C.R. ABRUZZO –Tribunale Federale Territoriale – 2025/2026 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 18 del 22/09/2025 – Delibera – DEFERIMENTO: – DEL SIG. RAFFAELE PAGANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F. PER NON AVERE LO STESSO CORRISPOSTO ALL’ALLENATORE SIG. DONATO DI CAMILLO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. – A.I.A.C. CON LODO PROT. 2425.65 DEL 18.2.2025, COMUNICATO ALLA SOCIETÀ ATHLETIC LANCIANO A MEZZO PEC DEL 21.2.2025; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. RAFFAELE PAGANO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
DEFERIMENTO: - DEL SIG. RAFFAELE PAGANO, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO, PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 1 E DELL’ART. 31 COMMI 6 E 7 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA SIA IN VIA AUTONOMA CHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALL’ART. 94 TER COMMA 5 DELLE N.O.I.F. PER NON AVERE LO STESSO CORRISPOSTO ALL’ALLENATORE SIG. DONATO DI CAMILLO, NEL TERMINE DI TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE DELLA PRONUNCIA, LA SOMMA ACCERTATA DAL COLLEGIO ARBITRALE L.N.D. - A.I.A.C. CON LODO PROT. 2425.65 DEL 18.2.2025, COMUNICATO ALLA SOCIETÀ ATHLETIC LANCIANO A MEZZO PEC DEL 21.2.2025; - DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATHLETIC LANCIANO PER RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAL SIG. RAFFAELE PAGANO, COSÌ COME DESCRITTI NEL PRECEDENTE CAPO DI INCOLPAZIONE.
Con nota del 14.8.2025, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte. Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate ai soggetti deferiti le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 22.9.2025, alle ore 16,30, con relativo termine a difesa nei tre giorni antecedenti la data d’udienza per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi. All’udienza partecipava il solo rappresentante della Procura Federale il quale, dopo breve discussione, chiedeva l’applicazione delle seguenti sanzioni: mesi sei di inibizione al Presidente Pagano e un punto di penalizzazione e ammenda di € 600,00 nei confronti della società, mentre la Athletic Lanciano faceva pervenire rituale memoria con la quale chiedeva, in via principale, dichiararsi l’inammissibilità ovvero l’improcedibilità dell’azione disciplinare avendo la società già subito una sanzione per lo stesso fatto; in via gradata, l’applicazione della sanzione minima stante il vincolo della continuazione rispetto alla condotta contestata; in via ulteriormente gradata, l’applicazione della circostanza attenuante relativa al semplice ritardo nell’esecuzione del lodo rispetto alla persistenza dell’inadempimento. MOTIVI DELLA DECISIONE Non può ritenersi, come fa la difesa della società deferita, che, nella fattispecie, si tratti di una duplicazione del giudizio già concluso dinanzi a questo Tribunale, in quanto non si tratta della stessa violazione (inadempimento da parte della società in ordine all’esecuzione del lodo), ma di una nuova violazione a cui ha dato origine l’inadempimento della società avendo pagato solo una parte di quanto dovuto. Appare comunque evidente, per tabulas, la responsabilità del Presidente deferito e quella della società ai sensi dell’art. 6 C.G.S.; inoltre, a parere di questo Tribunale non può ritenersi applicabile l’attenuante invocata dalla società in conseguenza del comportamento della stessa che non ha adempiuto a quanto previsto nel lodo. Ritenuta la responsabilità dei soggetti deferiti, ritiene il Tribunale che sia congrua la sanzione l’inibizione del Pagano per mesi sei e l’ammenda con penalizzazione di un punto in classifica per quanto riguarda la società.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale, ritenuta la responsabilità del sig. Raffaele Pagano, all’epoca Direttore Sportivo dotato di poteri di rappresentanza della società, nonché della stessa società A.S.D. Athletic Lanciano, applica al primo la sanzione dell’inibizione di mesi sei ed alla seconda l’ammenda di € 600,00 e un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso. Dispone notificarsi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.
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