C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 23.01.2025 – Delibera – RECLAMO n. 23 della società HAMMERS F.C. A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 CZ del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara Italia 90 Roccelletta – Hammers Campionato Calcio a Cinque Serie D del 11.12.2023 con il punteggio di 0 – 6, ammenda di € 200,00). RECLAMO n.24 . e della società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 CZ del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara Italia 90 Roccelletta – Hammers Campionato Calcio a Cinque Serie D del 11.12.2023 con il punteggio di 0 – 6, ammenda di € 250,00 con diffida).
RECLAMO n. 23 della società HAMMERS F.C. A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 CZ del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara Italia 90 Roccelletta – Hammers Campionato Calcio a Cinque Serie D del 11.12.2023 con il punteggio di 0 - 6, ammenda di € 200,00).
RECLAMO n.24 . e della società A.S.D. ITALIA 90 ROCCELLETTA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 CZ del 14.12.2023 (punizione sportiva perdita gara Italia 90 Roccelletta – Hammers Campionato Calcio a Cinque Serie D del 11.12.2023 con il punteggio di 0 - 6, ammenda di € 250,00 con diffida).
I due reclami sono stati riuniti d’ufficio con decreto del Presidente della Corte Sportiva d’Appello Territoriale;
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed i reclami; sentiti i rappresentanti delle Società reclamanti; sentito l'arbitro a chiarimenti nella seduta del 3 gennaio 2024 alla presenza del rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; EVIDENZIATO - dal rapporto di gara risulta che, al 30' del secondo tempo, a seguito di uno scontro fra due giocatori avversari, che il direttore di gara descrive come “diverbio fisico”, benché ammetta essere avvenuto lontano dall'azione di gioco e fuori dal suo campo visivo, si accendeva una rissa in cui erano coinvolti tutti i giuocatori in campo, i componenti delle panchine e, successivamente, anche il pubblico che invadeva il campo; - a quel punto il direttore di gara, ritenendo non esserci le condizioni di sicurezza per portare a termine l'incontro, ne decretava la fine anticipata; - avverso il deliberato del giudice sportivo in epigrafe hanno proposto ricorso entrambe le Società, e precisamente: la Società A.S.D.Italia 90 Roccelletta sostenendo che nessuna rissa si era verificata e per l'effetto chiedendo la continuazione della gara o subordinatamente la sua ripetizione; la Società Hammers F.C. A.S.D. sostenendo che, in realtà, i disordini si erano limitati ad un'aggressione del portiere della Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta Italia ai danni di un proprio giocatore, a seguito della quale entravano in campo cinque o sei sostenitori della squadra di casa ed uno solo della squadra ospite, e chiedendo che la punizione della perdita sportiva della gara fosse inflitta a carico della sola Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta , con annullamento o ridimensionamento di ogni sanzione a suo carico; con provvedimento pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 90 del 05 Gennaio 2024, la Corte, ritenuto che i ricorsi proposti dalle Società presentavano evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva, ne disponeva la riunione; CONSIDERATO che le tesi difensive delle due Società sono state smentite dal direttore di gara, il quale, sentito a chiarimenti confermava il suo rapporto di gara, specificando che fra i giocatori delle due squadre, i tesserati presenti in panchina e una dozzina di spettatori entrati in campo, si verificava una vera e propria rissa ossia una generalizzata colluttazione che determinava l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente. Rissa che si placava solo dopo che l'arbitro, nell'impossibilità di adottare sanzioni disciplinari data la concitazione del momento e ritenuto che non vi fossero le condizioni per riprendere il gioco, decretava anticipatamente la fine della gara. RITENUTO che si ravvedono, nella specie, tutti gli elementi per l'adozione da parte dell'arbitro del provvedimento di conclusione anticipata della gara. Invero, ferma l'impossibilità del direttore di gara di assumere provvedimenti disciplinari a causa dei disordini in atto, sussistono, nella specie, gli elementi oggettivi per non dare corso alla prosecuzione della gara in presenza di condotte poste in essere dai tesserati e dell'ingresso di sostenitori in campo che prendevano parte alla colluttazione, con conseguente pericolo per l’incolumità dei partecipanti all’incontro. Le sanzioni comminate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati, di cui si sono resi protagonisti i tesserati di entrambe le Società, alle quali, quindi, deve essere addebitata la responsabilità.
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla Società A.S.D. Italia 90 Roccelletta; rigetta il reclamo proposto dalla Società Hammers F.C. A.S.D.; dispone incamerarsi i contributi versati da entrambe le Società per l’accesso alla Giustizia Sportiva.
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