C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 99 del 19.01.2025 – Delibera – Gara del 16/ 1/2024 CITTANOVA CALCIO – TAURIANOVA ACADEMY
Gara del 16/ 1/2024 CITTANOVA CALCIO - TAURIANOVA ACADEMY
Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 40º minuto del primo tempo il calciatore Arietta Mattia nato il 1.11.2004 appartenente alla società Cittanova Calcio, veniva ammonito per fallo imprudente; - che al 13' minuto del II tempo il suddetto calciatore veniva nuovamente ammonito per comportamento antisportivo; - che l'arbitro non provvedeva a notificare il provvedimento di espulsione al sig. Arietta Mattia il quale rimaneva in campo fino al minuto 16ºminuto del secondo tempo quando veniva sostituito dal calciatore n.77 Staltari Francesco; - che la società Cittanova Calcio proseguiva l'incontro con undici uomini in campo; - che la società Cittanova Calcio realizzava un'altra rete; - che al 45º minuto del secondo tempo l'arbitro decretava la fine dell'incontro con il risultato di Cittanova Calcio Taurianova Academy 6-0; - che solamente in fase di compilazione del referto a fine gara l'arbitro osservava che il calciatore Sig. Arietta Mattia rimaneva in campo senza essere espulso, per poi essere sostituito dal calciatore Staltari; considerato che il Direttore di gara è incorso in un errore tecnico sia per avere omesso l'espulsione del calciatore della società Cittanova Calcio Sig. Arietta Mattia, nonostante la doppia ammonizione, sia per avere permesso che la società proseguisse l'incontro con undici calciatori invece che con dieci; considerato che l'art. 10, comma 5, C.G.S., stabilisce che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara medesima e, pertanto, è necessario nell'esercizio del potere discrezionale dell'Organo di Giustizia, valutare la situazione sottoposta al proprio giudizio e dare conto delle ragioni per le qual un errore tecnico può non assumere rilevanza decisiva ai fini della regolarità ovvero irregolarità della gara e del risultato della medesima; considerato che la presenza in campo del calciatore Arietta Mattia per tre minuti nonché per avere la società Cittanova Calcio concluso l'incontro con undici calciatori in campo ha sicuramente inciso sulla regolarità dello stesso tale da compromettere l'intera gara e dunque, imponendone la ripetizione; ritenuto pertanto che la gara Cittanova C, - Taurianova Academy de 16/01/2024 non possa essere dichiarata regolare; visto l'art. 10, comma, 5, lett. c del C.G.S.,
delibera
1) non omologare il risultato della gara Cittanova Calcio - Taurianova Academy del 16/01/2024 e disporre la ripetizione della stessa; 2) trasmettere gli atti all' AIA Calabria per quanto di competenza.