C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 09.01.2025 – Delibera – RECLAMO n. 28 della società G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 22.12.2023 (Squalifica del calciatore Sig. CRUGLIANO Marco per OTTO giornate).
RECLAMO n. 28 della società G.S.D. ISOLA CAPO RIZZUTO 1966 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.85 del 22.12.2023 (Squalifica del calciatore Sig. CRUGLIANO Marco per OTTO giornate).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA che, dal rapporto dell’arbitro della gara G.S.D. Isola Capo Rizzuto 1966 – A.S.D. AEK Crotone del 19/12/2023, risulta quanto segue: - al 26° del II tempo, il calciatore Crugliano Marco (Isola Capo Rizzuto 1966) veniva espulso per doppia ammonizione; - al 40° del II tempo, il medesimo calciatore, a seguito dell’espulsione di un compagno di squadra, correva verso il direttore di gara e, dopo averlo raggiunto, lo spingeva violentemente. In riferimento a quanto sopra, il giudice di prime cure ha squalificato il calciatore Sig. Crugliano Marco per otto gare effettive (cfr. C.U. n.85 del 22/12/2023 del Comitato Regionale Calabria). La reclamante contesta la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara nel proprio rapporto; infatti, pur riconoscendo che il calciatore Sig. Crugliano Marco, nel protestare per l’espulsione di un compagno di squadra, abbia rivolto “frasi irrispettose” al direttore di gara, nega tuttavia che lo abbia spintonato. Pertanto, chiede una congrua riduzione della squalifica alla luce di quanto esposto. Va rilevato in questa sede che il rapporto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art.61 del C.G.S., riporta i fatti in maniera puntuale e immune da vizi logici e, pertanto, gli accadimenti ivi narrati non possono essere posti in dubbio. L’entità della sanzione, tenuto conto anche della giornata di squalifica irrogata per doppia ammonizione, appare anch’essa immeritevole di censura e, quindi, deve essere confermata.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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