C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 20.02.2025 – Delibera – RECLAMO n° 46 della Società A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 112 dell’8 febbraio 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 4/2/2024 A.S.D. F.C. San Mango – A.S.D. Garibaldina con il punteggio di 0 – 3; squalifica per CINQUE gare effettive del calciatore Sig. CARUSO Giovanni; inibizione sino al 30.6.2024 del dirigente accompagnatore Sig. CHIODO Emilio; ammenda di € 300,00).

RECLAMO n° 46 della Società A.S.D. GARIBALDINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 112 dell’8 febbraio 2024 (punizione sportiva della perdita della gara del 4/2/2024 A.S.D. F.C. San Mango – A.S.D. Garibaldina con il punteggio di 0 - 3; squalifica per CINQUE gare effettive del calciatore Sig. CARUSO Giovanni; inibizione sino al 30.6.2024 del dirigente accompagnatore Sig. CHIODO Emilio; ammenda di € 300,00).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell’AIA presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti; RILEVA Al 35º del secondo tempo della gara A.S.D. F.C. San Mango – A.S.D. Garibaldina tra i componenti di entrambe le squadre, calciatori titolari, riserve e dirigenti si verificava una animata discussione con assembramento. L'arbitro sanzionava con il cartellino rosso i calciatori Sigg.ri Caruso Giovanni (Garibaldina) e Gigliotti Matteo (San Mango); in seguito al predetto provvedimento il calciatore Sig. Gigliotti Matteo inseguiva il calciatore Sig. Caruso Giovanni tentando di colpirlo ma senza riuscirvi. Sedata la mass confrontation, la Società A.S.D. Garibaldina attraverso il capitano Sig. Pascuzzi Mario Michele comunicava all'arbitro l'intenzione di non proseguire la gara e, pertanto, al 38º del secondo tempo l'arbitro sospendeva la gara e le squadre facevano rientro nello spogliatoio all'interno del quale veniva ristabilito l'ordine anche grazie alla presenza di un Commissario di Campo (non designato per la gara) appositamente intervenuto. Ritenute ristabilite le condizioni di normalità, l'arbitro chiedeva ai capitani delle due squadre se fossero intenzionati a riprendere la gara. Mentre il capitano della Società A.S.D. F.C. San Mango manifestava l'intenzione di riprendere la gara, la Società A.S.D. Garibaldina, tramite il dirigente Sig. Chiodo Emilio, confermava la decisione assunta e rilasciava riserva scritta con la quale manifestava la volontà di non ritornare in campo e di non proseguire la gara. L'arbitro, pertanto, decretava la definitiva sospensione della gara. In base a quanto sopra, il Giudice sportivo di prime cure riteneva che la sospensione definitiva della gara dovesse essere imputata - esclusivamente – alla Società A.S.D. Garibaldina per aver manifestato la propria intenzione di non ritornare in campo e riprendere il gioco. Adottava pertanto la delibera che l’odierna reclamante impugna assumendo di essere stata vittima dei comportamenti tenuti dai tesserati della squadra avversaria. In primo grado il Giudice sportivo infliggeva alla Società A.S.D. Garibaldina la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 3 e le ulteriori sanzioni di cui in epigrafe. L’arbitro ascoltato a chiarimenti ha confermato il rapporto a sua firma, precisando che la gara non è stata ripresa per esclusiva responsabilità della Società A.S.D. Garibaldina, atteso che la situazione era tale da permettere il prosieguo del gioco in condizioni di assoluta tranquillità. Il dirigente accompagnatore della Garibaldina ha, difatti, prima manifestato la volontà di non proseguire la gara e dopo, dietro esplicita richiesta del direttore di gara, gli ha consegnato una dichiarazione scritta in cui ribadiva e certificava tale volontà. Il ricorso va pertanto rigettato con riguardo alla lagnanza relativa alla punizione sportiva della gara mentre va accolto con riferimento alle sanzioni irrogate ai tesserati della Società A.S.D. Garibaldina che vanno rimodulate per ricondurle ad equità. Per quanto sopra, riduce la squalifica al calciatore Sig. Caruso Giovanni a quattro gare effettive e l’inibizione al dirigente Sig. Chiodo Emilio a tutto il 5 marzo 2024, rigetta nel resto.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del ricorso riduce la squalifica al calciatore Sig. Caruso Giovanni a QUATTRO gare effettive e l’inibizione al dirigente Sig. Chiodo Emilio fino al 5 MARZO 2024; rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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