C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 13.02.2025 – Delibera – RECLAMO n. 40 della società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 1.2.2024 (squalifica del calciatore Sig. SPIZZIRRI Carlo per TRE gare effettive)
RECLAMO n. 40 della società A.S.D. MARCA FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 1.2.2024 (squalifica del calciatore Sig. SPIZZIRRI Carlo per TRE gare effettive)
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che nella gara del Campionato di Seconda Categoria disputata il 28/1/2024 tra la Società Pol. D. Audace Decollatura e la Società A.S.D. Marca Football Club, come da referto, al 27° del secondo tempo il calciatore Sig.Spizzirri Carlo della Società A.S.D. Marca Football Club veniva espulso per condotta violenta, perché “A gioco fermo rispondeva alla violenza tirando uno schiaffo all’avversario colpendolo in pieno viso”; - che la Società A.S.D. Marca Football Club, con PEC in data 3/2/2024, ha presentato preannuncio di reclamo avverso la squalifica del calciatore, con allegata distinta del contributo, nonché successivo reclamo a mezzo PEC del 3/2/2024, del seguente tenore: “Con la presente si richiede l'annullamento della squalifica inflitta all'atleta Carlo Spizzirri, in quanto il nostro atleta ha tentato solo ed esclusivamente di divincolarsi dopo essere stato bloccato al collo dal calciatore avversario. Per cui non vi è stata nessuna reazione ma solo la necessità di liberarsi dallo stesso, Tutto ciò a gioco fermo”; - che a norma dell’art.49 comma 4 del CGS i ricorsi e i reclami devono essere sottoscritti dalle parti o dai loro procuratori; - che il reclamo è stato redatto come semplice messaggio PEC, privo di sottoscrizione e di riferimento all’estensore, che deve essere necessariamente un soggetto legittimato a rappresentare il ricorrente; - che la trasmissione a mezzo PEC attesta la provenienza e la consegna del messaggio, ma non rispetta i requisiti previsti dal Codice di Giustizia Sportiva per la validità giuridica del ricorso, che deve pertanto ritenersi inesistente, per vizio insanabile;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.
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