C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2024/2025 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 30/06/2025 – Delibera – APPELLO DELLA A.S.D. OLIMPIA CELANO AMATORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2027 INFLITTA AL CALCIATORE DI FELICE ALESSANDRO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPIA CELANO AMATORI /CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA IL 7.6.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, GIRONE “E” (C.U. n° 41 del 12.6.2025 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).
APPELLO DELLA A.S.D. OLIMPIA CELANO AMATORI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2027 INFLITTA AL CALCIATORE DI FELICE ALESSANDRO ADOTTATA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA OLIMPIA CELANO AMATORI /CIVITELLA ROVETO, DISPUTATA IL 7.6.2025 PER IL CAMPIONATO PROVINCIALE AMATORI, GIRONE “E” (C.U. n° 41 del 12.6.2025 – DELEGAZIONE DISTRETTUALE AVEZZANO).
Con appello ritualmente proposto, la A.S.D. Olimpia Celano Amatori ha impugnato il provvedimento sopra specificato adottato dal G.S. con la seguente motivazione: “in quanto al minuto 45 del secondo tempo, il Di Felice, dopo la rete del Civitella, raggiungeva il D.d.G. iniziando ad utilizzare un atteggiamento minaccioso ed irriguardoso nei suoi confronti, che lo portava a mettergli una mano sul petto spingendolo con forza, facendolo indietreggiare di alcuni passi. Mentre alcuni calciatori intervenivano per calmarlo ed allontanarlo, il Di Felice sferrava all'indirizzo del D.d.G. un calcio di media intensità colpendolo a gamba tesa sul ginocchio, provocandogli forti dolori, graffi e arrossamento a causa dei tacchetti delle scarpe. L'atteggiamento minaccioso ed irriguardoso del Di Felice e di alcuni suoi compagni di squadra, continuava anche nel tragitto dal terreno di gioco agli spogliatoi. Successivamente, mentre il D.d.G. si trovava nel suo spogliatoio, il Di Felice entrava con prepotenza e senza il permesso del D.d.G. continuando i suoi atteggiamenti minacciosi. Invitato dal D.d.G. ad uscire, reagiva in malo modo cercando nuovamente di aggredirlo, non riuscendovi solo grazie all'intervento di due giocatori del Celano e di vari dirigenti delle due società che lo bloccavano e lo portavano fuori lo spogliatoio”. Osserva la Corte che l’appello deve essere respinto in quanto la società Olimpia Celano ha dedotto nell’atto di impugnazione e confermato in sede di audizione fatti totalmente contrastanti con gli atti ufficiali di gara ed in particolare con il rapporto di gara dell’arbitro che, come è noto, costituisce fonte di prova privilegiata. Nello stesso atto, peraltro, si addebitano al direttore di gara comportamenti non suffragati da alcun elemento di prova (provocazioni in danno del calciatore sanzionato; ingiurie reciproche; aggressione fisica). Da ciò consegue che la sanzione adottata dal primo giudice deve ritenersi congrua in assenza di un certificato medico che possa far ritenere applicabile la sanzione di cui all’art. 35 comma IV C.G.S. Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Federale Territoriale
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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