C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 30.01.2025 – Delibera – RECLAMO n°35 della Società Scuola Calcio CSPR94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria – Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (squalifica allenatore Sig. AUDINO Vincenzo per TRE gare effettive, squalifica calciatore Sig. ALVARO Antonio per DUE gare effettive)
RECLAMO n°35 della Società Scuola Calcio CSPR94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria - Attività Giovanile di cui al C.U. n° 54 del 18 gennaio 2024 (squalifica allenatore Sig. AUDINO Vincenzo per TRE gare effettive, squalifica calciatore Sig. ALVARO Antonio per DUE gare effettive)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante contesta la delibera del giudice di primo grado chiedendo che si dichiari l'insussistenza degli addebiti ascritti al tecnico Sig. Audino Vincenzo ed al calciatore Sig. Alvaro Antonio e, per l'effetto, annullare le sanzioni irrogate; in subordine un ridimensionamento delle sanzioni inflitte. In via preliminare va affermato che il reclamo con riferimento alla parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Alvaro Antonio è inammissibile ai sensi dell’art. 137 numero 3) punto a) C.G.S. CO ED Le argomentazioni rappresentate in ricorso non meritano pregio in quanto sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto, in particolare, che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.). La squalifica comminata all’allenatore Sig. Audino Vincenzo appare congrua ed adeguata ai fatti contestati (comportamento minaccioso nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria, nonché comportamento irriguardoso nei confronti dell'arbitro durante la gara).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo nella parte in cui si impugna la squalifica del calciatore Sig. Alvaro Antonio; rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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