C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2024/2025 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 27.02.2025 – Delibera – RECLAMO N. 50 della A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N.115 del 15.02.2024 (squalifica del calciatore Sig. Niccolò NOCERA per SEI gare effettive).
RECLAMO N. 50 della A.S.D. PANTERE NERE CATANZARO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale N.115 del 15.02.2024 (squalifica del calciatore Sig. Niccolò NOCERA per SEI gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la reclamante; RILEVA La società A.S.D. Pantere Nere Catanzaro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria con cui, in relazione alla partita del 10.02.2024 contro la Società Olimpus è stata comminata la squalifica al calciatore Sig. Niccolò Nocera per sei gare effettive per comportamento offensivo nei confronti degli arbitri. La Società reclamante nega che il proprio tesserato abbia tenuto i comportamenti indicati nel referto arbitrale, ma ammette che il proprio tesserato abbia tenuto degli atteggiamenti “fuori dalle righe”. Il rapporto dell’arbitro riporta i fatti in maniera puntuale ed esaustiva, quindi scevra da vizi logici ed argomentativi, tuttavia la durata della squalifica, per essere ricondotta a giustizia, deve essere rideterminata.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie parzialmente il reclamo e dispone la riduzione della squalifica al calciatore Sig. Niccolò NOCERA per TRE gare effettive. Dispone accreditarsi il contributo versato di accesso alla Giustizia Sportiva.
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