C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO n° 43 dei Sigg.ri BELLE’ Rosario e BELLE’ Norman avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 1° febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. BELLE’ Rosario fino al 03.04.2024, squalifica calciatore Sig. BELLE’ Norman per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO n° 43 dei Sigg.ri BELLE’ Rosario e BELLE’ Norman avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.107 del 1° febbraio 2024 (inibizione dirigente Sig. BELLE’ Rosario fino al 03.04.2024, squalifica calciatore Sig. BELLE’ Norman per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA I reclamanti impugnano la delibera del Giudice di primo grado contestando la genericità e la contraddittorietà delle accuse mosse loro dall’arbitro nel rapporto di gara che reca, tra l’altro, alcuni vistosi errori nella compilazione (nello stesso si fa sempre riferimento alla Fortitudo Reggio e non alla squadra di appartenenza dei due reclamanti, la Società Villese 1946). Chiedono, pertanto, l’annullamento delle sanzioni o, in subordine, la rimodulazione delle stesse in quanto l’assenza di specifica indicazione delle affermazioni ingiuriose pronunciate dai due tesserati non ha permesso una corretta ponderazione della pena inflitta. Le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.); meritano, però, pregio in relazione alle sanzioni comminate che appaiono eccessive in riferimento alla genericità degli addebiti. Considerato che appare opportuno applicare al caso specifico le circostanze attenuanti di cui al comma 2 dell’art. 13 C.G.S., riduce l’inibizione comminata al Sig. Rosario Bellè a tutto il 10 marzo 2024 e la squalifica comminata al Sig. Norman Bellè a due gare effettive.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce l’inibizione comminata al Sig. Rosario BELLÈ fino al 10 MARZO 2024 e la squalifica comminata al Sig. Norman BELLÈ a DUE gare effettive; dispone accreditarsi il contributo versato per l’ accesso alla Giustizia Sportiva.

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