C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 27.02.2025 – Delibera – RECLAMO N. 48 della Società A.S.D. BRIATICO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.35 dell’8.2.2024 (prosecuzione della gara S.D. Zungri – A.S.D. Briatico del 04.02.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir.D, inibizione del massaggiatore Sig. COMERCI Vincenzo fino al 7 MARZO 2024, squalifica del calciatore Sig. MALARA Michele per TRE gare effettive).

RECLAMO N. 48 della Società A.S.D. BRIATICO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.35 dell’8.2.2024 (prosecuzione della gara S.D. Zungri – A.S.D. Briatico del 04.02.2024 valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir.D, inibizione del massaggiatore Sig. COMERCI Vincenzo fino al 7 MARZO 2024, squalifica del calciatore Sig. MALARA Michele per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito a chiarimenti ed in videoconferenza il Direttore di gara; sentita la reclamante; RILEVA La Società A.S.D. Briatico ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia con cui, in relazione alla gara del 04.02.2024 contro la Società S.D. Fulgor Zungri è stata disposta la prosecuzione della gara valevole per il Campionato di Seconda Categoria Gir.D sospesa dal direttore di gara al 31° del secondo tempo, nonché è stata comminata l’inibizione al massaggiatore Sig. Comerci Vincenzo fino al 07 marzo 2024 e la squalifica al calciatore Sig. Malara Michele per tre gare effettive per aver colpito con un calcio un avversario. La Società reclamante chiede che venga disposta la ripetizione della partita essendo inquadrabile l’interruzione della stessa nella specificità di “errore tecnico arbitrale”. Continua la Società impugnando l’inibizione del massaggiatore Sig. Comerci Vincenzo in quanto nel referto arbitrale non risulterebbe l’espulsione. In ordine alla posizione del calciatore Sig. Malara Michele, la Società reclamante ritiene che il direttore di gara abbia commesso un errore nell’identificazione, in quanto sarebbe stato lo stesso calciatore Sig. Malara Michele ad essere colpito da un calciatore avversario. Nel corso dell’odierna seduta è stato sentito a chiarimenti il Direttore di gara, che ha confermato il referto a sua firma. Il reclamo è parzialmente fondato per i motivi che seguono. Questa Corte ritiene che correttamente il Giudice di prime cure ha disposto la prosecuzione della gara, non essendo qualificabile la sospensione comminata dal Direttore di gara quale errore tecnico. Deve considerarsi integrato il c.d. “errore tecnico” ove si tratti di violazioni riferite a precise disposizioni normative che disciplinano in maniera chiara determinate situazioni di gioco, rispetto alle quali non sussiste alcun margine di discrezionalità/interpretabilità da parte dell’arbitro, mentre alcuna censura si può avanzare laddove si tratta, come nel caso di specie, semplicemente di interpretazione di un’azione di gioco da parte dell’arbitro. Rispetto all’inibizione del massaggiatore il ricorso è inammissibile, in quanto ai sensi dell’art. 137 CGS non è impugnabile la sanzione dell’inibizione dei dirigenti fino ad un mese. In ordine alla squalifica del calciatore, le argomentazioni rappresentate in ricorso sono insufficienti a confutare la ricostruzione degli eventi riferiti nel rapporto arbitrale, per cui gli stessi appaiono oggettivamente acclarati, tenuto conto che il rapporto dell’arbitro fornisce piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.), ma, appare equo rimodulare la sanzione per come specificato in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il ricorso e riduce la squalifica al calciatore Sig. MALARA Michele a DUE giornate effettive; Dichiara inammissibile lo stesso nella parte in cui si impugna l’inibizione del massaggiatore COMERCI Vincenzo; Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.

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