C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 05.01.2025 – Delibera – RECLAMO N. 22 della Società SSDARL RENDE CALCIO 1968 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 14.12.2023 (omologazione del risultato della gara VIGOR LAMEZIA CALCIO 1910 – RENDE CALCIO 1968 : 2 – 0).

RECLAMO N. 22 della Società SSDARL RENDE CALCIO 1968 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 81 del 14.12.2023 (omologazione del risultato della gara VIGOR LAMEZIA CALCIO 1910 – RENDE CALCIO 1968 : 2 – 0).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Rappresentante della Società reclamante Sig. Avv. Roberto Romei; sentito il Rappresentante della Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 Sig. Avv. Piero Perri; RITENUTO -a) la Società SSDARL RENDE CALCIO 1968 lamenta l'erroneità della decisione Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria il quale ha rigettato il ricorso con cui la Società stessa aveva chiesto di irrogarsi a carico della Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato regionale di Eccellenza del 2/12/2023 A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 – S.S. Rende Calcio 1968 A.R.L. con il punteggio di 0-3 per avere utilizzato la A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919 il calciatore Sig. Silvagni Samuele, in violazione dell’art.10 comma 6 lett. a) e dell’art. 76 comma 3 delle N.O.I.F. E ciò poiché lo stesso Silvagni, benché convocato, non aveva partecipato ad un raduno della Rappresentativa Regionale Under 19 in data 27.11.2023 e ad una gara amichevole della stessa Rappresentativa Regionale Under 19 in data 29.11.2023, a causa di un infortunio; -b) Dagli atti ufficiali risulta: - che il calciatore Silvagni Samuele, nato in data 21/01/2005, appartenente alla società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, con il CU n.70 del 24.11.2023 veniva convocato per la partecipazione al raduno ed alla gara amichevole della Rappresentativa Regionale Under 19 effettuati nei giorni 27.11.2023 e 29.11.2023; - che il calciatore Silvagni Samuele, nato in data 21/01/2005, appartenente alla società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, benché convocato, non ha partecipato né al raduno del 27.11.2023 né alla gara amichevole del 29.11.2023; - che né il calciatore Silvagni Samuele né la Società di appartenenza, A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, hanno prodotto documentazione denunciando un impedimento per infortunio o comunque per una infermità; - che il calciatore Silvagni Samuele, nato in data 21/01/2005, appartenente alla società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, prendeva parte alla gara in epigrafe subentrando dalla panchina al 22’ del secondo tempo. -c) Il quadro normativo di riferimento è il seguente: - l’art. 76 comma 2 delle N.O.I.F. dispone che “i calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento, neghino la loro partecipazione all’attività delle Squadre Nazionali, delle Rappresentative di Lega nonché delle Rappresentative dei Comitati sono passibili di squalifiche da scontarsi in gare ufficiali della loro società. In tali casi, il Presidente Federale, i Presidenti delle Leghe, il Presidente del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, i Presidenti dei Comitati e delle Divisioni, hanno potere di segnalazione dei calciatori e delle calciatrici – e delle Società, ove queste concorrano – ai competenti organi disciplinari, ai fini di un eventuale deferimento” - l’art. 76 comma 3 delle N.O.I.F. dispone che “I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità non rispondono alle convocazioni per l’attività di una Squadra Nazionale, di una Rappresentativa di Lega e di Rappresentative dei Comitati in occasione di manifestazioni ufficiali, sono automaticamente inibiti a prendere parte, con la squadra della Società di appartenenza, alla gara ufficiale immediatamente successiva alla data della convocazione alla quale non hanno risposto”; -d) Sostiene la Società reclamante che il calciatore Silvagni Samuele non avrebbe risposto alla convocazione per infortunio, come risultava da notizie acquisite da terzi, per cui non avrebbe potuto prendere parte alla successiva gara con la Società di appartenenza. A dimostrazione, indica una serie di elementi di prova ricavati da messaggi privati dello stesso calciatore o altre conversazioni intervenute tra soggetti terzi. Aggiunge che al raduno selettivo del 27 novembre 2023 e alla gara amichevole del successivo giorno 29 prendeva parte il calciatore Chirico Mattia, nato a Lamezia Terme (CZ) il 27.06.2006 tesserato della Società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, nonostante non fosse tra i convocati di cui al C.U. n. 70 del 24.11.2023, al posto di Silvagni Samuele. * -e) Al ricorso resiste la Vigor Lamezia, la quale depositava memoria con cui eccepiva l'inammissibilità della documentazione non prodotta in primo grado, l'inammissibilità della memoria difensiva della Società Rende depositata in primo grado e non notificata alla Vigor Lamezia e, nel merito, l'infondatezza del reclamo. -d) Facendo ricorso al principio della ragione più liquida, per cui la domanda può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre (e, quindi, tralasciando di esaminare le questioni preliminari e di rito sollevate dalla Vigor Lamezia), la Corte ritiene che il reclamo proposto dalla Società Rende, sia, nel merito, infondato. Invero, dagli atti ufficiali non risultano certificati i fatti impeditivi di cui all’art.76 comma 3 delle N.O.I.F. In particolare non risulta alcuna denuncia di impedimento per infortunio o infermità diretti agli organi federali con la quale il giocatore (o la Società) ha giustificato la sua mancata risposta al raduno del 27.11.2023 né alla gara amichevole del 29.11.2023, come comunicato dalla cpmpetente Segreteria con nota del 3.1.2023, all'esito delle richieste istruttorie formulate dalla Corte. Per cui deve ritenersi che lo stesso calciatore abbia disertato le convocazioni senza legittimo impedimento (andando incontro a sanzioni disciplinari). Restano del tutto irrilevanti notizie, confidenze o conoscenze aliunde acquisite (e conseguentemente i mezzi istruttori richiesti). Nemmeno alcuna inferenza può avere la circostanza che al raduno abbia preso parte altro giocatore della Vigor Lamezia, giacché la sua partecipazione può essere ricondotta a circostanza diverse dalla mancata partecipazione del Silvagni per infortunio o altra infermità (per esempio, alla conoscenza della semplice volontà del giocatore di non rispondere alla convocazione). È opinione della Corte che alle sole fonti ufficiali possa e debba riconnettersi valore dimostrativo come si evince dal tenore letterale delle disposizioni normative. Il legislatore federale, infatti, si è limitato a prevedere un diverso trattamento conseguente esclusivamente alla condotta omissiva (art. 76, comma 2, : i calciatori e le calciatrici che, senza provato e legittimo impedimento...) e alla condotta attiva (art. 76, comma 3: I calciatori e le calciatrici che, denunciando un impedimento per infortunio o, comunque, per una infermità...) del tesserato, senza che possano trovare ingresso altre elementi esterni, diversamente acquisiti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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