C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 82 del 29/04/2025 – Delibera – Gara del 27/ 4/2025 CURI PESCARA – L AQUILA SOCCER SCHOOL

Gara del 27/ 4/2025 CURI PESCARA - L AQUILA SOCCER SCHOOL

Il Giudice Sportivo -Con ricorso pervenuto nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 147/A del 15.01.2025, la SSD L'Aquila Soccer School ha chiesto che venga disposta la ripetizione della gara indicata in oggetto, terminata con il risultato di 3 a 1, a causa di un errore tecnico nel quale sarebbe incorso l'arbitro. La Società ricorrente riferisce, in particolare, che in occasione dell'esecuzione di un calcio di rigore a favore della propria squadra, l'arbitro avrebbe dapprima assegnato il gol ma, successivamente, "su proteste dei calciatori della squadra avversaria decretava la ripetizione del calcio di rigore, infine sotto pressione dei dirigenti della Curi Pescara, assegnava un calcio di punizione dal limite a favore della Curi. Tutto questo avveniva in un arco temporale di c.ca 15-20 minuti". A corredo del ricorso allega anche documentazione fotografica. -Preso atto che la Società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, CGS, e che quest'ultima non ha presentato proprie memorie. -Osservato che il Giudice Sportivo, sulla base degli atti ufficiali di gara, giudica in prima istanza sullo svolgimento e la regolarità delle gare con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare, i quali rientrano nella esclusiva competenza dell'arbitro. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l' "errore tecnico" dell'arbitro è dunque ravvisabile solo in evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara in presenza di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sulregolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". Quindi, in caso di errore tecnico dell'arbitro, rilevato a seguito dell'indicazione dello stesso nel rapporto di gara, il Giudice Sportivo non si sostituisce all'arbitro in una valutazione tecnica, masi limita a prendere atto dell'errore, potendo soltanto valutare se tale errore abbia influito sul regolare svolgimento della gara. -Considerato che ai sensi dell'art. 61 del CGS il rapporto di gara stilato dall'arbitro costituisce l'unico mezzo di prova, per di più privilegiata, utilizzabile dagli Organi di Giustizia sportiva, i quali, a mente del comma 2 del medesimo articolo, hanno la facoltà di utilizzare quale mezzo di prova anche riprese televisive o altri filmati ma " al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, qualora essi dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato soggetto diverso dall'autore dell'infrazione ". -Rilevato che le circostanze riferite dalla Società L'Aquila Soccer School non sono riscontrabili nel rapporto di gara stilato dall'arbitro e nel successivo supplemento richiesto da questo G.S. a maggior chiarimento dei fatti, nel quale ultimo lo stesso precisa che "al minuto 40 della seconda fase di gioco, all'esecuzione di un calcio di rigore in favore della squadra ospite, la battuta era respinta dal portiere della squadra ospitante. Nell'istante della ribattuta, rinvenivo e quindi accordavo un calcio di punizione alla squadra difendente, poiché ravvisavo un fallo di trattenuta verso un giocatore della squadra ospitante da parte di uno della squadra ospitata, il quale poteva rivolgersi verso la ribattuta e contendere il pallone, pur se distante circa 10 metri dall'azione. Istantaneamente, il calciatore della squadra ospite incaricatosi di calciare il rigore, ribadiva a rete, ma per quanto accaduto la rete non era ritenuta valida, poiché preceduta dal suddetto fallo, ad opera di altro calciatore ospite, verso il giocatore difendente". -Dato atto che la documentazione fotografica allegata dalla ricorrente, peraltro ininfluente ai fini della decisione del presente ricorso, non può essere utilizzata a mente dell'art. 61, comma 2, del CGS. -Accertato, pertanto, che il ricorso non può essere accolto perché infondato e comunque inammissibile. -Tenuto conto delle sanzioni disciplinari inflitte dall'arbitro nel corso della gara a carico dei calciatori Corsetti Francesco (Curi Pescara) e Ciammetti Giammarco (L'Aquila Soccer School), i quali venivano espulsi per reciproca condotta antisportiva. Tutto quanto sopra riferito e considerato, ai sensi degli articoli 10,61 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

a) di respingere il reclamo della SSD L'Aquila Soccer School, disponendo addebitarsi la relativa tassa; b) di convalidare il risultato conseguito sul campo Curi Pescara / L'Aquila Soccer School: 3 a 1; c) di squalificare i calciatori Corsetti Francesco (Curi Pescara) e Ciammetti Giammarco (L'Aquila Soccer School) per 1 gara effettiva.

 

 

 

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