C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 30.01.2025 – Delibera – RECLAMO n°33 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria – Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 5/ 1/2024 A.S.D. DOMENICO ASPRO – A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 con il punteggio di 0-3)
RECLAMO n°33 della Società A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria – Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 5/ 1/2024 A.S.D. DOMENICO ASPRO – A.S.D. CATANZARO LIDO 2004 con il punteggio di 0-3)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante; sentito l’arbitro a chiarimenti alla presenza del rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RILEVA Il giudice sportivo rilevava che dagli atti ufficiali della gara A.S.D. Domenico Aspro – A.S.D. Catanzaro Lido 2004 del 5.1.2024 risultava che a seguito delle espulsioni di cinque calciatori della Società A.S.D. Domenico Aspro e di cinque calciatori della Società A.S.D. Catanzaro Lido 2004, avvenute al 40° del secondo tempo, l'arbitro era costretto a sospendere l'incontro poiché entrambe le squadre erano venute a trovarsi in campo con solo sei elementi. Per tale ragione rigettava il ricorso dell’A.S.D. Catanzaro Lido 2004 ed infliggeva alla citata Società la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; identica sanzione statuiva per la Società A.S.D. Domenico Aspro. La reclamante chiede con l’odierno ricorso l'omologazione del risultato di 3-2 a proprio favore, maturato al momento della sospensione a soli tre minuti dalla fine o, in subordine, la ripetizione della partita. Assume che non vi erano le condizioni per la sospensione in quanto l’incolumità dell’arbitro non era assolutamente in pericolo, né si sono verificati episodi di gravità tale da richiedere l’espulsione di un numero così alto di calciatori da entrambe le parti. Rappresenta, inoltre, che l’arbitro non ha estratto alcun cartellino rosso all’indirizzo degli atleti che stavano disputando l’incontro. L’arbitro, ascoltato a chiarimenti nell’odierna seduta, ha confermato integralmente quanto riportato nel proprio rapporto. Ha chiarito che la sospensione è stata determinata - esclusivamente - dall’espulsione di cinque giocatori per squadra facendo venire meno il requisito del numero minimo di sette calciatori necessari per il prosieguo della gara. Ha poi puntualizzato che non ha notificato le espulsioni ai singoli calciatori ma le ha comunicate solo ai capitani delle due squadre per evitare rischi alla propria incolumità. Questa Corte non può sindacare le motivazioni che hanno indotto l’arbitro ad espellere i dieci calciatori, cinque per compagine, ma deve limitarsi a valutare l’elemento oggettivo dell’assenza del numero minimo di calciatori necessari al perfezionamento della gara. Su tale aspetto l’arbitro non ha mostrato alcuna incertezza, ribadendo quanto già riportato nel referto. Ed a tal fine l’art. 61 C.G.S. statuisce che “il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Esula, difatti, dall’esame di questo Organo ogni valutazione sull’esercizio del potere sanzionatorio dell’arbitro che attiene alla sua piena discrezionalità tecnica. Il reclamo deve, pertanto, essere rigettato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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