C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2025/2026 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 09/09/2025 – Delibera – Gara del 7/ 9/2025 CARSOLI – TAGLIACOZZO 1923

Gara del 7/ 9/2025 CARSOLI - TAGLIACOZZO 1923

Il Giudice Sportivo - visto il preannuncio e il ricorso della società Carsoli, fatto pervenire nel rispetto dell'abbreviazione dei termini procedurali disposta con C.U. F.I.G.C. n. 47/A del 31.07.2025, con il quale la stessa chiede che sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara in danno della società Tagliacozzo 1923 per aver questa impiegato nell'incontro indicato in oggetto, terminato sul risultato di 1 a 1, il calciatore Sefgjini Flori, nato il 25.1.2002, che risulta squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione - Coppa Abruzzo Prima Categoria - come da Comunicato Ufficiale del C.R.A. n. 34 del 31.10.2024; - esaminata la documentazione in possesso del C.R. Abruzzo, dalla quale si evince che il calciatore Sefgjini Flori nella S.S. 2024/2025 era tesserato con la società Tagliacozzo 1923 e che, in occasione dell'incontro di Coppa Abruzzo Prima Categoria del 25.10.2024 (ultima gara di Coppa Abruzzo disputata dalla Soc. Tagliacozzo 1923 nella S.S. 2024-2025, essendo stata successivamente eliminata), è stato squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione; - riscontrato dagli atti ufficiali, che il suddetto calciatore, tesserato nella corrente stagione sportiva con la società Tagliacozzo 1923, non ha ancora scontato la squalifica inflitta con il C.U. n. 34/2024 cit. ai sensi dell'art. 21, commi 6 e 7, del C.G.S , ed ha effettivamente preso parte alla gara di Coppa Abruzzo del 7.9.2025, prima gara utile di Coppa Abruzzo della S.S. 2025/2026; - preso atto che la società ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S. e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti; - ai sensi degli artt. 10, co. 6 lett. a), 19, 21 comma 6 e 7, 65 e 67 del C.G.S.,

DELIBERA

1) di accogliere il ricorso e, per l'effetto, di infliggere alla società Tagliacozzo 1923 la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio Carsoli / Tagliacozzo 1923: 3 a 0; 2) di inibire il dirigente accompagnatore ufficiale della società Tagliacozzo 1923, Sig. Giordani Danilo, fino al 17.09.2025; 3) di irrogare alla Società Tagliacozzo 1923 l'ammenda di euro 100,00; 4) di accreditare la tassa di reclamo.

 

 

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