione del potere di firma da parte del Tuccillo.
Il dibattimento
All’udienza del 23 settembre 2025, tenutasi in videoconferenza, comparivano l’Avv. Enrico Liberati per la Procura Federale e l’Avv. Flavia Tortorella per le parti deferite. L’Avv. Enrico Liberati confermava il diniego di accesso all’art. 127 CGS, ritenendo sussistente la recidiva sopravvenuta al deferimento; la difesa replicava insistendo nelle proprie richieste. Il Collegio rinviava la trattazione al 30 settembre 2025 con salvezza dei diritti di prima udienza, anche al fine di consentire alle parti di valutare ulteriormente eventuali accordi.
All’udienza del 30 settembre 2025, la Procura, rappresentata dall’Avv. Luca Zennaro, concludeva per l’irrogazione al sig. Tuccillo della sanzione di quattro mesi di inibizione (tre mesi più uno per l’aggravante contestata) e, alla società, di € 400,00 di ammenda. La difesa dei deferiti insisteva per l’applicazione dell’art. 127 CGS ovvero, in subordine, per le richieste contenute nelle memorie.
La decisione
Dalla documentazione in atti emerge la responsabilità disciplinare delle parti deferite per le condotte contestate.
Risulta provato che il sig. Tuccillo, in data 9 giugno 2025, accedeva al recinto di gioco sia prima dell’inizio della gara, sia subito dopo la conclusione della stessa, nonostante fosse destinatario di provvedimenti di inibizione ancora in corso di esecuzione.
I fatti hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del calciatore Edoardo Di Ponto, nella documentazione video e nelle dichiarazioni rese dallo stesso sig. Vincenzo Tuccillo, il quale – sentito dalla Procura Federale in sede d’indagine – ha dichiarato di essere sceso sul terreno di gioco al termine della gara per festeggiare con i calciatori la vittoria della squadra quando erano ancora presenti in campo gli arbitri, in attesa del saluto finale con i calciatori.
L’art. 19, comma 3, del C.G.S. prevede che: “I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nei cui confronti siano stati adottati provvedimenti disciplinari a termine, non possono svolgere alcuna attività sportiva nell'ambito della Federazione fino a quando non sia regolarmente scontata la sanzione stessa. Ai medesimi è, in ogni caso, precluso l'accesso all'interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione delle gare”.
L’accesso al recinto di gioco costituisce violazione diretta dell’art. 19, co. 3 CGS, poiché il divieto di accedere al campo è conseguenza automatica dell’inibizione.
Il comportamento integra, altresì, violazione dell’art. 4 CGS, in quanto contrario ai doveri di lealtà, correttezza e probità cui sono tenuti tutti i soggetti dell’ordinamento federale. L’inosservanza di un provvedimento disciplinare costituisce, infatti, espressione di particolare disvalore, in quanto mina il rispetto delle regole poste a tutela del corretto svolgimento delle competizioni sportive. Non può essere, invece, riconosciuta la contestata aggravante di cui all’art. 14, comma 1, lett. m), CGS (“aver commesso l’infrazione in costanza di esecuzione di sanzione disciplinare”). Come già rilevato dalla difesa del deferito e come confermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale (Decisione n. 0042/TFNSD-2025-2026 del 12 settembre 2025), la violazione dell’art. 19, comma 3, CGS presuppone necessariamente lo stato di inibizione del soggetto, che rappresenta quindi elemento costitutivo della fattispecie. Ritenere al contempo applicabile l’aggravante prevista dall’art. 14, comma 1, lett. m) equivarrebbe a configurare un’“aggravante dell’aggravante”, in contrasto con il principio del ne bis in idem.
Sotto il profilo sanzionatorio, il Collegio non ritiene di poter accogliere la richiesta di applicazione della continuazione formulata dalla difesa. La prospettata consequenzialità tra le condotte contestate non risulta fondata, trattandosi di episodi autonomi e indipendenti. Come chiarito da questo Tribunale “la continuazione, in ogni caso, può ritenersi sussistente allorquando un soggetto, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, commetta, anche in tempi diversi, più violazione della stessa o di diverse disposizioni. Elemento caratterizzante la fattispecie è, dunque, l’univocità del disegno criminoso. La giurisprudenza è, però, concorde nel ritenere che l'identità del disegno criminoso non possa presumersi e, pertanto, l'interessato ha un onere di allegazione di concreti elementi dai quali possa desumersi, attraverso un ragionamento condotto alla stregua di rigorosi criteri di ordine logico, la sussistenza delle condizioni cui l'art. 81 c.p. subordina l'applicazione della disciplina della continuazione (Cass. pen. 5 dicembre 2017, n. 2224)” (cfr. decisione 0043/TFNSD-2022-2023; Decisione/0051/TFNSD-2022-2023).
Nel caso in esame, la difesa si è limitata a sostenere che la violazione contestata rientrerebbe in un contesto unitario con il precedente episodio sanzionato con decisione n. 0042/TFNSD-2025-2026, senza tuttavia fornire alcuna prova circa l’esistenza di un progetto illecito originario e complessivo.
La successione degli episodi è tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti illeciti ponendo invece in evidenza l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, non è stato dedotto, né provato, che vi sia stata una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni, tale da escludere una successione di autonome risoluzioni illecite. In conclusione, a giudizio del Collegio le condotte, per quanto simili nella natura (accesso indebito al recinto di gioco), non sono state poste in essere come manifestazioni di un disegno unitario, bensì appaiono chiaramente eventi autonomi e distinti.
Il Tribunale ritiene, inoltre, di non poter riconoscere circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13 CGS, dovendo commisurare la sanzione in relazione alla natura e alla gravità oggettiva della violazione. La sanzione da comminare deve risultare adeguata, afflittiva e proporzionata, così da assolvere a una concreta funzione dissuasiva e prevenire comportamenti analoghi, sia da parte del deferito, sia da parte della generalità degli associati.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1, CGS, la concessione delle circostanze attenuanti presuppone che dai fatti accertati emergano elementi oggettivi o soggettivi idonei a ridurre l’offensività della condotta, imponendo al Giudice una valutazione di proporzionalità nella commisurazione della sanzione.
Nel caso di specie, la condotta dell’incolpato non presenta profili che possano giustificare un’attenuazione.
Quanto alla richiesta della società, formulata in via principale e nel merito, di accertare l’assenza di recidiva e, per l’effetto, ritenere ammissibile l’accesso al rimedio di cui all’art. 127 CGS, il Tribunale osserva quanto segue.
L’art. 127 CGS disciplina un istituto di natura negoziale: l’applicazione delle sanzioni su richiesta richiede un accordo tra Procura Federale e deferiti, i quali devono manifestare una volontà concorde sulla misura della sanzione. In assenza di tale accordo, il Tribunale non può pronunciarsi sull’ammissibilità dell’istituto, né sostituirsi alla volontà delle parti.
La Procura ha rappresentato che, successivamente al deposito dell’atto di deferimento, è intervenuta una pronuncia di condanna nei confronti del medesimo soggetto, ritenendo ciò sufficiente a integrare la recidiva, astrattamente ostativa all’istituto.
Il Collegio rileva, tuttavia, che la recidiva, per poter esplicare effetti preclusivi, deve essere oggetto di specifica contestazione nel deferimento, in quanto non si riduce a un mero dato oggettivo, ma costituisce una qualificazione giuridica con effetti aggravanti e preclusivi. Diversamente opinando, si introdurrebbe in una condizione ostativa sopravvenuta, sottratta al contraddittorio delle parti. Nel caso di specie, la richiesta della società va dichiarata inammissibile perché manca il presupposto imprescindibile dell’accordo tra Procura e deferiti: il Tribunale, infatti, non può sostituirsi alle parti nella scelta di addivenire all’applicazione delle sanzioni su richiesta, essendo il proprio ruolo limitato al controllo di congruità e legittimità di un’intesa già formalizzata.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2, CGS, la società risponde a titolo di responsabilità oggettiva delle condotte poste in essere dai propri dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art. 2, comma 2. La circostanza, allegata in memoria, della dismissione del potere di firma in capo al sig. Vincenzo Tuccillo non elide la responsabilità oggettiva, che resta in capo alla ASD Ecocity Futsal Genzano. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale ritiene congrua la sanzione di mesi 3 (tre) di inibizione nei confronti del sig. Vincenzo Tuccillo, in ragione dell’esclusione dell’aggravante contestata, e di € 800,00 di ammenda nei confronti della società A.S.D. Ecocity Futsal Genzano, misura proporzionata alla gravità della violazione e idonea a svolgere funzione preventiva e dissuasiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- al sig. Vincenzo Tuccillo, mesi 3 (tre) di inibizione;
- alla società ASD Ecocity Futsal Genzano, euro 800,00 (ottocento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 settembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Serena Callipari Carlo Sica
Depositato in data 3 ottobre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai