C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 30.01.2025 – Delibera – RECLAMO n°32 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 14 del 11 Gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. CATALDI Giovanni fino al 30.05.2024)

RECLAMO n°32 della società A.S.D. FRANCAVILLA LAGARIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 14 del 11 Gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. CATALDI Giovanni fino al 30.05.2024)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito a chiarimenti e per via telefonica l’ Arbitro della gara alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RILEVA La reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado chiedendo un ridimensionamento della sanzione inflitta al calciatore Sig. Cataldi Giovanni che, espulso per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario, alla notifica del provvedimento metteva le mani sul petto dell'arbitro e lo strattonava, rivolgendogli frasi minacciose. Mentre abbandonava il terreno di gioco, lo stesso calciatore si rivolgeva al Commissario di Campo, dicendogli che avrebbe percosso fisicamente l'arbitro a fine gara. La reclamante nega, altresì, che il calciatore Sig. Cataldi Giovanni abbia posto in essere i comportamenti a lui addebitati, essendosi limitato solo a contestare con veemenza la sua espulsione. Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). La squalifica comminata al calciatore Sig. Cataldi Giovanni appare da rimodulare per ricondurla ad equità.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica irrogata al calciatore Sig. CATALDI Giovanni a tutto il 31.03.2024; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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