C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 87 del 22/05/2025 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. MARCO DI GIOSIA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. COLOGNA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 28 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IN DATA 24.11.2024, AL PRIMO MINUTO DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA COLOGNA CALCIO – CASTAGNETO VALEVOLE PER IL GIRONE D DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, PROFERITO ALL’INDIRIZZO DEL CALCIATORE SIG. JALLOW EBRIMA SCHIERATO NELLE FILA DELLA SQUADRA OSPITE CON LA MAGLIA NUMERO 7, LA SEGUENTE TESTUALE ESPRESSIONE: “NEGRO DI MERDA”; TALE ESPRESSIONE È STATA PROFERITA DAL SIG. MARCO DI GIOSIA MENTRE SI TROVAVA SUGLI SPALTI PER ASSISTERE ALL’INCONTRO ED HA GENERATO UNO STATO DI FORTE AGITAZIONE NEL CALCIATORE DESTINATARIO DELLA STESSA, CHE HA ABBANDONATO IL TERRENO DI GIOCO; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLOGNA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. MARCO DI GIOSIA, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. MARCO DI GIOSIA, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. COLOGNA CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 28 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER AVERE LO STESSO, IN DATA 24.11.2024, AL PRIMO MINUTO DEL SECONDO TEMPO DELLA GARA COLOGNA CALCIO – CASTAGNETO VALEVOLE PER IL GIRONE D DEL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA, PROFERITO ALL’INDIRIZZO DEL CALCIATORE SIG. JALLOW EBRIMA SCHIERATO NELLE FILA DELLA SQUADRA OSPITE CON LA MAGLIA NUMERO 7, LA SEGUENTE TESTUALE ESPRESSIONE: “NEGRO DI MERDA”; TALE ESPRESSIONE È STATA PROFERITA DAL SIG. MARCO DI GIOSIA MENTRE SI TROVAVA SUGLI SPALTI PER ASSISTERE ALL’INCONTRO ED HA GENERATO UNO STATO DI FORTE AGITAZIONE NEL CALCIATORE DESTINATARIO DELLA STESSA, CHE HA ABBANDONATO IL TERRENO DI GIOCO; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. COLOGNA CALCIO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. MARCO DI GIOSIA, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
Con nota del 23.4.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 19.5.2025, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la richiesta di mezzi e la produzione di memorie, nella specie ritualmente pervenute. All’udienza il rappresentante della Procura Federale, dopo avere brevemente illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l’applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: MARCO DI GIOSIA mesi sei d’inibizione; A.S.D. COLOGNA CALCIO € 1.000,00 di ammenda; per i soggetti deferiti è presente il sig. MARCO DI GIOSIA e il legale di fiducia l’Avv. Nello Di Sabatino nonché il sig. D’Emilio Marco Presidente della A.S.D. COLOGNA CALCIO ed il legale di fiducia Avv. Marco Gialluca. La difesa dei soggetti deferiti si riportava ai propri scritti difensivi e chiedeva il proscioglimento. Osserva il Tribunale che la responsabilità dei soggetti deferiti risulta “per tabulas”, essendo stato ammesso dal Di Giosia di avere rivolto all’indirizzo del calciatore avversario di colore la frase oggetto di contestazione e dovendo rispondere la società Cologna Calcio a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 C.G.S. per l’operato del suo dirigente. Lo stesso Di Giosia ha dedotto, nelle sue difese, di essere stato in precedenza attinto da uno sputo da parte dello stesso calciatore e di avere, quindi, reagito alla provocazione con la frase incriminata, aggiungendo di avere subito chiesto scusa e di essere stato sempre corretto nel corso della sua storia sportiva. Sulla circostanza dello sputo ricevuto ha chiesto ammettersi prova per testi che il Tribunale ha rigettato in quanto dagli atti dell’indagine non è emersa alcuna prova a sostegno della stessa, visto che l’organo di P.S. presente al fatto nulla ha riferito in proposito, così come gli ufficiali di gara, mentre la richiesta di prova non è stata formulata nei modi e nei tempi previsti dal C.G.S. Ritenuta, quindi, congrua ed adeguata la richiesta di applicazione della sanzione avanzata dalla Procura Federale, questo Tribunale dispone nei confronti del Di Giosia Marco l’inibizione per mesi sei. Per quanto, invece, riguarda la posizione della società Cologna Calcio, se è pur vero che la stessa ha posto in essere solo tardivamente quanto la Federazione aveva imposto per contrastare il fenomeno del razzismo, delle violenze e delle discriminazioni, nonché per la tutela dei minori, è altrettanto vero che, anche precedentemente, aveva adottato di sua iniziativa delle linee guida e dei modelli organizzativi e di controllo tali da meritare l’attenuante di cui all’art. 7 C.G.S. Ritiene, pertanto, il Tribunale di disattendere la richiesta della Procura anche in considerazione della categoria di appartenenza della società e di applicare alla società Cologna Calcio la sanzione dell’ammenda di € 500,00 (cinquecento).
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, riconosciuta la responsabilità dei soggetti deferiti, applica al sig. MARCO DI GIOSIA l’inibizione per mesi sei ed alla società A.S.D. COLOGNA CALCIO l’ammenda di € 500,00 (cinquecento). Dispone comunicarsi la presente decisione alla Procura Federale ed alle parti presso i loro difensori e pubblicarsi nel C.U.
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