C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 30.01.2025 – Delibera – RECLAMO n°34 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 15 del 18 Gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. MAZZA Francesco per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore Sig. DE MARCO Domenico per TRE gare effettive e squalifica calciatore Sig. LOMBARDI Francesco per TRE gare effettive; ammenda € 25,00)
RECLAMO n°34 della Società A.S.D. SPEZZANO ALBANESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n° 15 del 18 Gennaio 2024 (squalifica calciatore Sig. MAZZA Francesco per QUATTRO gare effettive, squalifica calciatore Sig. DE MARCO Domenico per TRE gare effettive e squalifica calciatore Sig. LOMBARDI Francesco per TRE gare effettive; ammenda € 25,00)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante contesta la delibera del giudice di primo grado chiedendo un ridimensionamento delle sanzioni inflitte. Il reclamo con riferimento alla parte in cui si impugna l’ammenda irrogata per inadeguata sistemazione degli spogliatoi (mancanza acqua calda) è inammissibile ai sensi dell’art. 137 numero 3) punto d) C.G.S. Le argomentazioni rappresentate in ricorso non meritano pregio in quanto sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). La squalifica comminata al calciatore Sig. Mazza Francesco appare congrua mentre si ritiene conforme a giustizia ridurre a due gare effettive le sanzioni inflitte ai calciatori Sigg.ri Lombardi Francesco e De Marco Domenico
P.Q.M.
in parziale accoglimento del ricorso riduce a DUE gare effettive le sanzioni inflitte ai calciatori Sigg.ri LOMBARDI Francesco e DE MARCO Domenico; lo dichiara inammissibile nella parte in cui si impugna l’ammenda di € 25,00; rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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