C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 05.01.2025 – Delibera – RECLAMO n. 15 della Società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 24.11.2023 (Squalifica calciatore Sig. IONA Massimiliano fino al 24.11.2025).

RECLAMO n. 15 della Società A.S.D. ROCCA DI NETO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n.70 del 24.11.2023 (Squalifica calciatore Sig. IONA Massimiliano fino al 24.11.2025).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito l'arbitro a chiarimenti in videoconferenza, alla presenza del rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti; RITENUTO - che, secondo quanto risulta dal rapporto, a fine gara il calciatore Sig. Iona Massimiliano colpiva il direttore di gara con un pugno al volto, senza provocare conseguenze, e per tale motivo veniva espulso; - che l'arbitro, sentito a chiarimenti, confermava l'accaduto precisando che il pugno era stato sferrato intenzionalmente, smentendo così l'impostazione difensiva della reclamante, secondo cui il colpo era dovuto solo a un movimento incontrollato e involontario del calciatore, posto in essere nel tentativo dello stesso di placare un'accesa protesta di altri giocatori nei confronti dello stesso direttore di gara; - che l'azione posta in essere dal tesserato costituisce condotta violenta nei confronti dell'ufficiale di gara ai sensi dell'art. 35, comma 1, C.G.S., precisamente atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività; - che la sanzione comminata dal primo giudice è congrua e adeguata alla natura e alla gravità dei fatti accertati;

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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