C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 13.02.2025 – Delibera – RECLAMO N. 42 della società A.S.D. S.MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 1.2.2024 (squalifica del calciatore MALFEI Giuseppe Pio per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO N. 42 della società A.S.D. S.MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 1.2.2024 (squalifica del calciatore MALFEI Giuseppe Pio per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che nella gara del Campionato di Prima Categoria disputata il 28/1/2024 tra la Società A.S.D. Rocca di Neto 1966 e la Società A.S.D. S. Mauro Marchesato al 13° del secondo tempo il calciatore Sig. Malfei Giuseppe Pio della Società A.S.D. S. Mauro Marchesato veniva espulso per condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti dell’arbitro; - che con PEC in data 5/2/2024 la Società A.S.D. S. Mauro Marchesato ha trasmesso reclamo avverso la qualifica del calciatore, con allegata ricevuta di pagamento del contributo, ma non ha precedentemente trasmesso il preannuncio di reclamo previsto dall’art.76 C.G.S. comma 2, entro il termine di due giorni dalla decisione che si intende impugnare; - che deve affermarsi la perentorietà di tale adempimento, a norma dell’art.44 comma 6 CGS, secondo cui “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”, per cui, la mancata proposizione del preannuncio deve ritenersi causa di inammissibilità del reclamo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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