C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 09.01.2025 – Delibera – RECLAMO n° 29 della società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 21.12.2023 (squalifica calciatore Sig. ALVARO Giuseppe fino al 29/02/2024).
RECLAMO n° 29 della società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 21.12.2023 (squalifica calciatore Sig. ALVARO Giuseppe fino al 29/02/2024).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLOTERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA Con l’odierno ricorso impugna la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro che ha sanzionato con la squalifica fino al 29 febbraio 2024 il calciatore Sig. Giuseppe Alvaro per atto di protesta violenta contro il direttore di gara (vistoso strattonamento della divisa) e per comportamento minaccioso verso lo stesso.” La reclamante sostiene che l’interlocuzione tra l’arbitro ed il proprio calciatore è avvenuto in termini educati e privo di frasi minacciose, quindi nei limiti consentiti dal regolamento. Il calciatore Sig. Giuseppe Alvaro si limitava, a detta della Società G.S. Antonimina ad appoggiare le mani sulle spalle dell’arbitro per convincerlo a ravvedersi di un errore commesso nella direzione di gara. Tale tesi non può essere accolta in quanto il rapporto dell’arbitro – che, ai sensi dell’art. 61 C.G.S., fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi. La sanzione appare congrua rispetto ai fatti contestati e conforme ai dettami del C.G.S. per come recentemente riformato, nonché della giurisprudenza di questa Corte. Il reclamo pertanto è da rigettare.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
Share the post "C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 09.01.2025 – Delibera – RECLAMO n° 29 della società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 19 del 21.12.2023 (squalifica calciatore Sig. ALVARO Giuseppe fino al 29/02/2024)."