F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0017/CSA pubblicata del 30 Settembre 2025 – Sig. Aniello Cutolo

Decisione/0017/CSA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0012/CSA/2025-2026

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

II SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Savio Picone - Vice Presidente

Paolo Tartaglia - Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0012/CSA/2025-2026, proposto dal sig. Aniello Cutolo in data 17.09.2025,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 9/DIV del 09.09.2025;

visto il reclamo;

visti tutti gli atti della causa;

sentito l’Arbitro;

relatore, nell'udienza tenutasi in videoconferenza il giorno 24.09.2025, il Prof. Avv. Paolo Tartaglia e udito l'Avv. Federico Menichini per il ricorrente.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO E DIRITTO

Il Sig. Aniello Cutolo ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra S.S. AREZZO e VIS PESARO del 06/09/2025, gli è stata comminata la inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali e a rappresentare la S.S. AREZZO nell’ambito federale a tutto il 30 settembre 2025 con la seguente motivazione: “usa un linguaggio o gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi. Dirigente espulso per avere protestato a gran voce e con ampi gesti delle braccia (gesto che manda ‘a quel paese’ a seguito di una decisione di revisione”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere la riduzione della inibizione ha dedotto alcuni motivi.

In particolare il ricorrente ha sostenuto la non riconducibilità del suo comportamento alla fattispecie di cui all’art. 36 comma 2 CGS per difetto di tenore ingiurioso/irriguardoso dello stesso. Inoltre ha dedotto come circostanza attenuante il fatto di essersi scusato con l’Arbitro per il comportamento tenuto immediatamente dopo la gara alla presenza del Quarto Ufficiale.

La Corte, come richiesto dal reclamante, ha sentito l’Arbitro che ha riferito che il sig. Aniello Cutolo al minuto ‘7 del primo tempo della gara aveva protestato platealmente rivolgendo un gesto ritenuto offensivo nei confronti dello stesso e di ciò aveva avuto notizia dal Quarto Ufficiale. Il Direttore di gara ha altresì confermato il fatto che al termine della stessa il sig. Aniello Cutolo si era recato negli spogliatoi per chiedergli scusa del suo comportamento.

La Corte, tenuto conto del fatto che il comportamento del Cutolo va qualificato come irrispettoso e non irriguardoso e che lo stesso ha presentato a fine gara le sue scuse all’Arbitro, ritiene di accogliere il ricorso riducendo la inibizione comminata al ricorrente al presofferto.

P.Q.M.

 

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Paolo Tartaglia                                                         Patrizio Leozappa

 

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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