C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 112 del 08.02.2025 – Delibera – Gara del 4/ 2/2024 F.C. SAN MANGO – GARIBALDINA

Gara del 4/ 2/2024 F.C. SAN MANGO – GARIBALDINA

 Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta: che al 35º del secondo tempo, con gioco in svolgimento in altra parte del campo, il calciatore della Società Garibaldina Caruso Giovanni (n. 19) tirava una gomitata al volto al calciatore della Società FC San Mango Saggio Francesco (n. 3); che a causa del predetto atto, una parte dei calciatori della Società FC San Mango si dirigevano verso il calciatore Caruso Giovanni con l'intenzione di colpirlo con calci senza però riuscirvi; che, pertanto, tra i componenti di entrambe le squadre calciatori titolari, riserve e dirigenti si verificava una animata discussione con assembramento nella quale veniva individuato il calciatore della FC San Mango Gigliotti Matteo (n.8) il quale spingeva e colpiva qualche giocatore avversario; che l'arbitro sanzionava con il cartellino rosso i calciatori Caruso Giovanni (Soc. Garibaldina) e Gigliotti Matteo (FC San Mango); che in seguito al predetto provvedimento il calciatore Gigliotti Matteo (n. 8 FC San Mango) inseguiva il calciatore Caruso Giovanni (n 19 Soc. Garibaldina) tentando di colpirlo ma senza riuscirvi; che, sedata la mass confrontation, la Società Garibaldina attraverso il capitano Pascuzzi Mario Michele (n. 2) comunicava all'arbitro l'intenzione di non proseguire la gara; che, pertanto, al 38º del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara e le squadre facevano rientro nello spogliatoio all'interno del quale veniva ristabilito l'ordine anche grazie alla presenza del Commissario di Campo appositamente intervenuto; che, a questo, punto l'arbitro chiedeva ai due capitani delle squadre se fossero intenzionati a riprendere la gara; che il capitano della Società FC San Mango manifestava l'intenzione a riprendere la gara mentre la Società Garibaldina tramite il dirigente Sig. Chiodo Emilio confermava la decisione assunta e rilasciava riserva scritta con la quale manifestava la volontà di non ritornare in campo e proseguire la gara; che, pertanto, l'arbitro decretava la definitiva sospensione della gara; che da quanto sopra esposto e dalle evidenze riportate nel referto di gara, deve rilevarsi che la decisione dell’arbitro di riprendere la gara lascia intendere che non vi era pericolo per l'incolumità dei calciatori o del direttore di gara e dunque detta gara poteva essere regolarmente ripresa non essendovi cause oggettivamente ostative; che dunque la sospensione definitiva della gara deve essere imputata esclusivamente alla Società Garibaldina che ha manifestato la propria intenzione a non ritornare in campo e riprendere il gioco; visti gli art. 10 comma 1, CGS e 53, comma 2, NOIF;

delibera

1) infliggere alla Soc. GARIBALDINA la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) squalificare per 5 gare effettive il calciatore della Società Garibaldina Caruso Giovanni (n.19) per atto di violenza in danno di un calciatore avversario e per avere causato una mass confrontation tra i componenti di entrambe le squadre; 3) squalificare per 3 gare effettive il calciatore della FC San Mango Gigliotti Matteo per avere spinto e colpito i giocatori della squadra avversaria senza conseguenze; 4) inibire sino al 30.6.2024 il dirigente accompagnatore della Società Garibaldina Chiodo Emilio; 5) infliggere alla FC SAN MANGO l'ammenda di € 150,00; 6) infliggere alla Soc. GARIBALDINA l'ammenda di € 300,00.

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