C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 16.01.2025 – Delibera – RECLAMO n. 19 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 7 dicembre 2023 (ammenda di € 300,00; obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse, squalifica del calciatore Sig. MONTILLI Leonardo fino al 30.06.2024, inibizione del dirigente Sig. PALAZZO Antonio fino al 30.04.2024).
RECLAMO n. 19 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 10 del 7 dicembre 2023 (ammenda di € 300,00; obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse, squalifica del calciatore Sig. MONTILLI Leonardo fino al 30.06.2024, inibizione del dirigente Sig. PALAZZO Antonio fino al 30.04.2024).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il direttore di gara in videoconferenza nel corso della seduta del 15.01.2024 alla presenza del rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva, sig. Vincenzo Nicoletti; RILEVA La società A.S.D. Francavilla Lagaria ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano con cui, in relazione alla partita del 03.12.2023 contro la Pol. Cropalati A.S.D., è stata comminata l’ammenda di € 300,00 alla società reclamante, l’obbligo di disputare la prossima gara a porte chiuse, la squalifica del calciatore Sig. MONTILLI Leonardo fino al 30.06.2024, l’inibizione del dirigente Sig. PALAZZO Antonio fino al 30.04.2024. La Società reclamante nega che i propri tesserati abbiano tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale. Il direttore di gara, escusso nella seduta del 15.01.2024, ha confermato il rapporto a sua firma che - come è noto - fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.), specificando che i comportamenti ivi dedotti sono stati tenuti con le modalità indicate. Il rapporto del direttore di gara riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi. Le sanzioni sono congrue rispetto ai fatti addebitati, per cui il reclamo deve essere rigettato.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il ricorso e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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