C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 13.02.2025 – Delibera – RECLAMO n. 39 della società S.S.D. RIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 1° febbraio 2024 (inibizione del dirigente Sig. Rosario SETTE fino al 31/05/2024, inibizione dell’assistente arbitrale Sig. Michele LAVERSA fino al 15/05/2024, squalifica dei calciatori Sigg.ri Francesco MAVRICI e Danilo SCIOTTO per SEI gare effettive, ammenda di € 150,00).

RECLAMO n. 39 della società S.S.D. RIZZICONI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro, di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 1° febbraio 2024 (inibizione del dirigente Sig. Rosario SETTE fino al 31/05/2024, inibizione dell’assistente arbitrale Sig. Michele LAVERSA fino al 15/05/2024, squalifica dei calciatori Sigg.ri Francesco MAVRICI e Danilo SCIOTTO per SEI gare effettive, ammenda di € 150,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali e il reclamo; OSSERVA 1.- Con la delibera pubblicata sul C.U. n°25 del 1° febbraio 2024, con riferimento alla gara disputata il 28/1/2024 tra la Società S.S.D. Rizziconi 2019 e la Società A.S.D. Città di Siderno, Campionato di Seconda Categoria, Gir. E, il Giudice Sportivo ha comminato l’ammenda di € 150,00 alla società Rizziconi “poiché durante lo schieramento iniziale i propri tifosi facevano esplodere due petardi e una batteria di fuochi d'artificio i cui residui "piovevano" su arbitro e calciatori, senza conseguenze; per inadeguata sistemazione dello spogliatoio arbitrale (mancanza dell’acqua calda e delle chiavi di chiusura della porta) e per aver consentito l'accesso nello spogliatoio arbitrale ad un estraneo il quale profferiva delle minacce nei confronti del direttore di gara”. L’inibizione fino al 31/5/2024 al dirigente Sette Rosario, Presidente della società: “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e per aver, a fine partita, raggiunto l'arbitro dinanzi gli spogliatoi mantenendo un comportamento offensivo e successivamente fatto abusivamente ingresso per tre volte nello spogliatoio del direttore di gara continuando a profferire offese nei confronti di quest'ultimo”. La squalifica fino al 15/5/2024 all’assistente arbitrale Michele Laversa: “poiché al termine della gara manteneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara”. La squalifica per sei gare effettive nei confronti dei due calciatori espulsi sig.rri Francesco MAVRICI e Danilo SCIOTTO “per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara”. 2.- Con reclamo dell’8/2/204, la Società S.S.D. Rizziconi ha impugnato la predetta delibera, previo preannuncio di reclamo del 3.2.2024 con richiesta di documenti, che sono stati trasmessi in data 6/2/2024. Queste le richieste: - accertare realmente come sono accaduti i fatti domenica 28/01/2024; - eliminare del tutto o, al massimo, rimodulare sensibilmente le sanzioni inflitte a carico dei nostri Calciatori Tesserati MAVRICI e SCIOTTO nonché dei nostri Dirigenti SETTE e LAVERSA; - annullare l’ammenda comminata, pari ad € 150,00, per incongruenza della ricostruzione fattuale da parte del Sig. Romano nonché per i motivi in premessa evidenziati. 3.- Argomenta la reclamante a sostegno delle proprie ragioni: - che i calciatori espulsi Mavrici e Sciotto sono passibili di condotta irriguardosa e ingiuriosa, quindi punibile con due giornate, per aver tenuto una condotta inadeguata, senza dolo o violenza, e che il Mavrici non ha minacciato il direttore di gara mostrando il pugno, giustificando l’eccesso di foga nell’arbitraggio giudicato “inadeguato”; - che il sig. Rosario Sette, Presidente della società, è stato ammonito per aver chiesto all’arbitro il permesso di fare una domanda e successivamente espulso per aver chiesto spiegazioni per l’ammonizione. Uscendo dal terreno di gioco, ha “mandato a quel paese” il Direttore di Gara. A fine partita si è recato nello spogliatoio dell’arbitro chiedendo un colloquio, che gli è stato negato. Il Sig. Sette ha comunque protetto il Direttore di Gara fino all’ingresso nello spogliatoio. - che il sig. Michele Laversa, dirigente nonché assistente di parte, si è avvicinato all’arbitro con l’intento di stringergli la mano, gesto rifiutato dall’arbitro, il quale si è precipitato in maniera repentina verso gli spogliatoi, temendo erroneamente ed assurdamente di poter essere aggredito. - quanto all’ammenda, nega la reclamante che siano caduti in campo residui di fuochi d’artificio e petardi esplosi all’esterno dello stadio quando le due formazioni si accingevano a fare il loro ingresso in campo. Nega altresì che mancasse l’acqua calda nella doccia dello spogliatoio dell’arbitro, come verificato da un idraulico. 4.- Le sanzioni comminate dal Giudice Sportivo si fondano sulle risultanze degli atti ufficiali di gara, che costituiscono prova privilegiata, ai sensi dell’art. 61 CGS, dai quali si evince in maniera inequivocabile in particolare la condotta offensiva e minacciosa dei due calciatori espulsi, Mavrici Francesco, n°9 e Sciotto Danilo, n°12, descritta in maniera molto precisa, con la trascrizione testuale delle frasi ingiuriose e minacciose profferite nei confronti dell’arbitro. Non possono essere accolti i rilievi della reclamante che qualifica la condotta dei suoi tesserati come irriguardosa e/o inadeguata, così come non ha alcun pregio il tentativo di trovare una scusante invocando un eccesso di foga dovuto ad un arbitraggio “inadeguato ed atto ad innervosire la partita”, circostanza che non può mai essere invocata a discolpa di un comportamento inappropriato di un tesserato. Le medesime considerazioni valgono per il Sig. Sette Rosario, presidente del Rizziconi, e del Sig. Michele Laversa, dirigente nonché assistente di parte, la cui condotta è stata descritta in maniera puntuale negli atti di gara. A parere di questa Corte, non può accogliersi la richiesta di prova testimoniale in quanto il referto arbitrale, nella pienezza della sua efficacia probatoria privilegiata, non contiene ambiguità o lacune sulle quali occorra fare luce attraverso le deposizioni testimoniali. Quanto alla misura delle sanzioni, ritiene la Corte che possano essere parzialmente rimodulate, per essere proporzionate all’entità dei fatti effettivamente accertati.

P.Q.M.

 riduce la squalifica nei confronti del calciatore Sig. Francesco MAVRICI a QUATTRO gare effettive; riduce la squalifica nei confronti del calciatore Sig. Danilo SCIOTTO a QUATTRO gare effettive; riduce l’inibizione nei confronti del Sig. Rosario SETTE fino al 15/4/2024; riduce l’inibizione al dirigente, assistente arbitrale, Sig. Michele LAVERSA, fino all’1/4/2024; rigetta nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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